32003R1192

Regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 04/07/2003 pag. 0013 - 0016


Regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione

del 3 luglio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari(1), particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 91/2003 la Commissione può adattare le definizioni contenute nel regolamento.

(2) Ai fini della raccolta di dati è necessario stabilire ulteriori definizioni comuni per tutti gli Stati membri in modo da garantire l'armonizzazione delle statistiche dei trasporti ferroviari.

(3) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 91/2003 la Commissione può adeguare il contenuto degli allegati.

(4) Le specifiche della tabella H1 vanno modificate per chiarire ulteriormente la copertura delle statistiche.

(5) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 91/2003.

(6) Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 91/2003 è modificato come segue:

1) All'articolo 3 il testo del paragrafo 1 è sostituito da:

"1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 'paese dichiarante': lo Stato membro che trasmette i dati ad Eurostat;

2) 'autorità nazionali': gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascuno Stato membro della produzione di statistiche comunitarie;

3) 'ferrovia': linea di comunicazione su rotaie destinata esclusivamente ai veicoli ferroviari;

4) 'veicolo ferroviario': veicolo che transita esclusivamente su rotaie, che dispone di forza motrice propria (locomotiva) oppure è trainato da un altro veicolo (vetture, rimorchi, carrozze e carri);

5) 'impresa ferroviaria': qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia. Sono escluse le imprese che forniscono esclusivamente servizi di trasporto passeggeri su linee di metropolitana, tranviarie e/o di metropolitana leggera;

6) 'trasporto ferroviario di merci': la movimentazione di merci dal punto di carico al punto di scarico a mezzo ferrovia;

7) 'trasporto ferroviario di passeggeri': trasporto di passeggeri utilizzando veicoli ferroviari dal punto d'imbarco al punto di sbarco. È escluso il trasporto di passeggeri con metropolitana, tram e/o metropolitana leggera;

8) 'metropolitana' (nota anche come 'ferrovia metropolitana' o 'ferrovia sotterranea'): ferrovia elettrica per il trasporto di passeggeri con elevata capacità di traffico, diritto di passaggio esclusivo, treni a più carrozze, alta velocità e rapida accelerazione, sistemi avanzati di segnalazione, nonché assenza di passaggi a livello per consentire un'alta frequenza di treni e un'elevata capacità di occupazione delle piattaforme d'imbarco. Le metropolitane sono caratterizzate inoltre da stazioni ravvicinate, che distano generalmente 700-1200 m tra di loro. 'Alta velocità' si riferisce al confronto con tram e ferrovia leggera e nell'ambito del presente regolamento significa circa 30-40 km/h sulle distanze brevi e 40-70 km/h sulle distanze più lunghe;

9) 'tram': veicolo per il trasporto su rotaia di passeggeri con oltre nove posti a sedere (incluso il conducente), collegato a conduttori elettrici o azionato da un motore diesel, che circola su strada;

10) 'metropolitana leggera': ferrovia per il trasporto di passeggeri con vagoni a trazione elettrica, impiegati singolarmente o in treni corti su linee a birotaia. Generalmente la distanza tra stazioni/fermate è inferiore a 1200 m. Rispetto alla metropolitana la metropolitana leggera ha una costruzione più leggera, è progettata per volumi di traffico più bassi e viaggia a velocità inferiori. È talvolta difficile distinguere tra metropolitana leggera e tram: i tram generalmente non sono separati dal traffico stradale, mentre la metropolitana leggera dispone di una sede viaria propria rispetto agli altri sistemi di trasporto;

11) 'trasporto nazionale': trasporto ferroviario tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati nel paese dichiarante. Può comprendere il transito attraverso un altro paese;

12) 'trasporto internazionale': trasporto ferroviario tra un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) nel paese dichiarante e un luogo (di carico/imbarco o scarico/sbarco) in un altro paese;

13) 'transito': trasporto ferroviario attraverso il paese dichiarante tra due luoghi (un punto di carico/imbarco e un punto di scarico/sbarco) ubicati all'esterno del paese dichiarante. Non sono considerati come transito le operazioni riguardanti il carico/imbarco o lo scarico/sbarco di merci/passeggeri al confine del paese dichiarante e il passaggio ad un altro mezzo di trasporto;

