32004R0644

Regolamento (CE) n. 644/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 07/04/2004 pag. 0035 - 0037


Regolamento (CE) n. 644/2004 della Commissione

del 6 aprile 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo(2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) Con i regolamenti (CE) n. 1039/2003(3), (CE) n. 1086/2003(4), (CE) n. 1087/2003(5), (CE) n. 1088/2003(6), (CE) n. 1089/2003(7) e (CE) n. 1090/2003(8) il Consiglio ha adottato misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e Repubblica ceca e all'esportazione verso i paesi in questione di taluni prodotti agricoli trasformati. Conformemente ai citati regolamenti e a decorrere dal 1o luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Estonia, Lettonia, Slovenia, Lituania, Slovacchia e nella Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria(9), a decorrere dal 1o luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, relativo all'adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardo all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso Malta(10), a decorrere dal 1o novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(9) In vista dell'allargamento dell'Unione europea il 1o maggio 2004, per prevenire qualsiasi abuso dovuto alla reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti che abbiano beneficiato di restituzioni all'esportazione, vengono a cessare le rimanenti restituzioni alle esportazioni per il settore dello zucchero, in relazione ai prodotti interessati, in caso di esportazione dei prodotti non trasformati verso i paesi in via di adesione.

(10) Pertanto è opportuno disporre che, a decorrere dal 7 aprile 2004, non sia prevista alcuna restituzione per taluni prodotti del latte esportati in qualità di merci non contemplate nell'allegato I al trattato, esportati a Cipro e in Polonia e per le merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

(11) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(12) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o luglio 2003, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovacchia o la Slovenia e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Dal 1o novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 7 aprile 2004 non si applicano tassi per la restituzione alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato esportate a Cipro e in Polonia e alle merci non contemplate nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 se esportate in Ungheria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

(3) GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

(4) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

(5) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

(6) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

(7) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

(8) GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

(9) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

(10) GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 7 aprile 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

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