32004R0836

Regolamento (CE) n. 836/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, recante misure transitorie da applicare a Cipro relativamente alla scrapie (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0048 - 0049


Regolamento (CE) n. 836/2004 della Commissione

del 28 aprile 2004

recante misure transitorie da applicare a Cipro relativamente alla scrapie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(1), in particolare gli articoli 12 (4) e 13 (6),

visto l'atto di adesione 2003 della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, e gli adattamenti dei trattati su cui si fonda l'Unione europea, in particolare l'articolo 42,

Considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) 999/2001 comprende disposizioni relative all'eradicazione della scrapie negli ovini e nei caprini e le tecniche diagnostiche da adottare per confermare la presenza della patologia.

(2) Il 29 gennaio 2004, Cipro ha presentato richiesta di applicazione delle misure transitorie in relazione ai provvedimenti di eradicazione negli allevamenti contagiati dalla scrapie. Questi provvedimenti sono necessari a causa dell'elevata incidenza di scrapie nella popolazione ovina e caprina, del basso livello di resistenza genetica degli ovini e del tipo di allevamenti presenti a Cipro. Nella domanda si chiedono anche misure transitorie relativamente alle tecniche diagnostiche per la scrapie, a causa della capacità limitata dei laboratori.

(3) Cipro ha intrapreso la comunicazione di un piano d'azione destinato a risolvere la mancanza di ovini da riproduzione di un genotipo adatto, al fine di incrementare il livello di resistenza della popolazione ovina e fornire capi di bestiame sostitutivi agli allevamenti infetti. Il piano sarà presentato entro il 1o giugno 2004 nell'ambito della richiesta di finanziamento comunitario per misure veterinarie specifiche, conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario(2).

(4) Le misure transitorie concesse a Cipro devono permettere che, previo esame veterinario, alcuni ovini e caprini provenienti da allevamenti infetti possano essere macellati per il consumo umano, mentre non verrebbero macellati a questo scopo in altri Stati membri. E' auspicabile che le medesime garanzie sanitarie si applichino agli Stati membri e ai paesi terzi. Pertanto nel corso del periodo di applicazione delle misure transitorie, tenendo conto dei requisiti delle misure di controllo, deve essere vietata l'esportazione di prodotti derivati da ovini e caprini verso altri Stati membri e verso paesi terzi.

(5) Le misure concesse a Cipro per adeguare l'attuazione del regolamento (CE) 999/2001 per un periodo transitorio devono essere riesaminate quanto prima possibile e, in ogni caso, devono essere limitate ad un periodo massimo di tre anni, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorità competente di Cipro attua le disposizioni del regolamento (CE) 999/2001 conformemente alle disposizioni della presente decisione, entro e non oltre il 30 aprile 2007.

Articolo 2

In deroga a quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) 999/2001, essendo trascorso un periodo di 12 mesi dopo la conferma di un primo caso di scrapie in un allevamento, l'invio di tessuti cerebrali ed altri tessuti ad un laboratorio per effettuare un esame dei casi sospetti dopo la scadenza del termine può essere limitato ad un campione annuale, prelevato a caso, relativo al 10 % degli ovini e dei caprini sospetti di contagio da TSE.

Articolo 3

1. In deroga alle disposizioni dell'allegato VII del regolamento (CE) 999/2001:

a) l'eccezione di cui al paragrafo 2, punto b (ii) si estende ai caprini e agli ovini di età inferiore ai sei mesi destinati esclusivamente alla macellazione;

b) non si applicano le condizioni relative all'introduzione di caprini di cui al paragrafo 3.1, punto (c) in un allevamento in cui si è proceduto alla distruzione degli animali conformemente alle disposizioni del punto 2 (b) (i) o (ii);

c) al punto 5 dell'allegato VII del regolamento (CE) 999/2001, oltre ai punti da (a) a (c), va aggiunto il seguente punto (d):

"d) tuttavia, nel caso di animali di età inferiore a sei mesi, sia gli ovini di genotipo non noto, che i caprini possono essere destinati alla macellazione per il consumo umano in un mattatoio nel territorio di Cipro, alle seguenti condizioni:

i) nell'allevamento di origine gli animali sono esaminati da un funzionario veterinario che conferma la mancanza di sintomi clinici della scrapie, prima che vengano avviati al mattatoio;

ii) l'intera testa e gli organi delle cavità toraciche e addominali degli animali in questione sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'articolo 4(2) (a) (b) e (c) del regolamento (CE) 1774/2002."

d) Al punto 6 dell'allegato VII del regolamento (CE) 999/2001, non si applica il punto (c).

2. In deroga al punto 3.2 del capitolo C dell'allegato X del regolamento (CE) 999/2001, si applica quanto segue:

"3.2 Analisi di laboratorio per accertare la presenza di scrapie negli ovini e nei caprini

a) Casi sospetti

I tessuti degli ovini e dei caprini inviati per analisi di laboratorio conformemente alle disposizioni dell'articolo 12(2) sono sottoposti ad esame istopatologico secondo quanto indicato nell'ultima versione del manuale, salvo autolisi del materiale. Se i risultati dell'esame istopatologico sono incerti o negativi o in caso di autolisi del materiale, i tessuti sono sottoposti ad analisi mediante immunocitochimica o immunoblotting, come indicato nel manuale, ovvero sono sottoposti a un test rapido. Se il risultato di uno degli esami è positivo, l'animale viene considerato un caso di contagio da scrapie.

b) Monitoraggio scrapie

I tessuti provenienti da ovini e caprini ed inviati ai laboratori a fini di controllo, conformemente alle disposizioni dell'Allegato III, Capitolo A, Parte II (Sorveglianza della scrapie negli ovini e caprini) sono sottoposti a test rapido.

Se i risultati del test non sono decisivi, il tronco cerebrale viene immediatamente inviato ad un laboratorio ufficiale per un esame di conferma mediante immunocitochimica o immunoblotting come indicato al punto (a).

Se il risultato di uno degli esami è positivo, l'animale viene considerato un caso di scrapie."

Articolo 4

È vietato l'invio, a partire da Cipro verso altri Stati membri o verso paesi terzi, dei seguenti prodotti destinati al consumo umano e derivati da ovini e caprini:

i) carni fresche secondo quanto definito nella direttiva 64/433/CEE(3)

ii) carne tritata e preparati a base di carne secondo quanto definito nella direttiva 94/65/CE(4)

iii) prodotti a base di carne secondo quanto definito nella direttiva 77/99/CEE(5)

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica conformemente a e a decorrere dalla data di entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il regolamento è in vigore fino al 30 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) 2245/2003 (GU L 333, 20.12.2003, pag. 28).

(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento del Consiglio (CE) 806/2003 (GU L 122, 16.5.2003, pag. 1).

(3) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(4) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(5) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.