32003R1302

Regolamento (CE) n. 1302/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, che deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 24/07/2003 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 1302/2003 della Commissione

del 23 luglio 2003

che deroga al regolamento (CE) n. 1439/95 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2366/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante apertura, per il 2003, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine(2), modificato dal regolamento (CE) n. 915/2003(3), conferisce agli importatori il diritto di importare prodotti del codice NC 0204 originari dei paesi ACP nell'ambito del gruppo di paesi n. 5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002 (contingente GATT/OMC), ossia in esenzione dai dazi ad valorem e dai dazi specifici a decorrere dal 1o gennaio 2003.

(2) A norma dell'articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001(5), durante ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno i titoli d'importazione di cui al primo comma sono rilasciati nei limiti di un quarto dei quantitativi indicati nel regolamento relativo ai contingenti tariffari annuali.

(3) L'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1439/95 stabilisce la procedura e in particolare i termini da rispettare per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione. Il regolamento (CE) n. 285/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine nell'ambito dei contingenti tariffari GATT/OMC non specificamente attribuiti per paese, per il primo trimestre del 2003(6), ha fissato la percentuale dei quantitativi oggetto di domanda da accettare prima della modifica del regolamento (CE) n. 2366/2002 da parte del regolamento (CE) n. 915/2003. Gli importatori che hanno chiesto il rilascio di titoli d'importazione per il primo trimestre 2003 per i prodotti originari di uno dei paesi ACP, la Namibia, non hanno potuto avere accesso ai contingenti GATT/OMC prima di tale modifica.

(4) Per consentire alla Commissione di prendere una decisione sul rilascio di titoli d'importazione per il primo trimestre 2003 in seguito alle domande presentate dagli importatori dei prodotti di cui al codice NC 0204 originari della Namibia, è opportuno prevedere alcune deroghe alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1439/95.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 15, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il primo trimestre 2003 i titoli d'importazione sono rilasciati ai richiedenti di titoli d'importazione per i prodotti di cui al codice NC 0204 originari della Namibia alle stesse condizioni di quelle stabilite dagli articoli 1 e 3 del regolamento (CE) n. 285/2003, per l'importazione di tali prodotti dal Sudafrica.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1439/95, entro il 26 luglio 2003 la Commissione autorizza il rilascio di titoli d'importazione per il primo trimestre 2003 per le domande presentate nei primi dieci giorni di gennaio 2003 per i prodotti del codice NC 0204 originari della Namibia, conformemente all'articolo 1 del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1439/95, i titoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rilasciati entro il 30 luglio 2003.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

(2) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 73.

(3) GU L 130 del 27.5.2003, pag. 5.

(4) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

(5) GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

(6) GU L 42 del 15.2.2003, pag. 28.