32003R2025

Regolamento (CE) n. 2025/2003 della Commissione, del 17 novembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della molva da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 18/11/2003 pag. 0007 - 0007


Regolamento (CE) n. 2025/2003 della Commissione

del 17 novembre 2003

relativo alla sospensione della pesca della molva da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde(3), prevede dei contingenti di molva per il 2003.

(2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva nelle acque della zona CIEM III (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 31 agosto 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di molva nelle acque della zona CIEM III (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2003.

La pesca della molva nelle acque della zona CIEM III (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Esso si applica a decorrere dal 31 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2003.

Per la Commissione

Jörgen Holmquist

Direttore generale della Pesca

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.