32004D0144

2004/144/CE: Decisione della Commissione, del 12 febbraio 2004, che modifica la decisione 97/467/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti della Bulgaria e dell'Ungheria negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di ratiti (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 346]

Gazzetta ufficiale n. L 047 del 18/02/2004 pag. 0033 - 0034


Decisione della Commissione

del 12 febbraio 2004

che modifica la decisione 97/467/CE con riguardo all'inclusione di stabilimenti della Bulgaria e dell'Ungheria negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di ratiti

[notificata con il numero C(2004) 346]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/144/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di ratiti sono stati fissati dalla decisione 97/467/CE della Commissione(2).

(2) La Bulgaria e l'Ungheria hanno trasmesso una serie di elenchi di stabilimenti che producono carni di ratiti la cui conformità con le disposizioni comunitarie è certificata dalle autorità competenti.

(3) Tali stabilimenti vanno inseriti negli elenchi fissati dalla decisione 97/467/CE.

(4) Non essendo state ancora effettuate ispezioni in loco, le importazioni da tali stabilimenti non possono beneficiare dei controlli fisici ridotti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione 95/408/CE.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 97/467/CE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 97/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 25 febbraio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 57. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/797/CE (GU L 277 del 15.10.2002, pag. 23).

ALLEGATO

L'allegato II è modificato nel modo seguente:

1) Nella parte relativa alla Bulgaria è inserito il seguente testo, rispettando il riferimento nazionale:

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2) Nella parte relativa all'Ungheria è inserito il seguente testo, rispettando il riferimento nazionale:

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