32003R1110

Regolamento (CE) n. 1110/2003 della Commissione, del 26 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0012 - 0020


Regolamento (CE) n. 1110/2003 della Commissione

del 26 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A seguito di discussioni di natura interpretativa in merito al metodo di fissazione e adeguamento dei dazi all'importazione e dei costi relativi al nolo marittimo, è necessario, per motivi di maggiore chiarezza, modificare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002(4).

(2) Con la decisione 2003/254/CE(5) e la decisione 2003/253/CE(6), il Consiglio ha approvato la conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America e tra la Comunità europea e il Canada, rispettivamente, intesi a modificare le concessioni previste per il settore dei cereali nell'elenco CXL allegato al GATT. Questi accordi modificano le condizioni di importazione del frumento tenero di bassa e media qualità e dell'orzo, con la fissazione di contingenti d'importazione per tali prodotti a decorrere dal 1o gennaio 2003.

(3) Con le decisioni summenzionate il Consiglio ha autorizzato la Commissione a prevedere per tali prodotti deroghe temporanee al regime dei dazi all'importazione previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, in attesa che venga approvata una modifica formale di questo regolamento. Per consentire l'attuazione degli accordi approvati dal Consiglio a decorrere dal 1o gennaio 2003, la Commissione ha adottato con il regolamento (CE) n. 2378/2002(7), modificato dal regolamento (CE) n. 611/2003(8), modalità di applicazione temporanee. Tali disposizioni temporanee scadono il 30 giugno 2003.

(4) A questo stadio si devono adottare le modalità di applicazione permanenti degli accordi approvati dal Consiglio.

(5) È pertanto opportuno inserire in via permanente nel regolamento (CE) n. 1249/96 le disposizioni del regolamento (CE) n. 2378/2002, il cui funzionamento è risultato soddisfacente nel primo semestre del 2003.

(6) Tenendo conto del fatto che è abolita la detrazione per l'orzo da birra e che la detrazione per il frumento tenero di qualità alta sarà effettuata in forma di premio, le riduzioni per prodotti specifici collegate alle disposizioni sulla destinazione particolare delle merci saranno applicabili esclusivamente al mais vitreo. In queste condizioni, occorre che gli attuali regimi in materia di disposizioni sulla destinazione particolare siano semplificati e armonizzati con la legislazione doganale generale.

(7) Nei casi in cui vengano accettati i certificati di conformità per prodotti di qualità alta (frumento tenero e frumento duro di qualità alta nel caso del Canada e degli Stati Uniti e mais vitreo nel caso dell'Argentina), è importante ridurre l'importo delle cauzioni al livello più basso possibile. L'unica cauzione applicabile nel caso della certificazione di conformità dovrebbe essere quella relativa al titolo d'importazione.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1249/96.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

"1. I dazi all'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90, vengono calcolati quotidianamente, ma sono fissati dalla Commissione il 15 e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, per essere applicati rispettivamente a decorrere dal 16 del mese e dal primo giorno del mese successivo. Se il 15 è un giorno non lavorativo per la Commissione, i dazi sono fissati il giorno lavorativo precedente il 15 del mese in questione. Tuttavia, se nel corso del periodo di applicazione del dazio così fissato la media calcolata dei dazi all'importazione si discosta di 5 EUR/t o più dal dazio fissato, viene apportato un opportuno adeguamento.

2. Il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4. Per ciascuna fissazione, il dazio all'importazione considerato corrisponde alla media dei dazi all'importazione calcolata nei 10 giorni lavorativi precedenti. Ai fini della fissazione e degli adeguamenti, la Commissione non tiene conto dei dazi all'importazione giornalieri utilizzati per la fissazione precedente.

