32004R0760

Regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio, del 22 aprile 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldavia

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 24/04/2004 pag. 0001 - 0005


Regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio

del 22 aprile 2004

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldavia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), (in seguito denominato "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure esistenti

(1) Con il regolamento (CE) n. 1796/1999(2) (in seguito denominato "il regolamento iniziale"), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 51,8 % sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina. Con la decisione 1999/572/CE(3) la Commissione ha accettato un impegno offerto dal produttore esportatore Joint Stock Company Silur, Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1678/2003 l'impegno della Joint Stock Company Silur, precedentemente accettato, è stato revocato.

2. Richiesta

(2) Il 16 giugno 2003 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda (in seguito denominata "la domanda") del comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi di acciaio (in seguito denominato "EWRIS") per l'apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cavi di acciaio originarie dell'Ucraina. La domanda è stata presentata per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di cavi di acciaio.

(3) Dalla domanda, suffragata da sufficienti elementi di prova, risulta che, dopo l'istituzione delle misure sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'Ucraina e dalla Moldavia nella Comunità ha subito un notevole cambiamento. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Moldavia di cavi di acciaio originari dell'Ucraina. È stato affermato che non c'erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a giustificare tali cambiamenti, a parte l'istituzione del dazio sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie dell'Ucraina.

(4) Infine, la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni dei prodotti in questione sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di cavi di acciaio dalla Moldavia. Esistono, inoltre, elementi di prova sufficienti del fatto che i prezzi dei cavi di acciaio sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per i cavi di acciaio originari dell'Ucraina.

3. Apertura

(5) Con il regolamento (CE) n. 1347/2003(4) (in seguito denominato "il regolamento di apertura") la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure istituite sulle importazioni di cavi di acciaio originarie dell'Ucraina con le importazioni di cavi di acciaio originarie della Moldavia, indipendentemente dal fatto che questi prodotti siano dichiarati o meno originari di tale paese e, a norma degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, ha chiesto alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 31 luglio 2003, le importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano dichiarati o meno originari di tale paese. La Commissione ha informato le autorità dell'Ucraina e della Moldavia dell'apertura dell'inchiesta.

4. Inchiesta

(6) Sono stati inviati questionari alle parti interessate in Ucraina e in Moldavia menzionate nella richiesta o manifestatesi successivamente alla Commissione, nonché agli importatori comunitari menzionati nella richiesta o che hanno collaborato all'inchiesta iniziale che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione potrebbe comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base o l'elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(7) Non sono pervenute risposte esaurienti dagli esportatori/produttori ucraini. I due produttori esportatori ucraini noti hanno comunicato alla Commissione di aver esportato soltanto quantitativi irrisori del prodotto in questione in Moldavia durante il periodo dell'inchiesta e che queste esportazioni erano destinate esclusivamente al consumo interno moldavo. Non sono pervenute risposte dagli esportatori/produttori moldavi.

(8) Nel corso dell'inchiesta, le autorità ucraine e moldave hanno fornito dati statistici sulle importazioni e sulle esportazioni del prodotto in questione.

(9) Vari importatori comunitari hanno risposto affermando di non aver importato cavi di acciaio dalla Moldavia durante il periodo dell'inchiesta. Un importatore ha dichiarato di avere ricevuto nello stesso periodo due spedizioni del prodotto in questione (196 tonnellate) dichiarato di origine moldava.

5. Periodo dell' inchiesta

(10) L'inchiesta riguardava il periodo compreso tra il 1o luglio 2002 e il 30 giugno 2003 (in seguito denominato "il PI"). Sono stati raccolti dati dal 1999 sino alla fine del PI per esaminare la presunta modifica della configurazione degli scambi.

B. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Livello di collaborazione

(11) Come specificato nel considerando 7, nessun produttore/esportatore di cavi di acciaio moldavo si è manifestato o ha collaborato all'inchiesta. Pertanto, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, è stato necessario elaborare conclusioni relative alle esportazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia verso la Comunità sulla base dei dati disponibili. All'inizio dell'inchiesta, tutte le società note sono state informate che la mancata collaborazione poteva comportare l'applicazione del suddetto articolo, come spiegato nel considerando 6.

