20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/1


REGOLAMENTO (CE) N. 997/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica la decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping istituite da detta decisione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato «regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Fase precedente del procedimento

(1)

Con decisione n. 2730/2000/CECA (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704001910), originario della Repubblica popolare cinese (di seguito «il paese interessato» o «RPC»). L'importo del dazio antidumping è pari all'importo fisso di 32,6 EUR per tonnellata di peso netto a secco.

(2)

In considerazione della scadenza, il 23 luglio 2002, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 963/2002 (3), ha stabilito che le misure antidumping adottate ai sensi della decisione n. 2277/96/CECA e ancora in vigore alla data del 23 luglio 2002 sono confermate e, a decorrere dal 24 luglio 2002, sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento di base.

2.   Procedimento in corso

(3)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, l’11 dicembre 2002, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (4), la Commissione ha annunciato l’avvio di un riesame intermedio delle misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (in appresso «coke 80+» o «il prodotto in esame») originario della RPC, e ha aperto un’inchiesta.

(4)

Il procedimento è stato avviato in seguito alla richiesta presentata da Eucoke-EEIG (in appresso denominato «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm. Il richiedente affermava che le pratiche di dumping relativamente alla RPC erano proseguite e persino aumentate, e che le misure in vigore non erano più sufficienti a controbilanciare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Gli elementi di prova contenuti nella domanda di riesame sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

(5)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame intermedio i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore interessato, l’industria comunitaria richiedente e gli altri produttori noti nella Comunità. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

3.   Sospensione delle misure

(6)

Va ricordato che nel corso dell’inchiesta relativa al presente procedimento alcune parti interessate avevano fornito informazioni circa una modifica delle condizioni di mercato avvenuta dopo la fine del periodo dell’inchiesta (cioè il periodo compreso tra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002), soddisfacendo così i requisiti previsti dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per giustificare la sospensione delle misure attualmente in vigore.

(7)

Dall’inchiesta è emerso che sussistevano tutti i requisiti previsti per sospendere le misure antidumping. Pertanto, con decisione n. 264/2004/CE della Commissione (5), il dazio antidumping applicabile alle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della RPC è stato sospeso per un periodo di nove mesi.

4.   Ritiro della domanda

(8)

Con lettera datata 15 dicembre 2003 alla Commissione, Eucoke-EEIG ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame.

(9)

Tenuto conto del fatto che dall’inchiesta non è emersa alcuna considerazione che dimostri che la chiusura del procedimento sarebbe contraria all'interesse della Comunità, la Commissione ritiene che il presente procedimento debba essere chiuso in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

5.   Forma delle misure

(10)

Nel corso dell’inchiesta, tuttavia, viste le difficoltà incontrate da un operatore economico per quanto riguardava l'applicazione delle misure in vigore, si è accertata l'esigenza di chiarire il campo di applicazione di dette misure. Si è infatti accertato che le autorità doganali di uno Stato membro riscuotevano i dazi antidumping sulle spedizioni di coke destinato a essere utilizzato negli altiforni, spedizioni che non sono interessate dalle misure antidumping e coprono solo una modesta percentuale del prodotto in esame. Per garantire un’applicazione più uniforme ed efficiente delle misure, l’esenzione prevista dalla decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione per le esportazioni costituite da un miscuglio di coke di carbone in pezzi di dimensioni inferiori a quelle del prodotto in esame e di coke di carbone in pezzi di diametro non superiore a 100 mm è sostituita da un’esenzione per i miscugli in cui la percentuale di carbone di coke in pezzi di diametro superiore a 80 mm non rappresenti più del 20 % della spedizione mista di merce. Inoltre, quale metodo di misurazione dovrebbe essere utilizzata la norma ISO.

6.   Conclusioni

(11)

Il riesame intermedio dovrebbe essere chiuso, mentre andrebbe chiarito il campo di applicazione delle misure in vigore.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio delle misure antidumping istituite con decisione n. 2730/2000/CECA sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704001910) e originario della Repubblica popolare cinese è chiuso.

Articolo 2

L'articolo 1 della decisione n. 2730/2000/CECA è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm, classificato al codice NC ex 2704 00 19 (codice TARIC 2704001910) e originario della Repubblica popolare cinese. Il diametro dei pezzi è stabilito conformemente alla norma ISO 728: 1995.

2.   L'importo del dazio antidumping è pari all'importo fisso di 32,6 EUR per tonnellata di peso netto a secco.

3.   Il dazio antidumping si applica inoltre al coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm spedito sotto forma di miscugli di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm e di coke di carbone in pezzi di diametro inferiore, tranne nei casi in cui è accertato che il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm non rappresenta più del 20 % di peso netto a secco di tale spedizione mista di merce. Il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm contenuto nei miscugli può essere determinato mediante il prelevamento di campioni, conformemente agli articoli da 68 a 70 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6). Qualora il quantitativo di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm venga determinato sulla base di campioni, questi vengono selezionati in conformità della norma ISO 2309: 1980.

4.   Le autorità doganali degli Stati membri possono, dietro richiesta debitamente motivata degli importatori, riesaminare, alla luce del chiarimento di cui sopra circa il campo di applicazione delle misure, la situazione delle importazioni del prodotto in esame realizzate nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2000 e il 21 maggio 2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30.

(3)  GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).

(4)  GU C 308 dell’11.12.2002, pag. 2.

(5)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 89.

(6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).»