24.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2004

che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi

[notificata con il numero C(2004) 3127]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/608/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (3) deve essere aggiornata, per tener conto in particolare degli sviluppi in alcuni Stati membri e delle ispezioni comunitarie.

(2)

Su richiesta delle autorità slovene e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco i posti d'ispezione frontalieri di Jelsane (strada), Brnik (aeroporto) e Dobova (stazione ferroviaria).

(3)

Su richiesta delle autorità maltesi e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco il posto d'ispezione del porto franco di Marsaxlokk.

(4)

Su richiesta delle autorità estoni e a seguito di un’ispezione comunitaria, è opportuno aggiungere all’elenco i posti d'ispezione di Muuga (porto) e Narva (strada).

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per l’Estonia sono aggiunte le seguenti voci:

«1

2

3

4

5

6

Muuga

2300399

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Narva

2300299

R

 

HC, NHC-NT»

 

Articolo 2

Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per Malta è aggiunta la seguente voce:

«1

2

3

4

5

6

Marsaxlokk

3103099

P

 

HC, NHC»

 

Articolo 3

Nell’allegato della decisione 2001/881/CE all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri per la Slovenia sono aggiunte le seguenti voci:

«1

2

3

4

5

6

Ljubljana Brnik

2600499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Dobova

2600699

F

 

HC(2), NHC(2)

U, E

Jelsane

2600299

R

 

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/517/CE (GU L 221 del 21.6.2004, pag. 18).