32004D0162

2004/162/CE: Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 21/02/2004 pag. 0064 - 0069


Decisione del Consiglio

del 10 febbraio 2004

relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE

(2004/162/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, le disposizioni del medesimo si applicano alle regioni ultraperiferiche e dunque ai dipartimenti francesi d'oltremare, tenuto conto della loro situazione socioeconomica strutturale, aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Questa disposizione del trattato riprende direttamente le precedenti misure adottate a favore delle regioni ultraperiferiche, i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), dalla decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom)(2).

(2) La decisione 89/688/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, relativa al regime dei "dazi di mare" nei dipartimenti francesi d'oltremare(3), dispone all'articolo 2, paragrafo 3, che, tenuto conto dei condizionamenti particolari dei dipartimenti d'oltremare, possono essere autorizzate esenzioni parziali o totali dall'imposta "dazi di mare" a favore delle produzioni locali per un periodo che non superi i dieci anni a decorrere dall'introduzione dell'imposta. Questo periodo scadeva il 31 dicembre 2002 poiché l'imposta è stata introdotta il 1o gennaio 1993.

(3) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/688/CEE, la Commissione doveva presentare una relazione sull'applicazione del regime, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure adottate e l'eventuale necessità di mantenere la possibilità di esenzioni. Nella relazione trasmessa al Consiglio il 24 novembre 1999 la Commissione costata che i quattro DOM si trovano, in quanto regioni ultraperiferiche, in una situazione economica e sociale molto più fragile del resto dell'Unione europea e sottolinea l'importanza per lo sviluppo socioeconomico di tali regioni dell'imposta "dazi di mare" e delle esenzioni da tale imposta a favore della produzione locale.

(4) Secondo la relazione della Commissione del 14 marzo 2000, relativa alle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, questo articolo dev'essere applicato nell'ambito di un partenariato con gli Stati membri interessati, sulla base delle domande circostanziate da essi formulate.

(5) Il 12 marzo 2002 la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di proroga del dispositivo di esenzione dall'imposta "dazi di mare" per una durata di dieci anni. La domanda non precisava i beni ammessi a beneficiare dell'esenzione nel futuro regime o le aliquote differenziate d'imposta da applicare ai prodotti locali e a quelli importati né le giustificazioni di tali esenzioni ed aliquote differenziate d'imposta rispetto agli svantaggi naturali dei DOM. In tali condizioni, per evitare un vuoto giuridico creato dall'assenza di una domanda esauriente, il periodo di applicazione della decisione 89/688/CEE è stato prorogato di un anno dalla decisione 2002/973/CE(4).

(6) Il 14 aprile 2003 la Francia ha presentato alla Commissione una nuova domanda che risponde alle menzionate esigenze. Nella domanda le autorità francesi hanno chiesto che la decisione del Consiglio copra un periodo di quindici anni e che ogni tre anni si riesamini la necessità di adattare il regime. La domanda della Francia sollecita l'applicazione di un'imposizione differenziata dei "dazi di mare" che consenta di gravare in maniera più significativa i prodotti provenienti dall'esterno dei DOM rispetto alla produzione locale dei DOM. L'aliquota differenziata di dieci punti percentuali si applicherà essenzialmente ai prodotti di base e ai prodotti per i quali è stato raggiunto un relativo equilibrio tra la produzione locale e la produzione esterna. L'aliquota differenziata di venti punti percentuali riguarderà i prodotti che richiedono grossi investimenti che incidono sui costi di produzione dei prodotti locali destinati ad un mercato limitato. L'aliquota di trenta punti percentuali si applicherà essenzialmente ai prodotti fabbricati da imprese di grandi dimensioni e ai prodotti particolarmente sensibili alle importazioni provenienti dai paesi limitrofi dei DOM. L'aliquota di cinquanta punti percentuali sarà applicabile, in Guyana e nella Riunione, agli alcoli e in particolare al rum. La domanda francese sollecita misure complementari quali la possibilità di non esigere il pagamento dell'imposta "dazi di mare" sui prodotti locali fabbricati dalle imprese, con un fatturato annuo inferiore a 550000 EUR, la possibilità di applicare una riduzione del 15 % sulla base imponibile dell'imposta "dazi di mare" ai prodotti locali e la facoltà per le autorità locali di adottare misure di urgenza per modificare l'elenco di prodotti ammessi a beneficiare di un'imposizione differenziata "dazi di mare".