Il prezzo d'intervento da prendere in considerazione per calcolare i dazi è quello del mese di applicazione del dazio all'importazione.";

b) al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. I dazi all'importazione sono ridotti di 24 EUR/t per il mais vitreo conforme alle specifiche di cui all'allegato I. Per poter beneficiare di tale riduzione il mais vitreo deve essere trasformato in un prodotto dei codici NC 1904 10 10, 1103 13 o 1104 23 entro sei mesi dalla data di immissione in libera pratica. Si applicano le disposizioni sulla destinazione particolare di cui all'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(9) e agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(10).

Fatto salvo l'articolo 293, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importatore deve costituire presso l'organismo competente interessato una cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando le domande di titolo d'importazione sono corredate di certificati di conformità rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In questo caso, il titolo d'importazione reca, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.

Se, tuttavia, il dazio applicabile alla data di accettazione dell'immissione in libera pratica è inferiore a 24 EUR per il granturco, l'importo della cauzione è pari all'importo del dazio in causa.";

2) il testo degli articoli 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 4

1. Per la determinazione dei prezzi rappresentativi cif all'importazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92, vengono utilizzati, per il frumento tenero di qualità alta, per il frumento duro, il granturco e gli altri cereali da foraggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti elementi:

a) la quotazione di borsa rappresentativa sul mercato degli Stati Uniti d'America;

b) il premio commerciale positivo ('premium') e il premio commerciale negativo ('discount') noti riferiti a tale quotazione sul mercato degli Stati Uniti il giorno di quotazione e, nel caso del frumento duro, riferiti alla qualità da semola;

c) il nolo tra gli Stati Uniti (Golfo del Messico o Duluth) e il porto di Rotterdam di una nave di almeno 25000 tonnellate.

2. Ogni giorno lavorativo la Commissione rileva:

a) l'elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), con riguardo alle borse e alle qualità di riferimento riportate nell'allegato II;

b) gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili.

3. Ai fini del calcolo dell'elemento di cui al paragrafo 1, lettera b), o della pertinente quotazione fob, si applicano i seguenti premi commerciali positivi ('premium') e negativi ('discount'):

- premio di 14 EUR/t per il frumento tenero di qualità alta,

- premio negativo di 10 EUR/t per il frumento duro di qualità media,

- premio negativo di 30 EUR/t per il frumento duro di qualità bassa.

4. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento duro, il frumento tenero di qualità alta e il granturco corrispondono alla somma degli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c). I prezzi rappresentativi cif all'importazione per la segala e il sorgo sono calcolati sulla base delle quotazioni dell'orzo negli Stati Uniti, conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

5. I prezzi rappresentativi cif all'importazione per il frumento tenero destinato alla semina del codice NC 1001 90 91 e il granturco destinato alla semina del codice NC 1005 10 90 sono quelli calcolati, rispettivamente, per il frumento tenero di qualità alta e per il granturco.

Articolo 5

1. Nel caso del frumento tenero di qualità alta, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:

a) indica nella casella 20 del titolo d'importazione la qualità da importare;

b) si impegna per iscritto a costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione(11).

La cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari a 95 EUR/t. Tuttavia, se il titolo d'importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, il titolo d'importazione reca, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.

2. Nel caso del frumento duro, le domande di titolo di importazione sono ammissibili solo se il richiedente:

a) indica nella casella 20 del titolo d'importazione la qualità da importare;

b) si impegna per iscritto a costituire presso l'organismo competente interessato, il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1162/95, se il dazio all'importazione per la qualità indicata alla casella 20 non è il più elevato della categoria in cui rientra il prodotto in questione.

L'importo della cauzione aggiuntiva di cui al primo comma, lettera b), è pari alla differenza, alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, fra il dazio più elevato e il dazio applicabile alla qualità indicata, maggiorata di un supplemento di 5 EUR/t. Tuttavia, se il dazio all'importazione applicabile alle differenti qualità di frumento duro è pari a zero, non è richiesto l'impegno scritto di cui al primo comma, lettera b).