2. Informazioni supplementari

(12) Fatti salvi i risultati della presente inchiesta e per completezza delle informazioni, si fa presente che un'inchiesta su una presunta frode concernente i cavi di acciaio dichiarati originari della Moldavia ma probabilmente originari dell'Ucraina è stata aperta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") nel 2002 ed è ancora in corso. Occorre inoltre precisare che sono in corso altre inchieste dell'OLAF riguardanti lo stesso prodotto probabilmente originario dell'Ucraina ma dichiarato originario di un altro paese terzo. Infine, le autorità doganali di uno Stato membro hanno ritenuto che un quantitativo di 196 tonnellate importato nella Comunità durante il PI e dichiarato di origine moldava fosse in realtà di origine ucraina.

3. Prodotto in esame e prodotto simile

(13) Nella definizione data nell'inchiesta iniziale, i prodotti in esame sono i cavi di acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con una sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99.

(14) Tenuto conto della mancata collaborazione da parte delle società moldave e delle informazioni fornite nella domanda, si ritiene che i cavi di acciaio esportati dall'Ucraina verso la Comunità e quelli spediti dalla Moldavia nella Comunità abbiano le stesse caratteristiche di base e siano destinati alle stesse applicazioni. Sono, pertanto, considerati prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

4. Modifica della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità

(15) A causa della mancata collaborazione da parte delle società moldave, il volume e il valore delle esportazioni moldave del prodotto in questione verso la Comunità sono stati determinati sulla base delle informazioni disponibili, cioè ai dati Eurostat a livello NC.

(16) A seguito dell'istituzione del dazio antidumping del 51,8 %, le importazioni del prodotto in questione originarie dell'Ucraina verso la Comunità sono diminuite notevolmente passando da 1234 tonnellate nel 1999 a 386 tonnellate nel 2000, 320 tonnellate nel 2001 e 209 tonnellate nel 2002. Durante il PI, sono state dichiarate importazioni per 437 tonnellate. Contemporaneamente, le importazioni nella Comunità di cavi di acciaio originari della Moldavia sono aumentate: inesistenti fino al 1999, sono salite a 36 tonnellate nel 2000, per poi registrare un improvviso aumento fino a 1050 tonnellate nel 2001 e a 1815 tonnellate nel 2002. Durante il PI le importazioni dichiarate ammontavano a 196 tonnellate e il dato conferma la modifica della configurazione degli scambi iniziata nel 2000, perché in precedenza non erano state registrate esportazioni moldave nella Comunità. Pertanto, nel caso dei due paesi esportatori, è stata riscontrata una modifica sostanziale della configurazione degli scambi, che ha coinciso con l'entrata in vigore, nell'agosto 1999, delle misure antidumping applicate ai cavi di acciaio originari dell'Ucraina.

5. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(17) Dalle informazioni disponibili emerge che la Moldavia non produce cavi di acciaio. Secondo le statistiche nazionali ucraine, non ci sono state esportazioni del prodotto in questione dall'Ucraina verso la Moldavia prima del 2000. Le importazioni sono iniziate nel 2000, dopo l'istituzione delle misure nell'agosto 1999, e questo evento ha coinciso con la modifica della configurazione degli scambi di cui al considerando 16. I dati statistici forniti dalle autorità moldave dimostrano che, fatta eccezione per quantitativi trascurabili, nessun altro paese ha esportato il prodotto in questione verso la Moldavia.

(18) L'istituzione di misure antidumping sulle importazioni del prodotto in questione originarie dell'Ucraina coincide con l'improvviso aumento delle esportazioni originarie della Moldavia. Tenuto conto della mancata collaborazione da parte delle società moldave, si conclude, in base ai dati disponibili, che la modifica della configurazione degli scambi è stata causata dall'istituzione del dazio antidumping e non da un'altra motivazione o giustificazione economica sufficiente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base.

6. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili

(19) È evidente dalle cifre riportate nel considerando 16 che dopo l'istituzione delle misure nel 1999 la configurazione delle importazioni comunitarie ha subito una chiara modifica in termini quantitativi. A seguito dell'istituzione del dazio antidumping, le importazioni ucraine del prodotto in questione nella Comunità sono sensibilmente diminuite mentre, nello stesso periodo, sono aumentate le esportazioni nella Comunità provenienti dalla Moldavia. In base ai dati Eurostat, tra il 1999 e la fine del PI, il volume complessivo delle esportazioni moldave verso la Comunità è stato di 2870 tonnellate; tale volume ha sostituito i quantitativi corrispondenti precedentemente esportati dall'Ucraina. È quindi evidente che l'importante modifica dei flussi commerciali ha compromesso gli effetti riparatori delle misure in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario.

