32003R1104

Regolamento (CE) n. 1104/2003 del Consiglio, del 26 maggio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione di taluni cereali

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 27/06/2003 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 1104/2003 del Consiglio

del 26 maggio 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione di taluni cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(3), prevede, per il calcolo dei dazi all'importazione, l'applicazione di un meccanismo complementare e derogatorio per taluni cereali di base.

(2) Tale meccanismo derogatorio è stato abolito per il frumento di media e bassa qualità nonché per l'orzo in seguito alla conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti e il Canada a norma dell'articolo XXVIII del GATT, approvata con le decisioni 2003/253/CE(4) e 2003/254/CE del Consiglio(5) relative alla conclusione di accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, rispettivamente, il Canada e gli Stati Uniti d'America.

(3) È opportuno quindi modificare il regolamento (CEE) n. 1766/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente testo:

"2. In deroga al paragrafo 1, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, NC 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005 escluso l'ibrido da seme ed ex 1007 escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

3. Ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 2 si constatano, per i prodotti di cui al paragrafo 2, prezzi rappresentativi cif all'importazione.

Tali prezzi rappresentativi cif all'importazione sono fissati regolarmente.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite in base alla procedura prevista all'articolo 23.

Tali modalità definiscono in particolare:

a) le caratteristiche minime per il frumento tenero di alta qualità;

b) le quotazioni di prezzo da prendere in considerazione;

c) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di concedere agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell'arrivo delle spedizioni, il dazio da applicare."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Drys

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2) Parere reso l'8 aprile 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

(4) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.

(5) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40.