23.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/22 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell’adesione di Malta
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/650/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione del 2003 (1) , in particolare l’articolo 57,
considerando quanto segue:
(1) |
Per alcuni atti adottati dall’Unione europea, che rimangono validi dopo il 1o maggio 2004 e richiedono un adattamento a motivo dell’adesione, i necessari adattamenti non sono stati previsti nell’atto di adesione, in particolare nell’allegato II. |
(2) |
Fra questi atti vi è il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (2), il quale stabilisce le condizioni applicabili in particolare ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti. |
(3) |
Malta che in precedenza applicava un sistema di quarantena semestrale per le importazioni delle specie interessate, ha abbandonato tale regime al fine di recepire e applicare il regolamento (CE) n. 998/2003 dal 3 luglio 2004. |
(4) |
Durante i negoziati per l’allargamento è stato accettato che Malta, essendo un’isola con una situazione sanitaria, per quanto riguarda l’indennità dalla rabbia, simile a quella di Irlanda, Regno Unito e Svezia, dovesse essere trattata alla stregua dei suddetti tre Stati membri. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003, che divide gli Stati membri in due categorie in funzione delle misure di lotta contro la rabbia tradizionalmente applicate, concede a Svezia, Irlanda e Regno Unito un periodo transitorio di cinque anni per quanto riguarda i controlli applicabili a cani, gatti e furetti che vengono introdotti nel loro territorio. |
(6) |
È pertanto opportuno aggiungere Malta all’elenco degli Stati membri a cui è stato concesso un periodo transitorio a norma del regolamento (CE) n. 998/2003. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 998/2003, è modificato come segue:
1) |
All’articolo 6, paragrafo 1:
|
2) |
Nell’allegato II, «Elenco dei paesi e territori», parte A, il termine «Malta» è inserito dopo il termine «Irlanda». |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(2) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).