32004R0435

Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0001 - 0014


Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio

dell'8 marzo 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 18 settembre 2003 la Commissione, con regolamento (CE) n. 1627/2003(2) ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese ("RPC") e dell'Indonesia (il "regolamento provvisorio").

(2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e la fine del PI ("periodo in esame").

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, alcune parti interessate hanno formulato osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4) Come spiegato al considerando 5 del regolamento provvisorio, le visite di verifica per accertare le pratiche di dumping nella RPC e in Indonesia, che solitamente vengono effettuate prima di redigere le conclusioni provvisorie, sono state cancellate per via delle restrizioni di viaggio imposte a causa della SARS. Un avviso in merito alle ripercussioni dell'epidemia di SARS sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea(3).

(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In seguito all'abolizione delle restrizioni di viaggio riguardanti la SARS, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori esportatori e relative società collegate nella RPC e a Hong Kong

- Zhong Hua Fang Da (H.K.) Limited, Hong Kong

- Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Shenzhen, RPC

- Shanghai Shumi Co. Ltd, Shanghai, RPC

- Rainbow Rich Industrial Ltd, Hong Kong

- Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd, Shenzhen, RPC

b) Produttore esportatore in Indonesia

- PT. Golden Sari (Chemical Industry), Bandar Lampung, Indonesia

(6) Dopo la scadenza del termine per le osservazioni riguardanti i risultati provvisori e in seguito alle visite di verifica un'altra società indonesiana si è manifestata e ha chiesto il questionario per i produttori esportatori per inviare la propria risposta. La società è stata informata che avrebbe dovuto manifestarsi e chiedere il questionario al momento dell'avvio dell'inchiesta. È stata inoltre informata che, essendo l'inchiesta in fase avanzata, non sarebbe stata valutata nessuna nuova informazione e che le conclusioni si sarebbero basate sui dati disponibili. Alla società è stata tuttavia data la possibilità di formulare le proprie osservazioni. Queste ultime sono state analizzate, ma non hanno influenzato le suddette conclusioni.

(7) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti sono state analizzate e, ove opportuno, sono state tenute in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(8) Non essendo pervenute osservazioni in merito al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 7-13 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. METODO GENERALE

(9) Nella presente sezione viene illustrato il metodo generale usato per determinare se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame sono state oggetto di dumping. Alcuni aspetti specifici relativi ai singoli paesi in questione emersi durante l'inchiesta sono descritti nei considerandi 23-49.

1.1. Valore normale

Produttori esportatori in Indonesia e produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato e cui è stato concesso lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ("SEM")

1.1.1. Rappresentatività generale delle vendite interne

(10) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha prima esaminato se le vendite di ciclamato di sodio effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale ammontassero almeno al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per esportazione verso la Comunità.

1.1.2. Rappresentatività specifica del tipo di prodotto

(11) Successivamente, è stato valutato se le vendite interne dei tipi di prodotto esportati potessero essere considerate rappresentative. A tal fine, era opportuno identificare innanzitutto i tipi comparabili venduti sul mercato interno. L'inchiesta considerava i tipi di prodotto di ciclamato di sodio venduti sul mercato interno come identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità se presentavano la stessa forma descritta nel considerando 8 del regolamento provvisorio.

(12) Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume complessivo di vendite interne dello stesso ad acquirenti indipendenti durante il PI corrispondeva al 5 % o più del volume complessivo delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità.

1.1.3. Verifica delle normali operazioni commerciali

(13) La Commissione ha poi esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore si potessero considerare realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.

(14) A tal fine è stata determinata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti non effettuata in perdita durante il PI:

a) per i tipi per i quali oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in termini di volume) era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno durante il PI, pagati o pagabili da acquirenti indipendenti, a prescindere se tali vendite fossero redditizie o meno.

b) per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % (in termini di volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari.

1.1.4. VALORE NORMALE BASATO SUL PREZZO EFFETTIVO SUL MERCATO INTERNO

(15) Quando erano soddisfatte le condizioni di cui ai considerandi 10-14 b), il valore normale per il corrispondente tipo di prodotto è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno del paese esportatore durante il PI, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

Produttori esportatori della RPC senza SEM

(16) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, per i produttori esportatori cui non è stato concesso il SEM il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato (paese analogo) per il prodotto simile.

1.2. Prezzo all'esportazione

(17) A norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal paese esportatore alla Comunità.

1.3. Confronto

(18) Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, delle differenze inerenti ai fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, stadio commerciale, costi di imballaggio e di credito, commissioni, sconti e spese bancarie.

(19) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato su base franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

1.4. Margine di dumping

Margine di dumping per i produttori esportatori in Indonesia e per i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato e ai quali e stato concesso il SEM

(20) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, è stato effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale adeguato per ciascun tipo di prodotto, come stabilito nei considerandi 10-15, e la media ponderata dei prezzi all'esportazione adeguati, come stabilito nel considerando 17.

Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

(21) Per i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario e che non si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. Tale approccio è stato considerato necessario anche per i produttori esportatori che non hanno collaborato, per evitare che essi traessero vantaggio dalla loro non collaborazione.

(22) Laddove il livello generale di collaborazione risultava modesto, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale per le società che non hanno collaborato a un livello più alto rispetto al livello massimo di dumping stabilito per una società che ha collaborato. Effettivamente, vi è motivo di credere che l'alto livello di non collaborazione derivi dal fatto che i produttori esportatori nel paese in questione che non hanno collaborato hanno applicato un margine di dumping più elevato rispetto agli altri produttori esportatori dello stesso paese che hanno collaborato.

2. QUESTIONI SPECIFICHE EMERSE NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA IN RELAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL MARGINE DI DUMPING PER CIASCUNO DEI PAESI INTERESSATI

2.1. Indonesia

(23) Complessivamente, un produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta.

2.1.1. Valore normale

(24) È stato innanzitutto valutato se le vendite interne di ciclamato di sodio dell'unico produttore esportatore che ha collaborato fossero rappresentative durante il PI (cfr. il precedente considerando 10). Successivamente è stato stabilito che l'unico tipo di prodotto di ciclamato di sodio venduto sul mercato interno dal produttore esportatore che ha collaborato era identico all'unico tipo venduto per esportazione nella Comunità.

(25) Per questo tipo di prodotto, dal momento che oltre l'80 % del volume non era stato venduto in perdita e la media ponderata del prezzo di vendita era superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi, pagati o pagabili da acquirenti indipendenti, di tutte le vendite del tipo di prodotto in questione sul mercato interno durante il PI, come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base.

2.1.2. Prezzo all'esportazione

(26) Le vendite all'esportazione venivano effettuate soltanto ad acquirenti non collegati nella Comunità. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili durante il PI.

2.1.3. Confronto

(27) Per garantire un equo confronto, ove opportuno e giustificato sono stati concessi adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, stadio commerciale, costi di imballaggio e di credito e commissioni.

(28) Il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento del valore normale di un importo corrispondente agli oneri all'importazione, alle imposte indirette e alle imposte sul reddito che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati, destinati al consumo in Indonesia e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nella Comunità. Tuttavia, la società interessata non ha potuto dimostrare che tali tasse non sono effettivamente state pagate o sono state rimborsate in relazione alle vendite all'esportazione destinate alla Comunità e che tali tasse non pagate o rimborsate erano incluse nei prezzi sul mercato interno. La richiesta è stata pertanto respinta.

(29) Dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione in via definitiva di un dazio antidumping, il produttore esportatore interessato ha chiesto un adeguamento per certe spese pubblicitarie nonché un adeguamento per le spese legate a certi uffici di rappresentanza coinvolti in alcune vendite interne. Tuttavia, è emerso che il produttore esportatore aveva già incluso tali spese nella valutazione dell'adeguamento dello stadio commerciale chiesto precedentemente. Inoltre, l'adeguamento dello stadio commerciale concesso copriva ogni differenza di prezzo tra le vendite effettuate attraverso diversi canali a causa delle diverse funzioni, comprese quelle riguardanti la pubblicità e gli uffici di rappresentanza. Pertanto, al fine di evitare duplicazioni nell'effettuare gli adeguamenti a norma all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, non si è ritenuto opportuno concedere un ulteriore adeguamento per tali spese. La richiesta è stata quindi respinta.

2.1.4. Margine di dumping

(30) Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ammonta a 16,3 % per la PT Golden Sari (Chemical Industry).

(31) Il margine di dumping residuo definitivo per l'Indonesia è stato fissato ad un livello più alto rispetto al margine di dumping stabilito per la società che ha collaborato in quanto il livello generale di collaborazione in Indonesia era basso. Per stabilire il livello generale di non collaborazione, il volume delle esportazioni nella Comunità indicato dal produttore esportatore che ha collaborato è stato confrontato con le corrispondenti statistiche Eurostat riguardanti le importazioni. Ne è risultato un livello di non collaborazione pari a circa il 40 % del volume complessivo delle importazioni.

(32) Per calcolare il margine di dumping residuo definitivo, e dal momento che la società che ha collaborato ha esportato soltanto un tipo di prodotto, il prezzo medio di importazione nella Comunità per l'Indonesia, riportato nelle statistiche Eurostat e adeguato in base alle spese di nolo marittimo e di assicurazione, è stato confrontato con il valore normale, stabilito per il produttore esportatore che ha collaborato e adeguato in base alle spese di trasporto e imballaggio. Il margine di dumping residuo definitivo è stato pertanto fissato al 18,1 %.

2.2. Repubblica popolare cinese

(33) Complessivamente, tre produttori esportatori hanno collaborato all'inchiesta.

