32003R1580

Regolamento (CE) n. 1580/2003 della Commissione, del 9 settembre 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (mele)

Gazzetta ufficiale n. L 226 del 10/09/2003 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 1580/2003 della Commissione

del 9 settembre 2003

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002(4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1061/2003 della Commissione(5), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo il 9 settembre 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1061/2003 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 9 settembre 2003 e prima del 17 settembre 2003, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

(3) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

(5) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 44.