32004D0131

2004/131/CE: Decisione della Commissione, del 9 febbraio 2004, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del FEN 560 e del penoxsulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 274]

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 10/02/2004 pag. 0034 - 0035


Decisione della Commissione

del 9 febbraio 2004

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del FEN 560 e del penoxsulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 274]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/131/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2) Il 24 giugno 2003 la Société Occitane de Fabrications et de Technologies ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva FEN 560 chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 29 novembre 2002 la società Dow AgroSciences ha presentato alle autorità italiane un fascicolo relativo al penoxsulam chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le autorità francesi e italiane hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive interessate sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato quale relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

Essi soddisfano inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 10 febbraio 2005, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

>SPAZIO PER TABELLA>