14) 'passeggero ferroviario': qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia a mezzo ferrovia. Sono inclusi nelle statistiche degli infortuni i passeggeri che tentano di salire/scendere da un treno in movimento;

15) 'numero di passeggeri': numero di viaggi effettuati dai passeggeri ferroviari, in cui ogni viaggio è definito come il movimento dal luogo d'imbarco al luogo di sbarco, con o senza trasferimenti da un veicolo ferroviario all'altro. I passeggeri che utilizzino i servizi di diverse imprese ferroviarie vanno, se possibile, conteggiati una sola volta;

16) 'passeggeri-km': unità di misura che rappresenta il trasporto di un solo passeggero su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

17) 'peso': quantità di merci in tonnellate (1000 chilogrammi). Il peso da prendere in considerazione include, oltre al peso delle merci trasportate, il peso dell'imballaggio e la tara dei contenitori, delle casse mobili, dei pallet nonché dei veicoli stradali trasportati per ferrovia nel corso di operazioni combinate di trasporto. Qualora le merci siano trasportate utilizzando i servizi di diverse imprese ferroviari, il peso delle merci va conteggiato, se possibile, una sola volta;

18) 'tonnellate-km': unità di misura per il trasporto di merci che rappresenta il trasporto di una tonnellata (1000 chilogrammi) di merci per ferrovia su una distanza di un chilometro. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

19) 'treno': uno o più veicoli ferroviari trainati da una o più locomotive o automotrici oppure un'automotrice che viaggia sola, identificati da un numero specifico o da una designazione specifica, che viaggiano da un punto d'origine fisso ad un punto di destinazione fisso. Una locomotiva che viaggia sola non è considerata un treno;

20) 'treno-km': unità di misura che rappresenta lo spostamento di un treno su un percorso di un chilometro. Se disponibile viene utilizzata la distanza effettivamente percorsa; in caso contrario si utilizza la distanza di rete standard tra il punto d'origine e il punto di destinazione. Va presa in considerazione solo la distanza sul territorio nazionale del paese dichiarante;

21) 'treno completo': qualsiasi spedizione comprendente uno o più vagoni completi spediti contemporaneamente dallo stesso mittente dalla stessa stazione e consegnata, senza modifiche della composizione del treno, ad un unico destinatario in una sola stazione di destinazione;

22) 'carro completo': qualsiasi spedizione di merci per la quale è richiesta l'uso esclusivo del carro merci, indipendentemente dall'utilizzo completo o no della capacità di carico;

23) 'TEU (unità equivalente a venti piedi)': unità standard basata su un contenitore ISO di venti piedi (6.10 m), utilizzata come misura statistica dei flussi o delle capacità di traffico. Un contenitore standard 40' ISO Serie 1 equivale a 2 TEU. Le casse mobili inferiori a 20 piedi corrispondono a 0,75 TEU, tra 20 e 40 piedi a 1,5 TEU e oltre 40 piedi a 2,25 TEU;

24) 'incidente grave': qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e causa almeno un decesso o un ferito grave, danni significativi a materiale, binari, altri impianti o all'ambiente oppure un'interruzione prolungata del traffico. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi;

25) 'incidente con feriti gravi': qualsiasi incidente che coinvolge almeno un veicolo ferroviario in movimento e che comporta almeno un decesso o ferito grave. Sono esclusi gli incidenti nelle officine, nei magazzini o nei depositi;

26) 'morto': decesso immediato o entro 30 giorni a causa di un incidente. Sono esclusi i suicidi;

27) 'ferito grave': qualsiasi ferito ospedalizzato per più di 24 ore a causa di un incidente. Sono esclusi i tentativi di suicidio;

28) 'incidente riguardante il trasporto di merci pericolose': qualsiasi incidente che è soggetto a dichiarazione a norma del RID/ADR, punto 1.8.5;

29) 'suicidio': atto autolesivo intenzionale tale da determinare il decesso, conformemente alla registrazione e classificazione dell'autorità nazionale competente;

30) 'tentato suicidio': atto autolesivo intenzionale tale da determinare lesioni gravi ma non nel decesso, conformemente alla registrazione e classificazione dell'autorità nazionale competente."

2) L'allegato H è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2003.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.

(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO

"ALLEGATO H

STATISTICHE SUGLI INCIDENTI

>SPAZIO PER TABELLA>"