Se il titolo d'importazione è corredato di certificati di conformità rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) e dalla Canadian Grain Commission (CGC), come indicato all'articolo 6, non è richiesta alcuna cauzione aggiuntiva. In questo caso, il titolo d'importazione reca, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità.";

3) l'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Per ogni partita di frumento duro, di frumento tenero di qualità alta e di mais vitreo, l'ufficio doganale di immissione in libera pratica preleva campioni rappresentativi, conformemente a quanto disposto nell'allegato della direttiva 76/371/CEE della Commissione(12). Se alle diverse qualità è applicabile lo stesso dazio all'importazione non vengono prelevati campioni.

Tuttavia, se la Commissione riconosce ufficialmente un certificato di qualità del frumento tenero, del frumento duro o del mais vitreo rilasciato dal paese di origine dei cereali, vengono prelevati campioni per verificare la qualità certificata soltanto da un numero di partite importate sufficientemente rappresentativo.

1 bis. I seguenti certificati di conformità sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione a norma dei principi stabiliti agli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93:

- i certificati rilasciati dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina per il mais vitreo,

- i certificati rilasciati dal Federal Grain Inspection Service (FGIS) degli Stati Uniti d'America per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta,

- i certificati rilasciati dalla Canadian Grain Commission (CGC) del Canada per il frumento tenero di qualità alta e il frumento duro di qualità alta.

Un modello dei certificati di conformità rilasciati dal Senasa è riportato nell'allegato IV. La riproduzione dei timbri autorizzati dal governo dell'Argentina sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I modelli dei certificati di conformità e i timbri del FIGS sono riportati nell'allegato IV bis.

I modelli dei certificati di conformità, le specifiche di qualità per l'esportazione e i timbri della CGC sono riportati nell'allegato IV ter.

Quando i parametri analitici indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di cui al primo comma sono conformi alle norme di qualità del frumento tenero, del frumento duro e del mais vitreo di cui all'allegato I del presente regolamento, si prelevano campioni almeno sul 3 % delle merci in arrivo in ogni porto d'entrata nel corso della campagna di commercializzazione.

La merce viene classificata secondo la qualità standard per la quale risultano soddisfatti tutti i criteri di classificazione di cui all'allegato I.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Se i risultati dell'analisi determinano una classificazione del frumento tenero, del frumento duro e del mais vitreo importati in una qualità standard inferiore a quella indicata sul titolo d'importazione, l'importatore è obbligato a pagare la differenza tra il dazio all'importazione applicabile al prodotto indicato sul titolo e quello applicabile al prodotto realmente importato. In questo caso, la cauzione per il titolo d'importazione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1162/95 e la cauzione aggiuntiva di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, sono svincolate ad eccezione del supplemento di 5 EUR di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Se la differenza di cui al primo comma non è corrisposta entro un mese, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, viene incamerata.";

4) l'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato IV bis.

5) l'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato IV ter.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

(4) GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

(5) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40.

(6) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.

(7) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 101.

(8) GU L 87 del 4.4.2003, pag. 4.

(9) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(10) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(11) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(12) GU L 102 del 15.4.1976, pag. 1.

ALLEGATO I

"ALLEGATO IV bis

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER IL FRUMENTO TENERO

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MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER IL FRUMENTO DURO

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ALLEGATO II

"ALLEGATO IV ter

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEL CANADA PER IL FRUMENTO TENERO E IL FRUMENTO DURO E SPECIFICHE DI QUALITÀ PER L'ESPORTAZIONE

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Specifiche di qualità per l'esportazione di frumento tenero e frumento duro canadese

Note:

Altri semi di cereali: In queste categorie sono compresi soltanto avena, orzo, segala e triticale.

Frumento tenero: Per le esportazioni di frumento tenero, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante il tenore proteico del carico in questione.

Frumento duro: Per le esportazioni di frumento duro, la Canadian Grain Commission fornirà la documentazione con il certificato attestante la percentuale di semi vitrei e il peso specifico (kg/hl) del carico in questione.

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