4.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/61


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto riguarda le misure di controllo della peste suina classica in Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) e Slovacchia

[notificata con il numero C(2004) 4506]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/831/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In reazione ai casi di peste suina classica verificatisi in certi Stati membri, il 18 luglio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/526/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in certi Stati membri (2). Tale decisione ha stabilito determinati provvedimenti di controllo supplementari riguardanti tale malattia.

(2)

La situazione in Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) è notevolmente migliorata. I provvedimenti disposti dalla decisione 2003/526/CE con riferimento alla Renania Settentrionale-Vestfalia non sono quindi più d’applicazione.

(3)

In Slovacchia è stato recentemente rilevato un caso di peste suina classica nei suini selvatici della zona di Veľký Krtíš, che precedentemente non era interessata dalla malattia. È quindi opportuno modificare la decisione 2003/526/CE al fine di tenere conto della situazione epidemiologica in tale Stato membro.

(4)

In considerazione della situazione epidemiologica globale esistente in Francia, Germania e Lussemburgo in rapporto alla peste suina classica è opportuno prorogare la durata della decisione 2003/526/CE.

(5)

È dunque opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/526/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/526/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 11 la data «31 ottobre 2004» è sostituita da «30 aprile 2005»;

2)

l’allegato della decisione 2003/526/CE è modificato come segue:

nella parte I, punto 1, è soppressa la sezione A;

il testo della parte II è sostituito dal seguente:

«Zone della Slovacchia di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8

Le autorità regionali di controllo veterinario e alimentare di Trnava (distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava inclusi); Levice (distretto di Levice); Nitra (distretti di Nitra e Zlaté Moravce); Topoľčany (distretto di Topoľčany); Nové Mesto nad Váhom (distretto di Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou); Prievidza (distretti di Prievidza e Partizánske); Púchov (distretti di Púchov e Ilava); Žiar nad Hronom (distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica); Zvolen (distretti di Zvolen e Detva); Banská Bystrica (distretti di Banská Bystrica e Brezno); Lučenec (distretti di Lučenec e Poltár); Veľký Krtíš.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/625/CE (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 36).