20.5.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/83


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

(2004/496/CE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, in nome della Comunità, un accordo con gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.

(2)

Il Parlamento europeo non ha espresso il suo parere nel termine fissato dal Consiglio, ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato, dato l'urgente bisogno di porre rimedio alla situazione di incertezza in cui si trovano le compagnie aeree ed i passeggeri, nonché di proteggere gli interessi finanziari degli interessati.

(3)

È opportuno approvare il presente accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti è approvato in nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo in nome della Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN


ACCORDO

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (passenger name record, PNR) da parte dei vettori aerei all’ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti

LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,

RICONOSCENDO l’importanza di rispettare i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, e l’importanza di rispettare tali valori nella prevenzione e nella lotta contro il terrorismo e i reati ad esso connessi, nonché altri reati gravi di natura transnazionale, tra cui la criminalità organizzata;

VISTI le leggi e i regolamenti statunitensi che impongono a ciascun vettore aereo che assicura il trasporto di passeggeri da e per gli Stati Uniti nello spazio aereo estero di fornire all’ufficio doganale e di protezione dei confini (Bureau of Customs and Border Protection, in seguito denominato «CBP») del dipartimento per la sicurezza interna (Department of Homeland Security, in seguito denominato «DHS») , un accesso elettronico ai dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, in seguito denominato «PNR») nella misura in cui questi sono raccolti e conservati nei sistemi automatici di prenotazione/controllo dei vettori aerei;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare l’articolo 7, lettera c);

VISTE le dichiarazioni di impegno del CBP dell'11 maggio 2004, che saranno pubblicate nel registro federale (in seguito denominate «le dichiarazioni di impegno»);

VISTA la decisione C(2004) 1799 della Commissione adottata il 17 maggio 2004, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, con cui si ritiene che il CBP, conformemente alle dichiarazioni di impegno allegate, assicuri un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dalla Comunità europea (in seguito denominata «Comunità») in relazione ai voli da o per gli Stati Uniti (in seguito denominata «la decisione»);

CONSTATANDO che i vettori aerei dotati di sistemi di prenotazione/controllo situati nel territorio degli Stati membri della Comunità europea dovrebbero provvedere a trasmettere i dati PNR al CBP non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma che, fino a quel momento, dovrebbe essere consentito alle autorità statunitensi di accedere direttamente a tali dati, ai sensi delle disposizioni del presente accordo;

AFFERMANDO che il presente accordo non costituisce un precedente per eventuali futuri discussioni o negoziati tra gli Stati Uniti e la Comunità europea, o tra una delle due parti e uno Stato terzo, in merito al trasferimento di una qualsiasi altra forma di dati;

VISTO l’impegno di entrambe le parti a collaborare per trovare senza indugio una soluzione appropriata e soddisfacente per entrambe in merito al trattamento dei dati relativi alle informazioni preventive sui passeggeri (Advance Passenger Information, API) trasferiti dalla Comunità agli Stati Uniti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1)

Il CBP può accedere elettronicamente ai dati PNR provenienti dai sistemi di prenotazione/controllo («sistemi di prenotazione») dei vettori aerei situati nel territorio degli Stati membri della Comunità europea, in assoluta conformità della decisione, per tutto il periodo in cui la decisione è applicabile e solo finché non sia in vigore un sistema soddisfacente che permetta la trasmissione di tali dati da parte dei vettori aerei.

2)

Ciascun vettore aereo che assicura il trasporto di passeggeri da o per gli Stati Uniti nello spazio aereo estero tratta i dati PNR contenuti nei suoi sistemi automatizzati di prenotazione come richiesto dal CBP ai sensi della normativa statunitense, in assoluta conformità della decisione e per tutto il periodo in cui la decisione è applicabile.

3)

Il CBP prende nota della decisione e attesta che sta attuando le dichiarazioni di impegno allegate a detta decisione.

4)

Il CBP tratta i dati PNR ricevuti e i titolari dei dati interessati da tale trattamento in conformità delle leggi e degli obblighi costituzionali statunitensi applicabili, senza discriminazioni illegittime, in particolare in base alla nazionalità e al paese di residenza.

5)

Il CBP e la Commissione europea rivedono congiuntamente e su base periodica l’attuazione del presente accordo.

6)

Qualora nell’Unione europea sia istituito un sistema di identificazione dei passeggeri aerei in forza del quale i vettori aerei siano tenuti a fornire alle autorità l’accesso ai dati PNR delle persone il cui itinerario di viaggio preveda un volo da o per l’Unione europea, il DHS, per quanto fattibile e unicamente su una base di reciprocità, promuove attivamente la cooperazione dei vettori aerei rientranti nella sua giurisdizione.

7)

Il presente accordo entra in vigore all'atto della sua firma. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante notifica per via diplomatica. In tal caso, l’accordo cessa di essere in vigore novanta (90) giorni dopo la data di tale notifica. Il presente accordo può essere modificato in ogni momento mediante consenso scritto di entrambe le parti.

8)

Il presente accordo non intende derogare o apportare modifiche alla normativa delle parti; esso non crea né conferisce alcun diritto o beneficio ad altre persone o enti, pubblici o privati.

Firmato a …, il …

Il presente accordo è redatto in duplice originale in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione si considera determinante il testo inglese.

Per la Comunità europea

Per gli Stati Uniti d’America

Tom RIDGE

Segretario del Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti