28.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/51


DIRETTIVA 2004/96/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2004

recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in tema di commercializzazione e uso di nickel in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate ai fini dell’adeguamento dell’allegato I al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (1), in particolare l’articolo 2 bis,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 76/769/CEE, quale modificata dalla direttiva 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il nickel e i suoi composti non possono essere usati in alcuni oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate e in alcuni altri prodotti se non sono conformi alle prescrizioni di tale direttiva.

(2)

Il rischio di sensibilizzazione dell’organismo umano al nickel contenuto in oggetti metallici utilizzati nelle parti perforate è stato nuovamente analizzato nel contesto di una valutazione mirata dei rischi, in base alla quale si è concluso che per i metalli usati nelle parti perforate sarebbe più appropriato un limite di migrazione rispetto a un tenore limite.

(3)

Il nuovo tasso di cessione di nickel (limite di migrazione) va adeguato mediante il fattore di moltiplicazione indicato nella norma EN 1811, al fine di compensare le variazioni tra diversi laboratori e le inesattezze nelle misurazioni. Il comitato europeo di normalizzazione (CEN) è invitato a riesaminare la norma EN 1811, in particolare per quanto concerne il fattore di aggiustamento, e a preparare una norma riveduta senza tale fattore o, se del caso, con un fattore di aggiustamento ridotto.

(4)

Ai fini di una revisione tra pari, la valutazione dei rischi è stata trasmessa al comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEA), il quale ha confermato che un limite di migrazione per il nickel può ridurre maggiormente i rischi di sensibilizzazione rispetto ad un tenore limite di nickel.

(5)

Le disposizioni stabilite dalla presente direttiva tengono conto dello stato attuale delle conoscenze, della scienza e della tecnica.

(6)

La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria che stabilisce i requisiti minimi per la sicurezza dei lavoratori, segnatamente la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3) e la direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (4).

(7)

Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive concernenti l’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 agosto 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri attuano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2005.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/21/CE della Commissione (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 4).

(2)  GU L 188 del 22.7.1994, pag. 1.

(3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284, del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, alla voce 28, “Nickel”, seconda colonna, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);».