2.2.1. Status di economia di mercato ("SEM")

(34) Come indicato nei considerandi 21-25 del regolamento provvisorio, il SEM è stato concesso a tutti e tre i produttori esportatori nella RPC che ne hanno fatto richiesta.

2.2.2. Valore normale per i produttori esportatori ai quali è stato concesso il SEM

(35) Nel corso della visita di verifica presso la Rainbow Rich Industrial Ltd, la casa-madre della Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., è emerso che la produzione e le vendite di ciclamato di sodio durante il PI ad opera di un'altra società produttrice collegata nella RPC, la San Liana Industrial, con sede a Nanjing(4), non erano state dichiarate né nelle risposte al questionario, né successivamente nel corso dell'inchiesta. Inoltre, per questa società collegata non è stato neanche richiesto il SEM. Pertanto, durante il controllo in loco non è stato possibile verificare le informazioni sulle vendite interne e sul costo di produzione di questa società. È emerso che le vendite interne non dichiarate erano significative, ossia ammontavano a circa il 45 % del volume complessivo di vendite interne delle società collegate in questione.

(36) A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive in base ai dati disponibili qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal regolamento di base. Va osservato che le informazioni relative alle vendite interne e al costo di produzione della San Liana Industrial sono necessarie per determinare il valore normale da confrontare con il prezzo all'esportazione stabilito per la Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. Dal momento che non è stato concesso il SEM alla San Liana Industrial e non sono state fornite e verificate le informazioni relative alle vendite interne e al costo di produzione di tale società, la determinazione del valore normale per la Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. si basa sui dati disponibili. La parte interessata è stata pertanto informata delle conseguenze di questa parziale non collaborazione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni hanno confermato che la San Liana Industrial ha prodotto e venduto sul mercato interno nel corso del PI ciclamato di sodio per conto della sua casa-madre, la Rainbow Rich Industrial Ltd., e che i relativi dettagli non sono stati mai forniti. Pertanto, viene confermata la conclusione di stabilire il valore normale sulla base dei dati disponibili.

(37) Dal momento che il valore normale per la Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. comprenderebbe normalmente tutte le vendite interne delle società collegate e poiché si ritiene che una società collegata non abbia collaborato e pertanto non abbia potuto beneficiare del SEM, è stato scelto un paese analogo come migliori fatti disponibili per stabilire il valore normale. A tal riguardo, va osservato che in seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono giunte osservazioni in merito alla scelta dell'Indonesia come paese analogo conformemente a quanto stabilito nel considerando 28 del regolamento provvisorio. Pertanto, i prezzi in Indonesia sono stati considerati come un surrogato ragionevole dei prezzi nella RPC. I prezzi interni medi del produttore esportatore indonesiano che ha collaborato, controllati nel corso della visita di verifica in loco, sono stati pertanto utilizzati per stabilire il valore normale per il produttore esportatore cinese Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.

(38) In seguito alla comunicazione delle informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo, il produttore esportatore indonesiano che ha collaborato e il governo indonesiano hanno affermato che il valore normale per la Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd e per qualsiasi altro produttore esportatore cinese che non ha collaborato (cfr. considerando 49) non dovrebbe basarsi sui dati dell'unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato, bensì sui dati contenuti nella denuncia. Essi hanno inoltre affermato che sarebbe discriminatorio utilizzare i dati del produttore esportatore indonesiano che ha collaborato per calcolare il valore normale per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, in quanto il margine di dumping stabilito per un produttore esportatore cinese, che aveva parzialmente collaborato durante l'inchiesta, era risultato inferiore a quello stabilito per il produttore esportatore indonesiano che ha collaborato. Innanzitutto, si rileva che il margine di dumping è il risultato del confronto tra un valore normale e un prezzo all'esportazione. Pertanto, il livello del margine di dumping dipende da due parametri (valore normale e prezzo all'esportazione) e non si possono trarre conclusioni, compresa la suddetta discriminazione, confrontando soltanto uno di questi parametri, ossia il the valore normale. Inoltre, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 5 del regolamento di base, se le determinazioni, comprese quelle riguardanti il valore normale, si basano sui fatti disponibili, tutti i fatti, comprese le informazioni fornite nella denuncia, devono essere verificati in riferimento alle statistiche ufficiali sulle importazioni o alle informazioni fornite dalle altre parti interessate durante l'inchiesta. Pertanto, essendo disponibili le informazioni sottoposte a verifica riguardanti il valore normale fornite dall'unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato, non si è ritenuto opportuno ignorare tali informazioni e utilizzare al loro posto come fatti disponibili le informazioni fornite nella denuncia.

(39) Per quanto riguarda il produttore esportatore Fan Da Food Additive con sede e Shenzhen e a Bang Quand, nel determinare se le vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, le spese generali, amministrative e di vendita dichiarate dalla Fan Da Food Additive e dalle sue società collegate in relazione alle proprie vendite interne sono state adeguate per tener conto delle spese riportate nella contabilità della società collegata, la Zhong Hua Fang Da Ltd di Hong Kong. La verifica ha confermato che tali spese erano strettamente collegate alle operazioni effettuate sul mercato interno e non alle attività di esportazione, come aveva dichiarato inizialmente la società.

(40) La verifica tesa a stabilire se le vendite sul mercato interno fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali è stata quindi effettuata determinando la proporzione di vendite interne ad acquirenti indipendenti, di ciascuno dei due tipi rappresentativi, non venduti in perdita sul mercato interno durante il PI.

(41) Per questi tipi di prodotto, dal momento che oltre l'80 % delle vendite (in termini di volume) di tali prodotti sul mercato interno era stato realizzato non in perdita e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi, pagati o pagabili da acquirenti indipendenti, di tutte le vendite del tipo di prodotto in questione sul mercato interno.

(42) Per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % (in termini di volume) delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari.

2.2.3. Prezzi all'esportazione per i produttori esportatori cui è stato concesso il SEM

(43) Tutte le vendite per esportazione nella Comunità ad opera di tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità attraverso società collegate a Hong Kong. L'inchiesta ha stabilito che in tutti i casi le funzioni relative alle vendite per esportazione da parte di produttori esportatori nella RPC sono state svolte dalle rispettive società collegate a Hong Kong. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili alle società collegate a Hong Kong.

2.2.4. Confronto per i produttori esportatori cui è stato concesso il SEM

(44) Per garantire un equo confronto sono stati concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti aspetti: spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio e di credito, sconti e spese bancarie.

(45) Dal momento che per tutti i produttori esportatori nella RPC che hanno collaborato le vendite nella Comunità sono state effettuate attraverso società collegate a Hong Kong, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati come indicato al considerando 44 al fine di portarli al livello franco fabbrica nella RPC.

(46) I produttori esportatori che hanno collaborato e le società di vendita interna collegate hanno chiesto un adeguamento ai prezzi delle vendite interne (valore normale) per i costi di credito. La richiesta è stata respinta poiché le società non sono state in grado di fornire una prova scritta delle condizioni di pagamento concordate per la data della vendita, ossia le fatture delle vendite interne o altra corrispondenza.

2.2.5. Margine di dumping per i produttori esportatori cui è stato concesso il SEM

(47) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione indicato al considerando 19 non rivela alcuna pratica di dumping per le due società della Fan Da Food Additive con sede a Shenzhen e Bang Quand. L'inchiesta dovrebbe pertanto essere terminata per tali società senza l'istituzione di misure.

(48) Come spiegato al considerando 37, il valore normale per la Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd. è stato stabilito utilizzando i prezzi in un paese analogo, l'Indonesia. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione indicato al considerando 19 è risultato un margine di dumping del 6,9 %.

2.2.6. Margine di dumping per i produttori esportatori cui non è stato concesso il SEM

(49) Come indicato al considerando (34) del regolamento provvisorio, la non collaborazione da parte della RPC ha registrato un livello significativo (circa il 47 % delle importazioni complessive secondo i dati Eurostat). Dopo l'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni in merito a tale risultato. Inoltre, essendo la RPC un'economia in transizione, sono stati utilizzati i prezzi di un paese analogo per determinare un valore normale per il calcolo del margine di dumping a livello nazionale. Per i motivi elencati al considerando 37, l'Indonesia è stata scelta come paese analogo adeguato a tal fine.

(50) Il margine di dumping definitivo a livello nazionale applicabile a tutte le società cui non è stato concesso il SEM nella RPC è stato fissato al 17,6 %, il che corrisponde alla differenza tra il prezzo all'esportazione calcolato sulla base dei fatti disponibili, ossia il prezzo all'importazione medio nella Comunità, riportato nelle statistiche Eurostat e adeguato sulla base delle spese di nolo marittimo e di assicurazione, e il valore normale stabilito per l'Indonesia nel considerando 32.

(51) I margini di dumping definitivi per la RPC, espressi come percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

(52) Non sono pervenute osservazioni in seguito all'istituzione delle misure provvisorie riguardanti la composizione dell'industria comunitaria. Sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio.

F. PREGIUDIZIO

(53) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, non sono pervenute osservazioni in merito all'analisi dei consumi comunitari. Pertanto, sono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 38 e 39 del regolamento provvisorio.

