32004D0030

2004/30/CE: Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce le condizioni specifiche d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati e congelati provenienti dal Perù e che abroga le decisioni 2001/338/CE e 95/174/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 5053]

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2004 pag. 0053 - 0054


Decisione della Commissione

del 23 dicembre 2003

che stabilisce le condizioni specifiche d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati e congelati provenienti dal Perù e che abroga le decisioni 2001/338/CE e 95/174/CE

[notificata con il numero C(2003) 5053]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/30/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi,(1) in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/174/CE della Commissione, del 7 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati a gasteropodi marini originari del Perù(3), prevede le condizioni sanitarie da rispettare per le importazioni di molluschi bivalvi vivi dal Perù.

(2) A seguito delle carenze constatate nel corso di un'ispezione in Perù effettuata nell'aprile 2001, la Commissione ha adottato la decisione 2001/338/CE, del 27 aprile 2001, recante misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi originari o provenienti dal Perù(4). L'ispezione ha inoltre rilevato che nessun mollusco vivo era esportato dal Perù e che le competenti autorità peruviane non avevano prescritto alcuna misura di controllo per le malattie dei molluschi.

(3) Nel corso di una nuova ispezione in Perù effettuata nel maggio 2002 si è constatato che le condizioni sanitarie erano migliorate in modo soddisfacente e che si era ovviato ad alcune carenze relative ai controlli sanitari effettuati dalle autorità peruviane. Tali risultanze hanno consentito alla Commissione di adottare la decisione 2003/509/CE della Commissione, del 10 luglio 2003, che modifica la decisione 2001/338/CE recante misure di protezione nei confronti dei molluschi bivalvi originari o provenienti dal Perù(5).

(4) Le garanzie fornite attualmente dalle autorità competenti, fondate su prove documentali, mostrano che esse hanno ovviato alle carenze rilevate dalla missione d'ispezione. Pertanto, dato che le misure di protezione previste dalla decisione 2001/338/CE non sono più necessarie, occorre abrogare tale decisione.

(5) Inoltre, il Perù desidera esportare nella Comunità soltanto molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 2003/774/CE della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi nei molluschi bivalvi e nei gasteropodi marini(6). Di conseguenza, le condizioni specifiche d'importazione dovrebbero concernere soltanto i molluschi bivalvi congelati e trasformati e occorre determinare le zone di produzione nelle quali possono essere raccolti molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE. È quindi necessario stabilire nuove condizioni specifiche d'importazione e abrogare la decisione 95/174/CE.

(6) Le altre condizioni d'importazione dovrebbero essere quelle già previste dalla decisione 95/173/CE della Commissione, del 7 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati a gasteropodi marini originari del Perù(7).

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il "Ministerio de la Salud, Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)" è l'autorità competente in Perù per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

Articolo 2

1. I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini trasformati o congelati originari del Perù e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell'allegato della presente decisione.

2. Le partite devono soddisfare le condizioni stabilite dalla decisione 95/173/CE.

Articolo 3

Le decisioni 95/174/CE e 2001/338/CE sono abrogate.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 13 gennaio 2004.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(3) GU L 116 del 23.5.1995, pag. 47.

(4) GU L 120 del 28.4.2001, pag. 45.

(5) GU L 174 del 12.7.2003, pag. 40.

(6) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 78.

(7) GU L 116 del 23.5.1995, pag. 41. Decisione modificata dalla decisione 95/311/CE (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 78).

ALLEGATO

ZONE DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE

>SPAZIO PER TABELLA>