(20) Per quanto riguarda i prezzi del prodotto in questione spedito dalla Moldavia, mancando ogni collaborazione, è stato necessario basarsi sui dati Eurostat, che rappresentavano le migliori informazioni disponibili. È stato constatato che il prezzo medio delle esportazioni moldave verso la Comunità era inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio stabilito al momento dell'inchiesta iniziale. Quindi, gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi sono indeboliti.

(21) Di conseguenza, si conclude che le importazioni del prodotto in questione originarie della Moldavia compromettono gli effetti riparatori del dazio sia in termini di prezzi che di quantitativi.

7. Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari

(22) Come spiegato nel considerando 20, tenuto conto della mancata collaborazione, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, per stabilire i prezzi all'esportazione verso la Comunità ai fini della determinazione dell'esistenza del dumping in relazione alle esportazioni del prodotto in questione dalla Moldavia verso la Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i dati Eurostat a livello NC.

(23) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale da utilizzare nelle inchieste antielusioni è il valore normale stabilito durante l'inchiesta iniziale. In questo caso, la Polonia è stata considerata come il paese analogo ad economia di mercato adeguato per l'Ucraina e il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi e al valore normale costruito nel paese analogo.

(24) Tenuto conto della mancata collaborazione e a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, per confrontare il prezzo all'esportazione e il valore normale, si è ritenuto appropriato supporre che la gamma di prodotti considerata nel corso della presente inchiesta fosse la stessa presa in considerazione durante l'inchiesta iniziale.

(25) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto, l'assicurazione e la movimentazione. Per quanto riguarda le esportazioni dalla Moldavia verso la Comunità, in mancanza di altre informazioni su questi elementi, sono stati utilizzati i dati contenuti nella domanda.

(26) A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale determinata nel corso dell'inchiesta iniziale è stato confrontata con il prezzo all'esportazione medio durante il PI, determinato come indicato nel considerando 22. Non disponendo di informazioni contrarie, si è ritenuto che la gamma dei prodotti non fosse cambiata nel periodo compreso tra l'inchiesta iniziale e il PI. Questo confronto ha mostrato l'esistenza del dumping. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è compreso tra il 10 % e il 15 %.

C. MISURE

(27) Viste le suddette risultanze, si constata che si è verificata elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, dello stesso regolamento, le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in questione originarie dell'Ucraina dovrebbero essere estese allo stesso prodotto spedito dalla Moldavia, anche se non dichiarato originario di tale paese.

(28) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone l'applicazione di misure alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldavia registrate al loro ingresso nella Comunità, conformemente al regolamento di apertura.

(29) L'elusione è avvenuta al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base mira a contrastare le pratiche di elusione senza incidere sugli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori che possono dimostrare di non essere coinvolti nell'elusione. Pertanto, appare necessario introdurre la possibilità, per i produttori che non hanno esportato il prodotto in questione durante il PI e non sono collegati a nessun esportatore o produttore soggetto al dazio antidumping esteso, di chiedere un'esenzione dai dazi istituiti nei confronti di tali importazioni. I produttori interessati che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso sono tenuti a compilare un questionario per consentire alla Commissione di decidere se l'esenzione sia giustificata o meno. L'esenzione può essere concessa a seguito di una valutazione della situazione del mercato del prodotto in questione, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che continuino ad essere attuate pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione, completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite. Gli importatori possono beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi nella misura in cui le loro importazioni provengono da esportatori cui sia stata concessa tale esenzione, e a norma dell'articolo 13, paragrafo 4.

(30) Se ritiene opportuna l'esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone di modificare il regolamento di conseguenza. Ogni esenzione sarà quindi oggetto di un controllo per vigilare sul rispetto delle condizioni fissate.

D. PROCEDURA

(31) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Nessuna osservazione è stata presentata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi di acciaio originari dell'Ucraina classificati ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88, ex 7312 10 99 è esteso alle importazioni degli stessi cavi di acciaio spediti dalla Moldavia (indipendentemente dal fatto che siano o meno originari della Moldavia) (codici TARIC 7312 10 82*11, 7312 10 84*11, 7312 10 86*11, 7312 10 88*11, 7312 10 99*11 ).

2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1347/2003 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 05/17

B - 1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

2. Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni di cui si dimostra che non eludono il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1347/2003.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2) GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).

(3) GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 13).

(4) GU L 190 del 30.7.2003, pag. 3.