32003R1175

Regolamento (CE) n. 1175/2003 della Commissione, del 1° luglio 2003, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2001 e (CE) n. 2805/95 relativi, rispettivamente, alle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi e alle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 02/07/2003 pag. 0008 - 0011


Regolamento (CE) n. 1175/2003 della Commissione

del 1o luglio 2003

che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2001 e (CE) n. 2805/95 relativi, rispettivamente, alle modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi e alle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare gli articoli 63 e 64,

considerando quanto segue:

(1) Sono stati conclusi recentemente accordi commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica ceca(3), e tra l'Unione europea e la Repubblica slovacca(4), che prevedono, in particolare, talune concessioni in forma di contingenti tariffari per alcuni prodotti agricoli e la completa liberalizzazione degli scambi per altri prodotti agricoli. Nel settore vitivinicolo una di queste concessioni prevede l'eliminazione delle restituzioni e si applicherà a partire dal 1o giugno 2003.

(2) Le autorità della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca si sono impegnate a garantire che soltanto le spedizioni di prodotti comunitari contemplati da tale accordo commerciale e che non hanno beneficiato di restituzione siano ammesse all'importazione nel proprio paese. A tal fine occorre modificare l'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2003(6), e l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo e che abroga il regolamento (CEE) n. 2137/93(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2003.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione già rilasciati con fissazione anticipata della restituzione sono validi per le destinazioni Repubblica ceca e Repubblica slovacca soltanto per le esportazioni effettuate fino al 31 maggio 2003. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001 è svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati.

Articolo 2

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2001 recante l'elenco dei paesi per zona di destinazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 recante la definizione delle altre destinazioni, è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

(3) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

(4) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

(5) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

(6) GU L 104 del 25.4.2003, pag. 13.

(7) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10.

ALLEGATO I

"ALLEGATO IV

Elenco dei paesi per zona di destinazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6

Zona 1: Africa

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo (Repubblica democratica), Congo (Repubblica), Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centroafricana, Ruanda, Sant'Elena e possedimenti, São Tomé e Príncipe, Seicelle, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Territorio britannico dell'Oceano indiano, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe.

Zona 2: Asia e Oceania

Afghanistan, Arabia saudita, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambogia, Cina, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, isole Figi, isole Marianne settentrionali, isole Marshall, isole Salomone, isole Wallis e Futuna, Kiribati, Kuwait, Laos, Libano, Macao, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nuova Caledonia e possedimenti, Nuova Zelanda, Oceania americana, Oceania australiana, Oceania neozelandese, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Pitcairn, Polinesia francese, Qatar, Samoa, Singapore, Siria, Sri Lanka, Stati federati di Micronesia, Taiwan, Thailandia, Timor orientale, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam, Yemen.

Zona 3: Europa dell'est e paesi della Comunità degli Stati indipendenti

Albania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.

Zona 4: Europa occidentale

Andorra, Ceuta e Melilla, Città del Vaticano, Gibilterra, isole Færøer, Islanda, Liechtenstein, Malta, Norvegia, San Marino."

ALLEGATO II

"ALLEGATO

del regolamento (CE) n. 1574/2002 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A" sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

W01: Libia, Nigeria, Camerun, Gabon, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, India, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Hong Kong SAR, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Guinea equatoriale.

W02: Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione di Algeria, Marocco, Tunisia, Sudafrica.

W03: Tutte le destinazioni, ad eccezione di Africa, America, Australia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Israele, Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Slovenia, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Estonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca e Repubblica slovacca."