13.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 2692/89, recante modalità d’applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione, per quanto concerne l’adeguamento dell’importo della sovvenzione in caso di cambiamento del prezzo di intervento del risone a fine campagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del riso (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione (2) non contiene disposizioni specifiche in caso di cambiamento del prezzo di intervento a fine campagna.

(2)

A decorrere dalla campagna 2004/2005, il prezzo di intervento del riso, senza maggiorazione mensile, passerà da 298,35 EUR/t a 150 EUR/t. Per evitare distorsioni della concorrenza, è necessario tenere conto di questa diminuzione del prezzo di intervento per determinare l’importo della sovvenzione applicabile alle spedizioni di riso per le quali i documenti di sovvenzione siano stati rilasciati durante la campagna precedente e siano ancora validi all’inizio della campagna 2004/2005. A tal fine, è opportuno che l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2692/89 preveda questa possibilità di adeguamento.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2692/89.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione (3) ha aperto una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione.

(5)

È opportuno prorogare detta gara sino al 29 luglio 2004.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2692/89, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora la validità del documento di sovvenzione di cui all’articolo 13 si estenda oltre la fine della campagna e la spedizione avvenga durante la campagna successiva, l’importo della sovvenzione, determinato in base alla procedura di cui all’articolo 9, è adeguato, se del caso, sottraendo la differenza tra il prezzo di intervento del risone della vecchia campagna e quello della nuova campagna, senza maggiorazione mensile.

3.   L'adeguamento previsto nel paragrafo 2 è effettuato tenendo conto dei tassi di conversione previsti dall'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. Se inferiore a zero, l’importo della sovvenzione originata da tale adeguamento è riportato a zero.».

Articolo 2

Nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1878/2003, la data «17 giugno» è sostituita dalla data «29 luglio».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19).

(3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.