32004R0878

Regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0062 - 0064


Regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione

del 29 aprile 2004

che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(1), in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(2), non è consentita l'importazione nella Comunità del materiale a rischio in questione destinato ad essere impiegato in derrate alimentari, mangimi o fertilizzanti.

(2) Tuttavia i materiali di categoria 1 che possono contenere il materiale a rischio in questione possono essere importati nella Comunità o esportati dalla Comunità soltanto in conformità della normativa di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 o delle disposizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2 dello stesso regolamento.

(3) Il regolamento (CE) n. 812/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'importazione e al transito di taluni prodotti provenienti da paesi terzi(3) prevede una deroga temporanea fino al 30 aprile 2004 al divieto di importazione di taluni sottoprodotti di origine animale da paesi terzi come stabilito nel regolamento (CE) n. 1774/2002.

(4) Taluni operatori e partner commerciali hanno manifestato inquietudine in merito al divieto riguardante i sottoprodotti di origine animale destinati ad usi tecnici, esclusa la catena alimentare animale e umana.

(5) La Commissione ha richiesto un parere scientifico, atteso nel prossimo futuro, in merito ad una valutazione quantitativa del rischio residuo di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una serie di prodotti ottenuti dai bovini, quali la gelatina e il sego. L'intenzione è altresì quella di richiedere ulteriori pareri specifici.

(6) In attesa di tale parere è opportuno stabilire misure transitorie che consentano di proseguire l'immissione sul mercato, l'esportazione, l'importazione e il transito di taluni prodotti classificati - a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 - come materiale di categoria 1 e 2 e destinati esclusivamente ad usi tecnici.

(7) Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure transitorie atte a consentire gli usi tecnici per taluni materiali di categoria 1 e 2 severamente definiti. Gli impieghi specifici di detti materiali destinati ad usi tecnici dovrebbero essere oggetto di rigorose misure relative all'inoltro del prodotto e al rispetto della normativa, in grado di ridurre ulteriormente il rischio di dirottamento verso le catene alimentari umana e animale e di impiego non previsto in altri prodotti tecnici, quali fertilizzanti e ammendanti, cosmetici, prodotti medicinali e dispositivi medici.

(8) Qualora l'uso di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 non possa essere evitato nella fabbricazione di prodotti medicinali le autorità competenti, sulla base di una valutazione del rischio caso per caso e in accordo con la pertinente legislazione comunitaria, possono derogare alle disposizioni del regolamento.

(9) Per quanto riguarda l'immissione sul mercato e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi tecnici fabbricati nella Comunità, le norme di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 dovrebbero essere in genere sufficienti, se applicate a complemento delle norme relative alla raccolta e al trasporto al fine di garantire rigore nell'inoltro, nell'identificazione e di perseguire gli obiettivi relativi al controllo; per quanto riguarda le partite destinate all'importazione o al transito vanno attuati ulteriori requisiti di certificazione e inoltro.

(10) Gli Stati membri devono attuare accordi di verifica supplementari, se necessario ai fini dell'attuazione del presente regolamento, e in particolare per evitare il rischio di dirottamento; essi devono inoltre cooperare per il raggiungimento di tale obiettivo. Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri del loro operato e adottano tutti i provvedimenti necessari nel contesto della legislazione comunitaria pertinente qualora si verifichino irregolarità.

(11) Per evitare perturbazioni degli scambi è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevolmente lungo, durante il quale si continui ad accettare sottoprodotti di origine animale importati che raggiungono i punti di ispezione ai confini dopo il 1o maggio 2004 e che sono eventualmente ancora corredati da certificati sanitari del vecchio tipo.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale, classificati come materiale di categoria 1 e 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e destinati esclusivamente ad usi tecnici:

a) pelli ottenute da animali trattati con determinate sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE(4);

b) grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 1, prodotti utilizzando il metodo 1 di cui all'allegato V, capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002 e, nel caso di grassi fusi provenienti da ruminanti, purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili che restano non superi lo 0,15 % in peso, nonché derivati lipidici conformi almeno alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002;

c) intestino di ruminanti (con o senza contenuto);

d) ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, corna di bovini che sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica.

Tali sottoprodotti di origine animale non sono tuttavia ottenuti dagli animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 2

Deroghe relative all'immissione sul mercato e all'esportazione dei sottoprodotti di origine animale

In deroga all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002 gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato e l'esportazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1 del presente regolamento ("sottoprodotti di origine animale").

Tuttavia la deroga di cui al primo comma non si applica all'esportazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, lettere c) e d) del presente regolamento.

