4.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 359/61 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2004
che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto riguarda le misure di controllo della peste suina classica in Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) e Slovacchia
[notificata con il numero C(2004) 4506]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/831/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In reazione ai casi di peste suina classica verificatisi in certi Stati membri, il 18 luglio 2003 la Commissione ha adottato la decisione 2003/526/CE recante misure protettive contro la peste suina classica in certi Stati membri (2). Tale decisione ha stabilito determinati provvedimenti di controllo supplementari riguardanti tale malattia. |
(2) |
La situazione in Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) è notevolmente migliorata. I provvedimenti disposti dalla decisione 2003/526/CE con riferimento alla Renania Settentrionale-Vestfalia non sono quindi più d’applicazione. |
(3) |
In Slovacchia è stato recentemente rilevato un caso di peste suina classica nei suini selvatici della zona di Veľký Krtíš, che precedentemente non era interessata dalla malattia. È quindi opportuno modificare la decisione 2003/526/CE al fine di tenere conto della situazione epidemiologica in tale Stato membro. |
(4) |
In considerazione della situazione epidemiologica globale esistente in Francia, Germania e Lussemburgo in rapporto alla peste suina classica è opportuno prorogare la durata della decisione 2003/526/CE. |
(5) |
È dunque opportuno modificare di conseguenza la decisione 2003/526/CE. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/526/CE è modificata come segue:
1) |
all’articolo 11 la data «31 ottobre 2004» è sostituita da «30 aprile 2005»; |
2) |
l’allegato della decisione 2003/526/CE è modificato come segue:
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/625/CE (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 36).