(54) Non sono pervenute osservazioni in seguito all'istituzione delle misure provvisorie riguardo alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame. Inoltre, i cambiamenti nei margini di dumping definitivi non influenzano le conclusioni di cui ai considerandi 40-44 del regolamento provvisorio. Tuttavia, in seguito alla pubblicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo, il governo indonesiano ha affermato che nulla giustificava il cumulo delle esportazioni dall'Indonesia con quelle dalla RPC, in quanto le esportazioni indonesiane sono diminuite in maniera significativa durante il PI, mentre le importazioni cinesi hanno registrato un forte aumento. A tal riguardo, l'inchiesta ha rivelato che, sebbene le importazioni oggetto di dumping dall'Indonesia siano diminuite leggermente tra il 2001 e il PI, complessivamente esse sono aumentate nel periodo in esame. Il fatto che le importazioni cinesi oggetto di dumping siano aumentate più velocemente rispetto a quelle indonesiane durante il periodo in esame non giustifica la valutazione non cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping dai due paesi in questione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Pertanto, non essendo state formulate altre osservazioni riguardo alle conclusioni di cui ai considerandi 40-44 del regolamento provvisorio, l'affermazione è respinta e le conclusioni sono confermate.

(55) Tuttavia, non essendo stata rilevata alcuna pratica di dumping per i due produttori esportatori cinesi collegati (cfr. considerando 47), il volume e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping sono stati rivalutati. Le importazioni non oggetto di dumping sono state infatti dedotte dalle importazioni stabilite nei considerandi 45 e 46 del regolamento provvisorio. L'evoluzione del volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dall'Indonesia e la relativa quota di mercato durante il periodo in esame sono pertanto le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(56) Le importazioni oggetto di dumping sono aumentate nel periodo in esame del 215 %. Un aumento maggiore è stato registrato dopo il 2000. Tra il 2001 e il PI l'incremento è stato del 114 %.

(57) La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 110 % nel corso del periodo in esame. Anche in questo caso l'aumento è stato maggiore dopo il 2000. Tra il 2001 e il PI è stato osservato un aumento del 68 %. Va rilevato che la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping durante il PI era rilevante. Tuttavia, non è possibile fornire le cifre esatte per motivi di riservatezza.

(58) Poiché i prezzi all'esportazione dichiarati dai produttori esportatori che hanno collaborato erano complessivamente in linea con i prezzi all'importazione di Eurostat e dal momento che non sono pervenute osservazioni in seguito all'istituzione delle misure provvisorie, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 47 del regolamento provvisorio.

(59) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI è stato utilizzato il metodo di cui al considerando 48 del regolamento provvisorio. Tuttavia, stavolta è stato utilizzato nel calcolo il prezzo medio all'importazione del produttore esportatore indonesiano che ha collaborato. Per i produttori esportatori nella RPC e in Indonesia che non hanno collaborato la sottoquotazione è stata calcolata utilizzando i prezzi all'importazione di Eurostat per tali paesi. I prezzi erano a livello cif ed è stato loro applicato un opportuno adeguamento per tener conto di eventuali dazi doganali normalmente pagati sulle importazioni.

(60) Sulla base di questo confronto è stata determinata l'esistenza di una sottoquotazione dei prezzi per le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dall'Indonesia. Il livello di sottoquotazione, espresso come percentuale del prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria, era compreso tra l'11 % e il 15 % per la RPC e ammontava a circa il 20 % per l'Indonesia.

(61) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni scritte in merito alla situazione dell'industria comunitaria e alle conclusioni sul pregiudizio. Tuttavia, un produttore esportatore cinese ha dichiarato nel corso di un'audizione che l'industria comunitaria non aveva subito un pregiudizio grave poiché durante il periodo in esame la sua produzione e i suoi prezzi sono rimasti relativamente stabili e le sue vendite nella Comunità e l'occupazione sono aumentate.

(62) Va osservato che questo produttore esportatore non ha fornito alcuna prova per dimostrare che le relative conclusioni riportate nel regolamento provvisorio sono imprecise. In base a tali conclusioni, verificate, la produzione e i prezzi nell'industria comunitaria sono diminuiti nel periodo in esame rispettivamente del 10 % e del 3 %. Inoltre, è necessario tener conto anche dello sviluppo dei consumi. Nello stesso periodo, nonostante i consumi nella Comunità siano aumentati del 50 %, le vendite dell'industria comunitaria sono cresciute soltanto dell'1 %. Pertanto, è ovvio che l'industria comunitaria non abbia potuto beneficiare dell'espansione del mercato. Al contrario, la sua quota di mercato si è ridotta. Per quanto riguarda l'occupazione, va osservato che essa è cresciuta del 7 % tra il 1999 e il 2000, per poi stabilizzarsi fino al PI e durante lo stesso. Di conseguenza, non si è verificato un aumento degli occupati tale da influenzare la situazione dell'industria comunitaria durante il PI. Inoltre, nel periodo in esame il costo del lavoro per ogni dipendente è aumentato complessivamente, in linea con l'inflazione. Si conclude pertanto che tali argomentazioni non dimostrano che l'industria comunitaria non ha subito un pregiudizio grave durante il PI.