(7) La Commissione ha valutato questa domanda tenuto conto dell'importanza degli svantaggi naturali che incidono sulle attività di produzione industriale dei DOM. Come menzionato nell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, i principali svantaggi naturali sono costituiti dai seguenti elementi: grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti. Essi sono inoltre esposti di tanto in tanto a rischi naturali quali i cicloni, le eruzioni vulcaniche e i terremoti.

(8) La grande distanza di queste regioni ostacola notevolmente la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. La dipendenza nei confronti del trasporto aereo e marittimo è aggravata dal fatto che tali modi di trasporto non sono del tutto liberalizzati. I costi di produzione ne risultano aumentati poiché risultano meno efficaci e più onerosi della strada, della ferrovia o delle reti transeuropee.

(9) Oltre alla lontananza, i costi di produzione più elevati derivano anche dalla dipendenza dalle materie prime e dall'energia, dall'obbligo di costituire stock e dalle difficoltà di approvvigionamento in attrezzature di produzione.

(10) La modesta dimensione del mercato locale, abbinata al carattere poco sviluppato dell'attività di esportazione, tenuto conto del basso potere di acquisto dei paesi della regione, e la necessità di mantenere settori di produzione diversificati ma di volume limitato per rispondere alle esigenze di un mercato di dimensioni ridotte diminuiscono le possibilità di realizzare economie di scala. L'"esportazione" dei prodotti locali dei DOM verso la Francia metropolitana o altri Stati membri è difficile poiché i costi di trasporto aumentano il costo di tali prodotti e dunque ne riducono la competitività. La fragilità del mercato locale genera d'altronde stock eccessivi che pregiudicano anch'essi la competitività delle imprese.

(11) La necessità di creare gruppi specializzati di manutenzione, formati in maniera adeguata e capaci di intervenire rapidamente, e la quasi impossibilità di ricorrere al subappalto aumentano gli oneri delle imprese e incidono di conseguenza sulla loro competitività.

(12) Tutti questi svantaggi si traducono finanziariamente in un aumento dei costi di produzione dei prodotti locali che, in assenza di misure specifiche, non possono pertanto essere competitivi rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno, che non soffrono di tali svantaggi, e ciò pur tenendo conto delle spese di trasporto per istradare tali prodotti verso i DOM. Questa mancata competitività dei prodotti locali comporta l'impossibilità di mantenere una produzione locale, con conseguenti ripercussioni dannose in materia di occupazione per la popolazione che vive nei DOM.

(13) I prodotti provenienti dai DOM soffrono inoltre dello svantaggio di presentare costi di produzione europei che rendono i prodotti locali, in particolare quelli agricoli, difficilmente competitivi rispetto a quelli dei paesi limitrofi a prezzo di manodopera molto inferiore.

(14) La domanda francese è stata esaminata alla luce del principio di proporzionalità, allo scopo di verificare globalmente che l'applicazione dell'imposizione differenziata chiesta dalle autorità francesi non vada notevolmente al di là della semplice compensazione degli svantaggi che pesano sui prodotti locali rispetto ai prodotti provenienti dall'esterno in termini di costi di produzione.

(15) Tenuto conto di questi elementi, la Commissione propone pertanto di autorizzare l'introduzione di un'imposta applicabile ad un elenco di prodotti che possono essere ammessi a beneficiare di esenzioni totali o parziali dall'imposta a favore delle produzioni locali dei DOM. Questa imposizione differenziata ha per effetto di ristabilire la competitività delle produzioni locali e permettere così il mantenimento di attività che creano posti di lavoro nei DOM. Occorre redigere un elenco di prodotti differente per ciascun DOM, poiché i prodotti locali sono diversi in ciascun DOM.

(16) Occorre tuttavia combinare le esigenze di cui all'articolo 299, paragrafo 2, e all'articolo 90 del trattato con il rispetto della coerenza con il diritto comunitario e il mercato interno. Ciò presuppone di limitarsi alle misure strettamente necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti, tenuto conto degli svantaggi dell'ultraperifericità dei DOM. L'ambito di applicazione del quadro comunitario è dunque costituito da un elenco di prodotti sensibili per i quali si è potuto dimostrare che, qualora siano prodotti localmente, i costi sono sensibilmente superiori al costo di prodotti similari provenienti dall'esterno. Il livello di imposizione dev'essere tuttavia adattato per garantire che l'imposizione differenziata "dazi di mare" miri unicamente a compensare gli svantaggi e non si trasformi in un'arma protezionistica che rimetta in causa i principi di funzionamento del mercato interno.

(17) Analogamente, la coerenza con il diritto comunitario porta a scartare l'applicazione di un'imposizione differenziata per prodotti agricoli che sono ammessi al beneficio degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli (Poseidom)(5) e, in particolare, del regime specifico di approvvigionamento.

(18) I prodotti eventualmente ammessi al beneficio di esenzioni totali o parziali dall'imposta a favore delle produzioni locali possono essere suddivisi in tre categorie, in funzione dell'entità dell'aliquota d'imposizione differenziata proposta, di dieci, venti o trenta punti percentuali.

(19) I produttori locali con un fatturato annuo inferiore a 550000 EUR dovrebbero tuttavia poter essere esonerati dal pagamento dell'imposta. A tal fine, qualora i prodotti da essi fabbricati beneficino unicamente di un'esenzione parziale dall'imposta, dovrebbe essere possibile superare le aliquote massime d'imposta differenziata autorizzate. Questa disposizione non dovrebbe tuttavia avere come effetto un aumento dei massimali previsti di oltre cinque punti percentuali.

(20) Analogamente, la menzionata esenzione dai "dazi di mare" per i prodotti locali che non figurano nell'allegato a favore delle imprese con un fatturato annuo inferiore a 550000 EUR, dovrebbe portare all'applicazione, per tali prodotti, di un'imposta differenziata a seconda che si tratti o meno di prodotti locali. Come nel caso precedente, questa imposta differenziata non dovrebbe essere superiore a cinque punti percentuali.

(21) Gli obiettivi di sostegno allo sviluppo socioeconomico dei DOM, già esposti nella decisione 89/688/CEE, sono confermati dalle esigenze relative alla finalità dell'imposta. L'integrazione delle risorse provenienti da questa imposta in quelle del regime economico e fiscale dei DOM e la loro destinazione ad una strategia di sviluppo economico e sociale dei DOM, comprendente un contributo alla promozione delle attività locali, costituiscono un obbligo a norma di legge.

(22) Data l'importanza di aggiornare gli elenchi di prodotti di cui all'allegato, qualora compaiano nuove produzioni nei DOM, nonché di salvaguardare la produzione locale se minacciata da talune pratiche commerciali e, pertanto, l'esigenza di modificare l'importo delle esenzioni totali o parziali dall'imposta, occorre che il Consiglio possa adottare le misure necessarie all'applicazione della presente decisione, soprattutto in quanto tali misure possono avere un'incidenza finanziaria importante per i beneficiari delle entrate provenienti dall'imposta "dazi di mare". Inoltre, la necessità di intervenire con urgenza riguardo a tali misure giustifica il fatto che il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, possa adottare le misure necessarie secondo una procedura accelerata.

(23) La Francia dovrebbe notificare alla Commissione tutte le disposizioni adottate a norma della presente decisione.

(24) La durata del regime è fissata in dieci anni. Una valutazione del regime proposto risulta tuttavia necessaria alla scadenza di un periodo di cinque anni. Le autorità francesi dovrebbero pertanto presentare alla Commissione, entro il 31 luglio 2008, una relazione relativa all'applicazione del regime autorizzato, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, tenuto conto degli svantaggi di cui soffrono i DOM. Gli elenchi di prodotti e le esenzioni autorizzate saranno, se del caso, riveduti su tale base.

(25) Per assicurare la continuità con il regime previsto dalle decisioni 89/688/CEE e 2002/973/CE, la presente decisione dovrebbe essere applicata a partire dal 1o gennaio 2004. Per permettere tuttavia alle autorità francesi di adottare una legge nazionale ai fini dell'applicazione della presente decisione, è opportuno prevedere che le disposizioni della decisione relative ai prodotti ammessi a beneficiare di un'imposta differenziata e all'adozione delle misure necessarie all'applicazione della decisione prendano effetto il 1o agosto 2004. Per evitare un vuoto giuridico è opportuno prorogare l'applicazione della decisione 89/688/CEE fino al 31 luglio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga agli articoli 23, 25 e 90 del trattato, le autorità francesi sono autorizzate, fino al 1o luglio 2014, ad applicare ai prodotti locali elencati in allegato dei dipartimenti francesi d'oltremare della Guadalupa, della Guyana, della Martinica e della Riunione esenzioni parziali o totali dall'imposta "dazi di mare".

Tali esenzioni parziali o totali devono inserirsi nella strategia di sviluppo economico e sociale dei DOM, tenuto conto del quadro comunitario, e contribuire alla promozione delle attività locali, senza per questo alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

2. Rispetto alle aliquote d'imposta applicate ai prodotti similari che non provengono dai DOM, l'applicazione delle esenzioni parziali o totali di cui al paragrafo 1 non può portare a differenze superiori a:

a) 10 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte A dell'allegato;

b) 20 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte B dell'allegato;

c) 30 punti percentuali per i prodotti di cui alla parte C dell'allegato.

3. Per consentire alle autorità francesi di esonerare i prodotti locali di un operatore con un fatturato annuo inferiore a 550000 EUR, le aliquote d'imposta differenziata di cui al paragrafo 2 possono essere maggiorate di un massimale di cinque punti percentuali.

4. Per i prodotti locali di un operatore di cui al paragrafo 3 che non figurano nell'allegato, le autorità francesi possono nondimeno applicare un'imposta differenziata allo scopo di esonerarli. La differenza non può tuttavia essere superiore a cinque punti percentuali.

Articolo 2

Le autorità francesi applicano lo stesso regime di imposizione da loro applicato ai prodotti locali, ai prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001.

Articolo 3

Il Consiglio, statuendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie all'applicazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento degli elenchi di prodotti di cui all'allegato, a motivo della comparsa di nuove produzioni nei DOM, nonché misure urgenti nel caso in cui una produzione locale sia minacciata da talune pratiche commerciali.

Articolo 4

La Francia notifica immediatamente alla Commissione il regime di imposizione di cui all'articolo 1.

Le autorità francesi presentano alla Commissione, entro il 31 luglio 2008, una relazione relativa all'applicazione del regime di imposizione di cui all'articolo 1, allo scopo di verificare l'incidenza delle misure adottate e il loro contributo alla promozione o al mantenimento delle attività economiche locali, alla luce degli svantaggi di cui soffrono le regioni ultraperiferiche.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Consiglio una relazione comprendente un'analisi economica e sociale esauriente e, se del caso, una proposta intesa ad adeguare le disposizioni della presente decisione.

Articolo 5

Gli articoli da 1 a 4 sono applicabili dal 1o agosto 2004.

L'articolo 6 è applicabile dal 1o gennaio 2004.

Articolo 6

Il periodo di validità della decisione 89/688/CEE è prorogato fino al 31 luglio 2004.

Articolo 7

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. McCreevy

(1) Parere reso il 15.1.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 39.

(3) GU L 399 del 30.12.1989, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2002/973/CE (GU L 337 del 31.12.2002, pag. 83).

(4) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 83.

(5) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

A. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune(1)

1. Dipartimento della Guadalupa

0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305 eccetto 0305 10, 0403, 0405, 0406, 08 eccetto 0807, 1106, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808, 3809, 3925 eccetto 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00 e 3925 90, 4012, 4407 10, 4409 eccetto 4409 20, 4415 20, 4818 eccetto 4818 10, 4818 20 e 4818 30, 4820, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8419 19 00, 8471, 8902 00 18, 8903 99.

2. Dipartimento della Guyana

3824 50, 6810 11.

3. Dipartimento della Martinica

0105, 0201, 0203, 0205, 0207, 0208, 0209, 0305, 0403 eccetto 0403 10, 0406, 0706 10 00, 0707, 0709 60, 0709 90, 0710, 0711, 08 eccetto 0807, 1106, 1209, 1212, 1904, 2001, 2005, 2103, 2104, 2209, 2302, 2505 10 00, 2505 90 00, 2710, 2711 12, 2711 13, 2712, 2804, 2806, 2811, 2814, 2836, 2851 00, 2907, 3204, 3205, 3206, 3207, 3211 00 00, 3212, 3213, 3214, 3215, 3808 90, 3809 91, 3820 00 00, 4012, 4401, 4407, 4408, 4409, 4415 20, 4418 eccetto 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 e 4418 90, 4421 90, 4811, 4820, 6902, 6904 10 00, 7003, 7006 00, 7225, 7309 00, 7310, 7616 91 00, 7616 99, 8402 90 00, 8419 19 00, 8438, 8471 e 8903 99.

4. Dipartimento della Riunione

0105, 0207, 0208, 0209, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0403, 0405, 0406, 0407, 0408, 0601, 0602, 0710, 0711, 08, 0904, 0905 00 00, 0910 91, 1106, 1212, 1604 14, 1604 19, 1604 20, 1701, 1702, 1902 eccetto 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30 e 1902 40, 1904, 2001, 2005 eccetto 2005 51, 2006, 2007, 2103, 2104, 2201, 2309, 2710, 2712, 3211 00 00, 3214, 3402, 3505, 3506, 3705 10 00, 3705 90 00, 3804 00, 3808, 3809, 3811 90, 3814 00, 3820, 3824, 39 eccetto 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00 e 3925 30 00, 4009, 4010, 4016, 4407 10, 4409 eccetto 4409 20, 4415 20, 4421, 4806 40 90, 4811, 4818 eccetto 4818 10, 4820, 6306, 6809, 6811 90 00, 7009, 7312 90, 7314 eccetto 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49 e 7314 50 00, 7606, 8310, 8418, 8421, 8471, 8537, 8706, 8707, 8708, 8902 00 18, 8903 99, 9001, 9021 29 00, 9405, 9406 eccetto 9406 00, 9506.

B. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune(2)

1. Dipartimento della Guadalupa

0210, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305 10, 0306, 0307, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0706 10 00, 0707 00, 0709 60, 0709 90, 0807, 1008 90 90, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 1905, 2105 00, 2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925 10 00, 3925 20 00, 3925 30 00, 3925 90, 3926 10 00, 3926 90, 4409 20, 4418, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610 10 00, 7610 90 90, 9401, 9403, 9404, 9406.

2. Dipartimento della Guyana

0303 79, 0306 13, 0403 10, 1006 20, 1006 30, 2009 80, 2202 10, 2309 90, 2505 10 00, 2517 10, 2523 21 00, 3208 20, 3209 10, 3917, 3923, 3925, 7308 90, 7610 90.

3. Dipartimento della Martinica

0210, 0302, 0303, 0304, 0306, 0307, 0403 10, 0405, 0407, 0409 00 00, 0601, 0602, 0603, 0604, 0702, 0705, 0807, 1008 90 90, 1102, 1601, 1602, 1604 20, 1605, 1702, 1704, 1806, 1902, 2105 00, 2106, 2201, 2202 10 00, 2202 90, 2309, 2523 21 00, 2523 29 00, 2828 10 00, 2828 90 00, 3101 00 00, 3102, 3103, 3104, 3105, 3301, 3302, 3305, 3401, 3402, 3406 00, 3808 eccetto 3808 90, 3809 eccetto 3809 91, 3820 eccetto 3820 00 00, 3917, 3919, 3920, 3923, 3924, 3925, 3926, 4418 10, 4418 20, 4418 30, 4418 50 e 4418 90, 4818, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 6103, 6104, 6105, 6107, 6203, 6204, 6205, 6207, 6208, 6306, 6805, 6810, 6811 90 00, 7213, 7214, 7217, 7308, 7314, 7610, 9401, 9403, 9404, 9405 60, 9406.

4. Dipartimento della Riunione

0306, 0307, 0409 00 00, 0603, 0604, 0709 60, 0901 21 00, 0901 22 00, 0910 10 00, 0910 30 00, 1507 90, 1508 90, 1510 00 90, 1512 19, 1515 29, 1516, 1601, 1602, 1605, 1704, 1806, 1901, 1902 11 00, 1902 19, 1902 20, 1902 30, 1902 40, 1905, 2005 51, 2008, 2105 00, 2106, 2828 10 00, 2828 90 00, 3208, 3209, 3210, 3212, 3301, 3305, 3401, 3917, 3919, 3920, 3921 90 60, 3923, 3925 20 00, 3925 30 00, 4012, 4418, 4818 10, 4819, 4821, 4823, 4907 00 90, 4909 00, 4910 00 00, 4911 10, 4911 91, 7308, 7309 00, 7310, 7314 20, 7314 39 00, 7314 41 90, 7314 49, 7314 50 00, 7326, 7608, 7610, 7616, 8419 19 00, 8528, 9401, 9403, 9404, 9406 00.

C. Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), in base alla classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune(3)

1. Dipartimento della Guadalupa

0901 11 00, 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 2006, 2007, 2009, 2106, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 3705 10 00, 3705 90 00, 7009 91 00, 7009 92 00, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (4) e 2208 90 (5)

2. Dipartimento della Guyana

2208 40, 4403 49, 4407 29.

3. Dipartimento della Martinica

0901 11 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 1006 30, 1006 40 00, 1101 00, 1517 10, 1701, 1901, 1905, 2006, 2007, 2008, 2009, 2203 00, 2208 40, 2517 10, 3208, 3209, 3210, 7009, 7015 10 00, 7113, 7114, 7115, 7117, 9001 40, 2208 70 (6) e 2208 90 (7)

4. Dipartimento della Riunione

2009, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2204 21, 2206 00, 2208 40, 2402 20, 2403, 7113, 7114, 7115, 7117, 8521, 2208 70 (8) e 2208 90 (9)

(1) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

(2) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

(3) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

(4) Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.

(5) Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.

(6) Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.

(7) Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.

(8) Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.

(9) Riguarda soltanto i prodotti a base di rum della voce 2208 40.