29.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che modifica gli articoli 51 e 54 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

(2004/407/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 245, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160, secondo comma,

vista la domanda della Corte di giustizia del 12 febbraio 2003,

visto il parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004,

visto il parere della Commissione del 10 novembre 2003,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2, punto 31, del trattato di Nizza sostituisce l'articolo 225 del trattato CE con una nuova disposizione il cui paragrafo 1, primo comma, recita: «Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 230, 232, 235, 236 e 238, ad eccezione di quelli attribuiti a una camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale di primo grado sia competente per altre categorie di ricorsi».

(2)

Analoga modifica è stata apportata al trattato CEEA dall'articolo 3, punto 13, del trattato di Nizza.

(3)

Si è tenuto conto di questa modifica nella redazione provvisoria dell'articolo 51 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia in base al quale: «In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1 del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafo 1 del trattato CEEA, i ricorsi proposti dagli Stati membri, dalle istituzioni delle Comunità e dalla Banca centrale europea sono di competenza della Corte.»

(4)

Occorre procedere, conformemente al tenore e al sistema del nuovo articolo 225 del trattato CE e del nuovo articolo 140 A del trattato CEEA, ad una nuova redazione dell'articolo 51 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia per precisare le competenze rispettive della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, in quanto il trasferimento della competenza di primo grado al Tribunale deve essere significativo ed i criteri di ripartizione della competenza devono essere sufficientemente chiari affinché siano compresi senza equivoci dalle istituzioni e dagli Stati membri.

(5)

È opportuno che i ricorsi proposti dagli Stati membri contro gli atti del Consiglio con cui il Consiglio esercita competenze di esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 202, terzo trattino del trattato CE, rientrino nella competenza del Tribunale di primo grado. Si tratta di casi in cui il Consiglio si è riservato la competenza di esecuzione o ne ha recuperato l'esercizio nell'ambito dello svolgimento di una procedura di «comitato».

(6)

Le disposizioni dell'articolo 54 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia relative ai casi in cui il Tribunale può declinare la propria competenza a profitto della Corte devono essere adattate alle nuove competenze del Tribunale. È infatti necessario prevedere la possibilità di declinare la competenza quando il Tribunale e la Corte sono investiti di cause simili le cui soluzioni possono dipendere l'una dall'altra,

DECIDE:

Articolo 1

1.

L'articolo 51 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è sostituito dal seguente:

«Articolo 51

In deroga alla norma di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del trattato CE e all'articolo 140 A, paragrafo 1, del trattato CEEA, sono di competenza della Corte i ricorsi previsti agli articoli 230 e 232 del trattato CE e 146 e 148 del trattato CEEA, proposti da uno Stato membro:

a)

contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:

di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE,

di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 133 del trattato CE,

di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 202, terzo trattino, del trattato CE;

b)

contro un atto o una astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 11 A del trattato CE.

Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istituzione delle Comunità o dalla Banca centrale europea contro un atto o una astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione delle Comunità contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.»

2.

All'articolo 54 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Quando la Corte e il Tribunale siano investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale»

.

3.

All'articolo 54 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è aggiunto il comma seguente:

«Quando uno Stato membro e una Istituzione della Comunità impugnino lo stesso atto, il Tribunale di primo grado declina la propria competenza affinché la Corte di giustizia possa statuire su tali ricorsi.»

Articolo 2

Le cause che rientrano nella competenza del Tribunale di primo grado ai sensi della presente decisione e di cui la Corte di giustizia è investita alla data di entrata in vigore della decisione stessa,

ma per le quali:

a)

in tale data, il procedimento è stato sospeso in conformità dell'articolo 54, terzo comma, seconda frase, del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia,

o

b)

in tale data, la fase scritta del procedimento non si è ancora conclusa ai sensi dell'articolo 44 del regolamento di procedura della Corte,

sono rimesse al Tribunale.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN