32004R0546

Regolamento (CE) n. 546/2004 della Commissione, del 24 marzo 2004, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 087 del 25/03/2004 pag. 0013 - 0015


Regolamento (CE) n. 546/2004 della Commissione

del 24 marzo 2004

che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 324/2004 della Commissione(2), in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

(2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

(3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

(4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Il fegato e i reni sono tuttavia organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

(5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

(6) Nafcillin deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(7) L'acido ossalico deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(8) In attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, l'acido ossolinico deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(9) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2004.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

(2) GU L 58 del 26.2.2004, pag. 16.

(3) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

ALLEGATO

A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.1. Penicilline

">SPAZIO PER TABELLA>"

B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90

7. Agenti antinfettivi

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C. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.6. Quinolone

">SPAZIO PER TABELLA>"