32004R0875

Regolamento (CE) n. 875/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i filetti di tonno originari del Messico

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 30/04/2004 pag. 0051 - 0051


Regolamento (CE) n. 875/2004 della Commissione

del 29 aprile 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i filetti di tonno originari del Messico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio congiunto Unione europea-Messico, con la decisione n. 2/2004 del 28 aprile 2004 che introduce un contingente tariffario per alcuni prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I della sua decisione 2/2000, ha deciso di aprire un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i filetti di tonno originari del Messico.

(2) Pertanto, il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico(1) deve essere opportunamente modificato.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1362/2000 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 2, paragrafo 5 è inserita la frase seguente:"Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 1604 14 16 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1854 nell'allegato del presente regolamento è del 6 %."

2) L'articolo 2, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

"6. Fatta eccezione per i contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1854 e 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento vengono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1o luglio al 30 giugno. Detti contingenti vengono aperti per la prima volta il 1o luglio 2000."

3) Nell'allegato è inserita la seguente riga:

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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Consiglio congiunto Unione europea-Messico n. 2/2004 del 28 aprile 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1.