32004R0048

Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 13/01/2004 pag. 0001 - 0006


Regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 5 dicembre 2003

relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Le statistiche sull'industria siderurgica erano basate sul trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) che è scaduto il 23 luglio 2002.

(2) Il regolamento (CE) n. 1840/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 settembre 2002(4), è stato adottato per garantire la continuità del sistema per la produzione di statistiche comunitarie di acciaio della CECA oltre la scadenza del trattato CECA, sino al 31 dicembre 2002.

(3) È necessario proseguire la raccolta di dati statistici sull'industria siderurgica per attuare le future politiche comunitarie in materia. Nessun altro sistema statistico esistente a livello europeo è tale da soddisfare le esigenze in materia. È pertanto necessario un nuovo regolamento, basato sul trattato CE, per la produzione delle statistiche comunitarie dell'acciaio.

(4) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(5) costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.

(5) Una fase di transizione dal 2003 al 2009 è necessaria per determinare se le statistiche dell'acciaio possono essere integrate ad altri sistemi statistici.

(6) Le imprese dell'industria siderurgica hanno bisogno di informazioni a livello mondiale sugli investimenti e le capacità per poter valutare eventuali future sottocapacità o sovracapacità per particolari classi di prodotti siderurgici. Le statistiche comunitarie sugli investimenti e le capacità apportano un contributo ad una rete globale di informazione sulle capacità mondiali di produzione di acciaio, organizzata sotto gli auspici dell'OCSE.

(7) Le statistiche sul consumo d'energia dell'industria siderurgica forniscono informazioni non solo sull'uso e la produzione di energia in seno all'industria siderurgica, ma anche, indirettamente, sulle emissioni inquinanti.

(8) Le statistiche sulla disponibilità delle scorte dei rottami di ferro, acciaio e ghisa sono necessarie per seguire l'utilizzazione di queste importanti materie prime per la produzione di acciaio.

(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(10) Il Comitato del programma statistico è stato consultato a norma dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento ha l'obiettivo di stabilire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, le espressioni "statistiche comunitarie" e "produzione di statistiche comunitarie" sono definite dal regolamento (CE) n. 322/97.

Articolo 3

Campo d'applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto i dati sull'industria siderurgica, definita come gruppo 27.1 della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (Nace Rev. 1), istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio(8).

Qualora il valore aggiunto al costo dei fattori delle imprese dell'industria siderurgica di uno Stato membro rappresenti meno dell'1 % del totale della Comunità, non è necessario raccogliere i dati sulle caratteristiche indicate.

Articolo 4

Caratteristiche

I dati forniti, che sono conformi al formato specificato nell'allegato, riguardano le caratteristiche delle unità di attività economica, come definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità(9) e le imprese con 50 o più lavoratori dipendenti.

Articolo 5

Calendario e periodicità

Gli Stati membri compilano su base annuale i dati precisati nell'allegato per la prima volta per l'anno 2003, quindi per ogni anno fino al 2009.

Articolo 6

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati sull'industria siderurgica aggregati con riferimento alle unità menzionate all'articolo 4. La trasmissione include dati riservati, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati soggetti a trattamento riservato.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati in forma elettronica. La trasmissione avviene tramite un apposito standard di scambio approvato ai sensi della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Eurostat mette a disposizione la documentazione particolareggiata sugli standard approvati e fornisce indicazioni sulla loro applicazione ai fini delle esigenze del presente regolamento.

3. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati nei sei mesi successivi alla chiusura dell'anno di riferimento. In conformità della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la Commissione può tuttavia, per la prima trasmissione di dati, concedere fino a dodici mesi di proroga agli Stati membri che sperimentassero difficoltà nell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 7

Misure d'attuazione

Sono definiti i provvedimenti seguenti necessari all'attuazione del presente regolamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2:

a) qualsiasi modifica all'elenco delle caratteristiche a condizione che agli Stati membri non venga imposto alcun onere aggiuntivo di entità significativa;

b) definizione del formato di trasmissione e del primo periodo di trasmissione.

Articolo 8

Procedura

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Relazioni

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla sua attuazione.

Questa relazione in particolare:

a) valuta i vantaggi che la Comunità, gli Stati membri, i fornitori e gli utenti di informazioni statistiche traggono dalle statistiche prodotte rispetto ai loro costi;

b) valuta la qualità delle statistiche prodotte;

c) verifica la sinergia con altre azioni comunitarie;

d) propone ogni modifica giudicata necessaria per migliorare l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

P. Lunardi

(1) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 154.

(2) GU C 133 del 6.6.2003, pag. 88.

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2003.

(4) GU L 279 del 17.10.2002, pag. 1.

(5) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(8) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 13).

(9) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

ALLEGATO

Elenco delle caratteristiche di cui agli articoli 4, 5 e 6 da trasmettere ad Eurostat

1. Statistiche annuali sul bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Consumo di combustibili e di energia e bilancio dell'energia elettrica nell'industria siderurgica

Parte A: Statistiche annuali sul consumo di combustibili e di energia, ripartito per tipo di impianto(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

Parte B: Statistiche annuali sul bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Indagine sugli investimenti nell'industria siderurgica

(spese e capacità)

Parte A: Statistiche annuali sulle spese

>SPAZIO PER TABELLA>

Parte B: Statistiche annuali sulla capacità

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Impianti di preparazione della carica: Laminatoi

altoforni e forni elettrici da ghisa: Centrali elettriche integrate

acciaierie: Altri impianti