(63) Di conseguenza, sono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 50-69 del regolamento provvisorio in base alle quali l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave principalmente sotto forma di perdite finanziarie.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(64) A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni di ciclamato di sodio oggetto di dumping originarie della RPC e dell'Indonesia abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di tale entità da potersi definire grave. In questa analisi, si è avuto cura di esaminare altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni in questione.

(65) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni scritte riguardanti la causa del pregiudizio. Tuttavia, un produttore esportatore cinese ha dichiarato in sede di audizione che le importazioni dalla RPC non sono causa di pregiudizio, poiché l'industria comunitaria godeva di una situazione di semimonopolio prima che il ciclamato di sodio venisse esportato dalla RPC e dall'Indonesia, i prezzi dalla RPC sono aumentati nel periodo in esame, le vendite dell'industria comunitaria non sono diminuite nel corso dello stesso periodo e l'industria comunitaria ha mantenuto la sua quota di mercato dominante.

(66) Queste argomentazioni non si basano su fatti concreti. L'inchiesta ha dimostrato che all'inizio del periodo in esame, ossia nel 1999, le importazioni nella Comunità detenevano una quota di mercato di oltre il 35 %. Pertanto, l'industria comunitaria non godeva di una situazione di semimonopolio. Inoltre, come stabilito al considerando (47) del regolamento provvisorio, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diminuiti dell'8 % durante il periodo in esame. Per quanto riguarda l'andamento delle vendite dell'industria comunitaria, il considerando (62) spiegava che esse sono aumentate soltanto dell'1 % in un periodo in cui i consumi sono cresciuti del 50 %. Come specificato nei precedenti considerandi (55) e (56), le importazioni oggetto di dumping sono aumentate nello stesso periodo del 215 %. Infine, la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping durante il PI è risultata superiore rispetto alla quota di mercato dell'industria comunitaria. Di conseguenza, le argomentazioni non possono essere accolte e vengono confermate le conclusioni di cui ai considerandi (71) e (72) del regolamento provvisorio.

(67) Lo stesso produttore esportatore ha dichiarato inoltre che l'eventuale pregiudizio è stato causato da altri fattori, ossia: l'industria comunitaria era insufficientemente preparata per competere sul proprio mercato interno e sui mercati esteri, la sua redditività è stata influenzata dalle sue decisioni commerciali sugli investimenti tesi a mantenere l'elevato standard degli impianti e per conformarsi al quadro normativo (disposizioni rigorose in campo ambientale), l'industria comunitaria è presente oggi soltanto in una fascia alta del mercato che compete soltanto indirettamente con la fascia inferiore, coperta dalle importazioni dalla RPC, taluni produttori cinesi godono di una serie di vantaggi comparati che permettono loro di essere più competitivi rispetto all'industria comunitaria.

(68) Va osservato che non è stata fornita alcuna prova per dimostrare che l'industria comunitaria non era preparata a competere sul proprio mercato interno e sui mercati esteri. Inoltre, dall'inchiesta non è emerso alcun motivo a tal riguardo. Il considerando 73 del regolamento provvisorio illustra i motivi per i quali i risultati delle esportazioni dell'industria comunitaria non possono aver contribuito in maniera significativa al pregiudizio subito. Al contrario, la notevole sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping (cfr. considerando 60) dimostra chiaramente che le importazioni sotto inchiesta rappresentavano la principale causa di pregiudizio per l'industria comunitaria. Pertanto, la richiesta non può essere accolta.

(69) Per quanto riguarda gli investimenti, si osserva che l'industria comunitaria li ha effettuati in un periodo di redditività. Durante il PI, quando essa ha subito delle perdite, gli investimenti sono diminuiti di 13 volte rispetto al precedente anno redditizio (cfr. considerando 57 del regolamento provvisorio). Pertanto, nulla lascia intendere che gli investimenti, compresi quelli in campo ambientale, abbiano contribuito al pregiudizio subito durante il PI e la richiesta è respinta.

(70) Per quanto riguarda la mancanza di una concorrenza diretta dell'industria comunitaria con le importazioni dalla RPC, l'inchiesta ha stabilito che entrambe le forme di ciclamato di sodio venivano esportate dalla RPC alla Comunità e che entrambe le forme venivano prodotte e vendute sul mercato della Comunità dall'industria comunitaria durante il PI. Pertanto, esisteva una concorrenza diretta. Inoltre, essendo le due forme in parte anche sostituibili, esisteva anche una concorrenza indiretta. Pertanto, la richiesta non può essere accolta.

(71) Per quanto riguarda l'affermazione in base alla quale taluni produttori godevano di una serie di vantaggi comparati che permettevano loro di essere più competitivi rispetto all'industria comunitaria, si ricorda che non è stato fornito alcun dettaglio a tal riguardo. Si ritiene inoltre che il produttore esportatore in questione possa beneficiare dei vantaggi comparati di cui gode a condizione che non applichi prezzi di dumping sul prodotto in esame ai sensi del regolamento di base.

(72) L'inchiesta ha inoltre stabilito che le importazioni non oggetto di dumping dalla RPC non determinavano una sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria durante il PI e, pertanto, non possono aver contribuito in maniera significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(73) Di conseguenza, sono confermati i risultati e le conclusioni di cui ai considerandi 73-77 del regolamento provvisorio secondo i quali il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria era causato principalmente dalle importazioni oggetto di dumping.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

(74) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni riguardanti le conclusioni relative all'interesse della Comunità. Tuttavia, poco prima dell'istituzione delle misure provvisorie un fornitore di materie prime e due importatori hanno inviato una lettera in cui dichiaravano che non sarebbe stato nell'interesse della Comunità istituire delle misure contro il produttore esportatore indonesiano che ha collaborato. La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sull'esistenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli, esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione di misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, come pure le conseguenze della decisione di non istituire tali misure.

2. INTERESSE DEI FORNITORI COMUNITARI

(75) Il fornitore manifestatosi poco prima dell'istituzione delle misure provvisorie, ossia un fornitore diverso da quelli citati nei considerandi 83 e 84 del regolamento provvisorio, ha dichiarato di vendere principalmente cicloesilammina (la principale materia prima utilizzata per la produzione di ciclamato di sodio) ai paesi dell'Estremo oriente e in particolare all'Indonesia. Egli ha dichiarato inoltre che poiché l'unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato è il suo principale cliente, vi è il rischio di perdere un volume di vendite significativo qualora venisse istituito un dazio antidumping. Ciò avrebbe anche delle ripercussioni sulle altre parti nella catena di distribuzione a valle.

(76) Si osserva che oltre alla breve lettera inviata ben oltre i termini stabiliti a tal fine nell'avviso di apertura, il fornitore in questione non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno delle proprie affermazioni, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 7, del regolamento di base. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie e dopo che sono stati resi noti i fatti e le considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione in via definitiva di un dazio antidumping definitivo non sono pervenute altre osservazioni. Inoltre, è emerso che il fornitore in questione forniva anche cicloesilammina all'industria comunitaria. Si conclude pertanto che l'istituzione di misure definitive non possa avere avuto un impatto particolarmente negativo sulle sue attività.

(77) La Commissione non ha ricevuto altre osservazioni riguardo all'interesse dei fornitori. Vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerandi 83-84 del regolamento provvisorio.

3. INTERESSE DEGLI IMPORTATORI

(78) I due importatori manifestatisi poco prima l'istituzione delle misure provvisorie hanno affermato che l'istituzione di un dazio antidumping nei confronti dell'Indonesia è ingiustificato in quanto il loro fornitore, l'unico produttore esportatore indonesiano che ha collaborato, ha dimostrato un forte impegno a "mantenere i prezzi ad un livello giustificato dal punto di vista economico". Inoltre, essi hanno aggiunto che "i prezzi del produttore indonesiano sono sempre stati più alti rispetto a quelli del produttore cinese, creando in tal modo prezzi di mercato ragionevoli per gli utenti finali".

(79) Tuttavia, tali importatori non si sono manifestati e non hanno fornito le informazioni necessarie entro i termini stabiliti a tal fine nell'avviso di apertura. Le loro affermazioni non erano corroborate da prove concrete. Inoltre, non era stata registrata alcuna informazione pertinente atta a confermare tali affermazioni. Al contrario, l'inchiesta ha stabilito che i prezzi del produttore esportatore indonesiano in questione erano inferiori a quelli cinesi (cfr. considerando 60). Pertanto, dal momento che le informazioni inviate non si basano su prove concrete, esse non vengono prese in considerazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 7 del regolamento di base.

(80) Non sono pervenute altre osservazioni in merito all'interesse degli importatori. Vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerandi 85-87 del regolamento provvisorio.

4. INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI

(81) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni in merito all'interesse degli utenti. Vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerandi 88-92 del regolamento provvisorio.

5. INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(82) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni in merito all'interesse dell'industria comunitaria. Vengono pertanto confermate le conclusioni di cui ai considerandi 93-95 del regolamento provvisorio.

6. EFFETTI DI DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E DEGLI SCAMBI

(83) In seguito all'istituzione delle misure provvisorie non sono pervenute osservazioni scritte riguardanti gli effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi. Tuttavia, sebbene a norma dell'articolo 21 del regolamento di base i produttori esportatori non siano considerati come parti interessate nell'ambito dell'analisi dell'interesse della Comunità, un produttore esportatore cinese ha affermato nel corso di un'audizione che l'interesse della Comunità non richiede l'istituzione di misure per i seguenti motivi: l'istituzione di misure provvisorie ha limitato il numero di operatori/esportatori sul mercato comunitario senza ridurre l'offerta dai paesi interessati, l'industria comunitaria non può soddisfare la domanda del mercato e l'istituzione di misure definitive rafforzerà la posizione dominante dell'industria comunitaria.

(84) Va osservato che lo scopo delle misure antidumping non è eliminare gli esportatori dal mercato comunitario, bensì ripristinare delle condizioni di scambio eque. Il fatto che la produzione dell'industria comunitaria non possa soddisfare attualmente la domanda della Comunità non giustifica il persistere di pratiche commerciali sleali. Si ricorda altresì che l'industria comunitaria non detiene una posizione dominante, dal momento che la sua quota di mercato era inferiore al 50 % durante il PI. Inoltre, sebbene sia vero che gli unici paesi che producono ciclamato di sodio al di fuori della Comunità sono l'Indonesia e la RPC, esistono anche importanti produttori nella RPC che non hanno praticato il dumping e che quindi potrebbero continuare a rifornire il mercato comunitario. Pertanto, le argomentazioni non possono essere accolte e vengono confermate le conclusioni di cui ai considerandi 96-99 del regolamento provvisorio.

7. CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(85) Sulla base della precedente analisi, si conclude che l'istituzione di misure antidumping definitive non sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

I. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. LIVELLO NECESSARIO PER ELIMINARE IL PREGIUDIZIO

(86) In base al metodo illustrato ai considerandi 101-104 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio al fine di stabilire il livello delle misure da imporre in via definitiva. Non essendo pervenuta alcuna osservazione sul metodo usato per calcolare il livello necessario per eliminare il pregiudizio, tale metodo viene confermato. Tuttavia, i prezzi medi all'importazione utilizzati sono stati rivisti ai fini del calcolo finale della sottoquotazione di cui al considerando 59.

2. MISURE DEFINITIVE

(87) Poiché i livelli necessari per eliminare il pregiudizio sono superiori rispetto ai margini di dumping stabiliti per tutte le parti interessate, le misure definitive dovrebbero basarsi su questi ultimi.

(88) Va osservato che, in base alle informazioni ricevute, uno dei produttori esportatori che hanno collaborato potrebbe avere l'intenzione di abbassare i propri prezzi al fine di assorbire il dazio. Si richiama l'attenzione sull'articolo 12 del regolamento di base, che stabilisce che l'inchiesta può essere riaperta e i margini ricalcolati qualora vi siano prove sufficienti per dimostrare che le misure non hanno provocato variazioni rilevanti dei prezzi nella Comunità. È intenzione dell'autorità inquirente avviare rapidamente una nuova inchiesta qualora abbia ricevuto informazioni sufficienti sull'assorbimento del dazio. Inoltre, al fine di garantire l'efficacia delle misure e scoraggiare la manipolazione dei prezzi, è opportuno istituire il dazio sotto forma di un importo specifico al chilo.

(89) Va osservato inoltre che, in base alle statistiche Eurostat sulle importazioni, il prodotto in esame viene importato da paesi (ad es. Hong Kong) in cui non vi è alcuna produzione di ciclamato di sodio. In base alle informazioni disponibili, il ciclamato di sodio viene prodotto soltanto in Spagna, in Indonesia e nella RPC. Qualora venissero fornite informazioni sufficienti riguardo all'elusione delle misure, l'autorità inquirente è pronta ad avviare rapidamente un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base.

(90) Alla luce di quanto sopra, l'aliquota del dazio deve corrispondere all'importo fisso per ogni chilo di ciclamato di sodio riportato nella tabella qui di seguito:

>SPAZIO PER TABELLA>

(91) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società indicate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico a livello nazionale applicabile a "tutte le altre società") sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(92) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(5) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l'aggiornamento dell'elenco di società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

3. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(93) In considerazione degli elevati margini di dumping accertati per i produttori esportatori e della gravità del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1627/2003 siano definitivamente riscossi in ragione dell'importo dei dazi definitivi imposti dal presente regolamento se detto importo è pari o inferiore a quello del dazio provvisorio. Altrimenti deve essere definitivamente riscosso soltanto l'importo del dazio provvisorio. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10 ), originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(6) l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento (CE) n. 1627/2003, sulle importazioni of ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929 90 00 10 ), originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia, vengono definitivamente riscossi in conformità con le norme indicate qui di seguito.

Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo. Nei casi in cui l'aliquota del dazio antidumping definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Ahern

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU L 232 del 18.9.2003, pag. 12.

(3) GU C 191 del 13.8.2003, pag. 2.

(4) Dall'ottobre 2002 il nome della società è Jintian Enterprises Nanjing Co. Ltd.

(5) Commissione Europea, Direzione Generale del Commercio, Direzione B, J-79 5/17 - Rue de la Loi/Wetstraat 200 - D 1049 Bruxelles

(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).