13.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2004
che modifica il regolamento (CEE) n. 2692/89, recante modalità d’applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione, per quanto concerne l’adeguamento dell’importo della sovvenzione in caso di cambiamento del prezzo di intervento del risone a fine campagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del riso (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione (2) non contiene disposizioni specifiche in caso di cambiamento del prezzo di intervento a fine campagna. |
(2) |
A decorrere dalla campagna 2004/2005, il prezzo di intervento del riso, senza maggiorazione mensile, passerà da 298,35 EUR/t a 150 EUR/t. Per evitare distorsioni della concorrenza, è necessario tenere conto di questa diminuzione del prezzo di intervento per determinare l’importo della sovvenzione applicabile alle spedizioni di riso per le quali i documenti di sovvenzione siano stati rilasciati durante la campagna precedente e siano ancora validi all’inizio della campagna 2004/2005. A tal fine, è opportuno che l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2692/89 preveda questa possibilità di adeguamento. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2692/89. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione (3) ha aperto una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione. |
(5) |
È opportuno prorogare detta gara sino al 29 luglio 2004. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2692/89, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora la validità del documento di sovvenzione di cui all’articolo 13 si estenda oltre la fine della campagna e la spedizione avvenga durante la campagna successiva, l’importo della sovvenzione, determinato in base alla procedura di cui all’articolo 9, è adeguato, se del caso, sottraendo la differenza tra il prezzo di intervento del risone della vecchia campagna e quello della nuova campagna, senza maggiorazione mensile.
3. L'adeguamento previsto nel paragrafo 2 è effettuato tenendo conto dei tassi di conversione previsti dall'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE. Se inferiore a zero, l’importo della sovvenzione originata da tale adeguamento è riportato a zero.».
Articolo 2
Nell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1878/2003, la data «17 giugno» è sostituita dalla data «29 luglio».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19).
(3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.