32004D0308

2004/308/CE: Decisione della Commissione, del 2 aprile 2004, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per una misura di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Slovenia nel periodo precedente l'adesione

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 03/04/2004 pag. 0059 - 0060


Decisione della Commissione

del 2 aprile 2004

che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per una misura di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Slovenia nel periodo precedente l'adesione

(2004/308/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale relativo alla Repubblica di Slovenia (in appresso denominato "Sapard") è stato approvato con decisione della Commissione del 27 ottobre 2000(3), modificata da ultimo dalla decisione della Commissione del 24 novembre 2003, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

(2) Il 5 marzo 2001 la Commissione, a nome della Comunità europea, e il governo della Repubblica di Slovenia hanno firmato la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, normativo e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata da ultimo dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2003, ed entrata definitivamente in vigore l'11 novembre 2003.

(3) Un'agenzia Sapard, l'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale, è stata designata dall'autorità competente della Repubblica di Slovenia per l'attuazione di alcune delle misure definite nel programma Sapard. Per le funzioni finanziarie da svolgere nell'ambito dell'attuazione del programma Sapard è stato designato il Fondo nazionale del ministero delle Finanze.

(4) In base a un'analisi caso per caso delle capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, quale prevista dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2001/820/CE, del 19 novembre 2001, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nella Repubblica di Slovenia nel periodo precedente l'adesione(4), relativamente ad alcune misure contemplate dal programma Sapard.

(5) Da allora, la Commissione ha svolto un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, relativamente alla misura 5 "Assistenza tecnica" (in appresso: "misura 5") contemplata dal programma Sapard. La Commissione ritiene che, anche per quanto concerne tale misura, la Repubblica di Slovenia ottemperi alle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione(5), nonché alle condizioni minime fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

(6) È pertanto opportuno derogare al requisito dell'approvazione ex ante di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e, per quanto concerne la misura 5, affidare all'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale e al Fondo nazionale la gestione degli aiuti in forma decentrata nella Repubblica di Slovenia.

(7) Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alla misura 5 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo in tutti i suoi elementi, è opportuno che la gestione del programma Sapard sia conferita all'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale e al Fondo nazionale a titolo provvisorio, secondo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

(8) Il pieno conferimento della gestione del programma Sapard è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale e al Fondo nazionale.

(9) Il 14 novembre 2001 le autorità slovene hanno proposto le condizioni di ammissibilità delle spese in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della sezione B della convenzione pluriennale di finanziamento. Tale elenco è stato parzialmente modificato con lettera del 21 agosto 2003. La Commissione è invitata a prendere una decisione in merito.

(10) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2222/2000, sono rimborsabili le spese sostenute dal beneficiario per l'assistenza tecnica prima della data della decisione della Commissione che conferisce la gestione. Occorre pertanto fissare la data a partire dalla quale tali spese sono rimborsabili,

DECIDE:

Articolo 1

Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alla misura 5 da parte della Repubblica di Slovenia è fatta deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio.

Articolo 2

La gestione del programma Sapard è affidata a titolo provvisorio:

1) all'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i mercati agricoli e lo sviluppo rurale, situata in Dunajska Str. 160, 1000 - Lubiana, Repubblica di Slovenia, per quanto riguarda l'attuazione della misura 5 del programma Sapard quale definita nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la citata decisione della Commissione; e

2) al Fondo nazionale del ministero delle Finanze della Repubblica di Slovenia, situato in Beethovnova Str. 11, 1502 - Lubiana, Repubblica di Slovenia, per le funzioni finanziarie da svolgere nell'ambito dell'attuazione della misura 5 del programma Sapard per la Repubblica di Slovenia.

Articolo 3

Le spese relative alla misura 5 possono beneficiare di un cofinanziamento comunitario a decorrere dal 27 ottobre 2000, a condizione che non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Fatte salve eventuali decisioni di concessione di aiuti a singoli beneficiari nell'ambito del programma Sapard, per la misura 5 si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Repubblica di Slovenia nella sua lettera del 21 agosto 2003 protocollata alla Commissione con il numero AGR A/29346.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24).

(3) C(2000) 3138 def.

(4) GU L 307 del 24.11.2001, pag. 25.

(5) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14).