32004R0141

Regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/2004 pag. 0025 - 0031


Regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione

del 28 gennaio 2004

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il capo IX bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(1), introdotto dall'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, definisce in maniera generale le condizioni per la concessione di un sostegno temporaneo supplementare per le misure transitorie di sviluppo rurale adottate nei nuovi Stati membri. Occorre adottare le disposizioni di applicazione per completare tali condizioni, e adattare alcune norme del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(2).

(2) Le disposizioni di applicazione devono essere conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

(3) Occorre precisare le condizioni di ammissibilità per alcune misure transitorie e stabilire i massimali di aiuto per le misure specifiche applicabili a Malta.

(4) Per facilitare l'elaborazione dei piani di sviluppo rurale che prevedono tali misure, nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire regole comuni riguardanti la loro struttura e il loro contenuto, sulla base delle disposizioni stabilite, in particolare, dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione riguardanti:

a) le misure specifiche di sviluppo rurale di cui al capo IX bis del regolamento (CE) n. 1257/1999, applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (di seguito "i nuovi Stati membri"),

b) la programmazione e la valutazione dell'insieme delle misure di sviluppo rurale per i nuovi Stati membri.

CAPO II MISURE SPECIFICHE APPLICABILI AI NUOVI STATI MEMBRI

Articolo 2

Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza in fase di ristrutturazione

Il piano di impresa di cui all'articolo 33 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 deve essere sufficientemente dettagliato da poter servire anche a sostegno di una domanda di aiuto agli investimenti nell'azienda agricola.

Articolo 3

Assistenza tecnica

In deroga all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 445/2002, la norma n. 11 riportata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione(3) si applica alla misura di cui all'articolo 33 sexies del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Articolo 4

Complementi ai pagamenti diretti

Le condizioni di ammissibilità per la concessione del sostegno previsto nell'ambito della misura di cui all'articolo 33 nonies del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono definite nella decisione della Commissione che autorizza i pagamenti diretti complementari nazionali.

CAPO III SOSTEGNO SUPPLEMENTARE APPLICABILE A MALTA

Articolo 5

Complementi agli aiuti di Stato a Malta

Le condizioni di ammissibilità per la concessione del sostegno previsto nell'ambito della misura di cui all'articolo 33 decies del regolamento (CE) n. 1257/1999 sono definite nel quadro del programma speciale per la politica di mercato per l'agricoltura maltese (SMPPMA) di cui all'allegato XI, capitolo 4, sezione A, punto 1, dell'atto di adesione.

CAPO IV DEROGHE APPLICABILI AD ALCUNI STATI MEMBRI

Articolo 6

Misure agroambientali

L'importo annuo massimo per ettaro per la manutenzione e la conservazione dei muri a secco a Malta di cui all'articolo 33 quaterdecies, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 è indicato nell'allegato IA.

Articolo 7

Associazioni di produttori a Malta

1. Possono beneficiare dell'aiuto minimo di cui all'articolo 33 quinquies, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1257/1999 soltanto le associazioni di produttori che riuniscono una percentuale minima di produttori del settore e che rappresentano una percentuale minima della produzione del settore.

2. L'importo minimo di tale aiuto, calcolato in funzione dei costi minimi necessari alla costituzione di una piccola associazione di produttori, è indicato nell'allegato IB.

CAPO V DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

Articolo 8

Valutazione

La valutazione intermedia di cui agli articoli 56 e 57 del regolamento (CE) n. 445/2002 non si applica ai nuovi Stati membri durante il periodo di programmazione 2004-2006.

Articolo 9

Programmazione

1. Ai fini dell'applicazione del punto 8 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 445/2002, i nuovi Stati membri utilizzano il quadro di programmazione annuale e la tabella finanziaria generale indicativa riportati nell'allegato II del presente regolamento.

2. Oltre alle informazioni previste al punto 9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 445/2002, i piani di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo II, del regolamento (CE) n. 1257/1999 contengono le informazioni indicate nell'allegato III del presente regolamento.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(2) GU L 74 del 15.3.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

(3) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 39.

ALLEGATO I

Tabella degli importi delle misure specifiche per Malta

A. Importo massimo di cui all'articolo 6:

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

Informazioni riguardanti le misure e deroghe specifiche di cui al capo IX bis del regolamento (CE) n. 1257/1999 che devono figurare nel piano di sviluppo rurale

1. Misure applicabili a tutti i nuovi Stati membri

I. Sostegno alle aziende che praticano un'agricoltura di semi-sussistenza in fase di ristrutturazione

A. Caratteristiche principali:

- definizione di azienda di semi-sussistenza, tenendo conto delle dimensioni minime e/o massime dell'azienda, della parte di produzione commercializzata e/o del livello di reddito dell'azienda ammissibile,

- definizione di vitalità economica.

B. Altri elementi:

- contenuto del piano di impresa.

II. Associazioni di produttori

A. Caratteristiche principali:

- unicamente per Malta, indicazione del settore o dei settori che beneficiano della deroga, con giustificazione relativa alla produzione totale estremamente bassa, e condizioni di ammissibilità per beneficiare della deroga: percentuale minima della produzione dell'associazione rispetto alla produzione totale del settore, percentuale minima dei produttori del settore membri dell'associazione,

- unicamente per Malta, giustificazione e calcolo degli importi annuali.

B. Altri elementi:

- descrizione della procedura per il riconoscimento ufficiale delle associazioni, compresi i criteri di selezione,

- settori interessati.

III. Assistenza tecnica

A. Caratteristiche principali:

- nessuna.

B. Altri elementi:

- descrizione dei beneficiari.

IV. Misure del tipo Leader+

Acquisizione di competenze [articolo 33 septies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999]

A. Caratteristiche principali:

- procedura e calendario di selezione dei contraenti incaricati dell'attuazione delle azioni.

B. Altri elementi:

- nessuno.

Strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato [articolo 33 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999]

A. Caratteristiche principali:

- procedura e calendario di selezione dei gruppi di azione locale beneficiari della misura, compresi i criteri di selezione e il numero massimo previsto di beneficiari,

- criteri per dimostrare la capacità amministrativa e l'esperienza negli approcci del tipo dello sviluppo rurale locale a livello regionale.

B. Altri elementi:

- nessuno.

V. Complementi ai pagamenti diretti

A. Caratteristiche principali:

- contributo comunitario per anno di programmazione.

B. Altri elementi:

- designazione dell'organismo pagatore.

2. Misure applicabili a Malta

I. Complementi agli aiuti di Stato

A. Caratteristiche principali:

- nessuna.

B. Altri elementi:

- designazione dell'organismo pagatore.

3. Deroghe applicabili a tutti i nuovi Stati membri

I. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

A. Caratteristiche principali:

- nessuna.

B. Altri elementi:

- elenco delle imprese che beneficiano di un periodo transitorio a norma dell'articolo 33 terdecies, paragrafo 3.

4. Deroga applicabile all'Estonia

I. Imboschimento dei terreni agricoli

A. Caratteristiche principali:

- nessuna.

B. Altri elementi:

- descrizione del controllo sull'utilizzo dei terreni nei cinque anni precedenti l'imboschimento.

5. Deroga applicabile a Malta

I. Misure agroambientali

A. Caratteristiche principali:

- giustificazione e calcolo dell'importo massimo annuo per la manutenzione e la conservazione dei muri a secco.

B. Altri elementi:

- nessuno.