Articolo 3

Deroghe relative all'importazione e al transito dei sottoprodotti di origine animale

In deroga all'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione ed il transito di sottoprodotti di origine animale.

Sui sottoprodotti di origine animale importati deve essere applicata un'etichetta simile a quella di cui all'articolo 5, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 4

Condizioni di immissione sul mercato, esportazione ed importazione dei sottoprodotti di origine animale

1. L'immissione sul mercato o l'esportazione dei sottoprodotti di origine animale deve essere effettuata in modo tale da non costituire un rischio per la salute degli animali, la salute pubblica e l'ambiente.

2. Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale sono soggette agli obblighi di certificazione sanitaria conformemente alla legislazione nazionale.

L'inoltro delle partite importate e delle partite in transito avviene in conformità della procedura di sorveglianza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio.

Articolo 5

Raccolta e trasporto dei sottoprodotti di origine animale

La raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti di origine animale devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti disposizioni aggiuntive:

a) oltre ai requisiti relativi all'identificazione di cui all'allegato II, capitolo I del regolamento (CE) n. 1774/2002, su tutti gli imballaggi deve essere applicata un'etichetta recante la seguente dicitura: "VIETATO NEI PRODOTTI ALIMENTARI, NEI MANGIMI, NEI FERTILIZZANTI, NEI COSMETICI, NEI PRODOTTI MEDICINALI E NEI DISPOSITIVI MEDICI";

Tuttavia, se i sottoprodotti di origine animale sono destinati alla fabbricazione di prodotti medicinali in conformità della legislazione comunitaria, è possibile applicare sugli imballaggi un'etichetta diversa, sulla quale viene indicato chiaramente che i sottoprodotti di origine animale sono "DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A PRODOTTI MEDICINALI";

b) i sottoprodotti vengono consegnati a un impianto tecnico specializzato, riconosciuto a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE n. 1774/2002 e vengono sottoposti ad un trattamento approvato dall'autorità competente, grazie al quale il prodotto tecnico risultante non costituisce rischi per la salute umana e animale;

c) l'impianto tecnico di cui alla lettera b) tiene un registro a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1774/2002 e utilizza i sottoprodotti di origine animale esclusivamente per gli usi tecnici autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 6

Controlli

1. Per quanto riguarda le partite importate o in transito, l'autorità competente effettua controlli periodici dei documenti, almeno due volte l'anno, lungo tutto l'inoltro dai posti di ispezione frontalieri del primo punto d'entrata fino all'impianto tecnico riconosciuto, in caso di partite importate, e fino ai posti di ispezione frontalieri al punto di uscita, per le partite in transito, al fine di verificare la corrispondenza tra le quantità di sottoprodotti di origine animale importati, impiegati ed eliminati, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) 1774/2002.

Per quanto riguarda le partite in transito, le autorità competenti responsabili dei primi punti di ispezione frontalieri in entrata e in uscita collaborano al fine di garantire rintracciabilità e controlli efficaci. Le autorità competenti cooperano anche nell'ambito della sorveglianza al fine di garantire la corrispondenza tra le quantità importate in uno Stato membro e utilizzate in un altro, delle quantità esportate da uno Stato membro ma prodotte in un altro, e delle quantità in transito entrata-uscita.

2. Per le partite destinate all'immissione sul mercato della Comunità o all'esportazione le autorità competenti effettuano i controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1744/2002, in particolare gli articoli 7 e 8, con gli stessi obiettivi di verifica della corrispondenza tra le quantità e del rispetto delle norme.

Articolo 7

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, le informazioni concernenti:

a) il ricorso alla deroga di cui all'articolo 2 e all'articolo 3;

b) le misure di controllo di cui all'articolo 6, volte a garantire che i sottoprodotti di origine animale considerati siano usati solo per i fini autorizzati dall'articolo 5, lettera c).

Articolo 8

Provvedimenti da adottare nei casi in cui non viene rispettato il presente regolamento

Nei casi in cui non viene rispettato il presente regolamento, l'autorità competente adotta gli opportuni provvedimenti immediatamente.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicabilità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

3. Tuttavia i certificati elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 812/2003 della Commissione possono essere impiegati fino al 15 giugno 2004.

4. Gli Stati membri autorizzano fino al 15 agosto 2004 l'importazione di partite che sono uscite dal paese terzo entro il 15 giugno 2004 e che possono ancora essere accompagnate dai certificati di cui al precedente punto 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).

(3) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 19. come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2268/2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 24).

(4) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. come modificata dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17).