32003R2315

Regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 30/12/2003 pag. 0034 - 0034


Regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione

del 29 dicembre 2003

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura(2) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.

(2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo(3), ha stabilito le modalità specifiche necessarie per l'attuazione delle gare.

(3) Tenuto conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Portogallo, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Portogallo.

2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

La gara è aperta fino al 25 marzo 2004. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 3

I titoli d'importazione rilasciati nel quadro della gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

(2) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).