1.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/68


DIRETTIVA 2004/79/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2004

che adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (2), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Per taluni atti che rimangono validi dopo il 1o maggio 2004 e che richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, l'atto di adesione del 2003 non contempla gli adattamenti necessari, oppure, oltre a quelli ivi contemplati, occorrono ulteriori adattamenti. Tali adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione in modo da prendere effetto alla data della stessa.

(2)

Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dalla Commissione qualora l'atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/94/CE (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2002/94/CE è modificata come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

(2)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(3)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 41.


ALLEGATO

FISCALITÀ

Direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

Nell'allegato IV, il testo della colonna di sinistra sotto «Stati membri» è sostituito dal seguente:

 

«Belgique/België

 

Česká Republika

 

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Eλλάδα

 

España

 

France

 

Ireland

 

Italia

 

Kύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

 

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

 

Slovenija

 

Slovensko

 

Finland/Suomi

 

Sverige

 

United Kingdom»