32003R2082

Regolamento (CE) n. 2082/2003 della Commissione, del 27 novembre 2003, che fissa misure transitorie a seguito dell'adozione di misure autonome e transitorie relative all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 28/11/2003 pag. 0021 - 0022


Regolamento (CE) n. 2082/2003 della Commissione

del 27 novembre 2003

che fissa misure transitorie a seguito dell'adozione di misure autonome e transitorie relative all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità ha recentemente concluso con Malta, in vista della sua adesione alla Comunità, un accordo commerciale relativo a prodotti agricoli trasformati. Tali accordi introducono concessioni che comportano da parte della Comunità l'abolizione delle restituzioni accordate per l'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati.

(2) Il regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta(3) dispone a titolo autonomo che a decorrere dal 1o novembre 2003 vengano abolite le restituzioni concernenti le merci di non figuranti nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

(3) In contropartita dell'abolizione della restituzione alle esportazioni quale sancita dal regolamento (CE) n. 1890/2003, recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta, le autorità maltesi si sono impegnate a concedere l'importazione in esenzione di dogana per alcune merci importate sul loro territorio qualora dette merci siano accompagnate da una copia della dichiarazione d'esportazione recante un'apposita indicazione dalla quale risulti che tali merci non sono ammesse a beneficiare del pagamento di restituzioni all'esportazione. In assenza di tali documenti si applica il dazio doganale ad aliquota piena.

(4) Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1890/2003 le merci per le quali gli operatori abbiano richiesto titoli di restituzione a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato le modalità comuni d'applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e di criteri per stabilirne l'importo(4), quale da ultimo modificato dal regolamento (CE) 740/2003(5), non sono più ammesse a beneficiare di restituzioni quando siano esportate a Malta.

(5) È opportuno consentire la riduzione dei titoli di restituzione e la liberazione proporzionale delle relative garanzie nei casi in cui gli operatori possano provare in modo soddisfacente alle competenti autorità nazionali che le loro richieste di restituzione hanno risentito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1890/2003. Nel valutare le richieste di riduzione dei titoli di restituzione e di liberazione proporzionale delle relative garanzie le rispettive autorità nazionali competenti in materia dovranno, in caso di dubbio, prendere in considerazione specialmente i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002(7), senza che ciò pregiudichi l'applicazione delle altre disposizioni di detto regolamento.

(6) Per ragioni amministrative è opportuno disporre che le richieste di riduzione dei titoli di restituzione e di liberazione proporzionale delle relative garanzie vengano presentate in tempi brevi e che gli importi di cui si è accettata la riduzione vengano notificati alla Commissione in tempo utile per poter rientrare nei calcoli volti a determinare la somma per la quale verranno rilasciati titoli di restituzione utilizzabili dal 1o febbraio 2004 in poi in applicazione di quanto disposto in proposito dal regolamento (CE) n. 1520/2000.

(7) I provvedimenti disposti dal presente regolamento risultano conformi al parere del comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci per le quali sono state abolite le restituzioni all'esportazione in forza del regolamento (CE) n. 1890/2003 sono importate a Malta in esenzione da dazi doganali se accompagnate da una copia debitamente compilata della dichiarazione d'esportazione con la seguente dicitura alla casella 44:

"Restituzione all'esportazione: 0 EUR/Regolamento (CE) n. 1890/2003."

Articolo 2

1. I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 in rapporto all'esportazione delle merci per cui le restituzioni all'esportazione sono state abolite dal regolamento (CE) n. 1890/2003 possono, a richiesta della parte interessata, usufruire di riduzioni alle condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Per poter beneficiare di una riduzione del relativo importo i titoli di restituzione di cui al paragrafo 1 devono essere stati richiesti prima della data d'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1890/2003 ed avere un periodo di validità che giunga a termine dopo il 31 ottobre 2003.

3. Il titolo viene ridotto dell'importo per il quale la parte interessata si trova nell'impossibilità di richiedere una restituzione all'esportazione in seguito a provvedimenti adottati nell'ambito dei regolamenti di cui al paragrafo 1, come comprovato con soddisfazione delle competenti autorità nazionali.

In caso di dubbio, nell'effettuare la loro valutazione le competenti autorità fanno riferimento in particolare ai documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4045/89.

4. Le pertinenti garanzie vengono liberate in proporzione alle riduzioni in questione.

Articolo 3

1. Per poter venir prese in considerazione a norma dell'articolo 2 le richieste devono tassativamente pervenire alle competenti autorità entro il 7 gennaio 2004.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 14 gennaio 2004 gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell'articolo 2, paragrafo 3 del presente regolamento. Gli importi così notificati vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della somma per la quale rilasciare certificati di restituzione utilizzabili dal 1o febbraio 2004 in poi in forza della lettera c) dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

(2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

(3) GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

(4) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

(5) GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

(6) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

(7) GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4.