24.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2004
che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi
[notificata con il numero C(2004) 3127]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/608/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (3) deve essere aggiornata, per tener conto in particolare degli sviluppi in alcuni Stati membri e delle ispezioni comunitarie. |
(2) |
Su richiesta delle autorità slovene e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco i posti d'ispezione frontalieri di Jelsane (strada), Brnik (aeroporto) e Dobova (stazione ferroviaria). |
(3) |
Su richiesta delle autorità maltesi e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco il posto d'ispezione del porto franco di Marsaxlokk. |
(4) |
Su richiesta delle autorità estoni e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco i posti d'ispezione di Muuga (porto) e Narva (strada). |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per l’Estonia sono aggiunte le seguenti voci:
«1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Muuga |
2300399 |
P |
|
HC, NHC-T(FR), NHC-NT |
|
Narva |
2300299 |
R |
|
HC, NHC-NT» |
|
Articolo 2
Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per Malta è aggiunta la seguente voce:
«1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Marsaxlokk |
3103099 |
P |
|
HC, NHC» |
|
Articolo 3
Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per la Slovenia sono aggiunte le seguenti voci:
«1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Ljubljana Brnik |
2600499 |
A |
|
HC(2), NHC(2) |
O |
Dobova |
2600699 |
F |
|
HC(2), NHC(2) |
U, E |
Jelsane |
2600299 |
R |
|
HC, NHC-NT, NHC-T(CH) |
O» |
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(3) GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/517/CE (GU L 221 del 21.6.2004, pag. 18).