32003R1086

Regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Slovenia

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 01/07/2003 pag. 0001 - 0018


Regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio

del 18 giugno 2003

che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee e la Slovenia, approvato con la decisione 1999/144/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 21 dicembre 1998(1), relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, stabilisce concessioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia. Il protocollo n. 3 è stato modificato con la decisione n. 5/2001 del Consiglio di associazione UE-Slovenia(2).

(2) Recentemente è stato concluso un accordo commerciale che modifica la decisione n. 5/2001. Tale accordo ha lo scopo di migliorare la convergenza economica in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea e dovrebbe entrare in vigore entro il 1o luglio 2003. Per quanto riguarda la Comunità l'accordo stabilisce concessioni sotto forma di una liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati e di contingenti esenti da dazi per altri. Per le importazioni che non rientrano in questi contingenti continuano ad applicarsi le disposizioni del protocollo n. 3.

(3) La procedura di adozione di una decisione che modifichi la decisione n. 5/2001 non sarà completata in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1o luglio 2003. È quindi necessario prevedere l'applicazione a titolo autonomo delle concessioni tariffarie alla Slovenia a decorrere dal 1o luglio 2003.

(4) Alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati non si applicano dazi, mentre per altri vanno aperti contingenti esenti da dazi.

(5) Il regolamento (CE) n. 2057/2001 della Commissione, del 19 ottobre 2001, relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di taluni prodotti trasformati originari della Slovenia(3) dovrebbe continuare ad essere d'applicazione per talune merci contemplate dal protocollo n. 3, ma non elencate nel presente regolamento.

(6) Ai prodotti agricoli trasformati che rientrano nel protocollo n. 3, ma che non sono elencati nel presente regolamento o per i quali i contingenti aperti dal presente regolamento sono esauriti, dovrebbero continuare ad essere di applicazione le disposizioni stabilite dal protocollo n. 3.

(7) I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato esportati in Slovenia non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione ai sensi del regolamento n. 1520/2000 (CE) della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo(4).

(8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(5) prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari contemplati dal regolamento dovrebbero essere gestiti dalle autorità comunitarie e dagli Stati membri in base a tale sistema.

(9) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione n. 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1o luglio 2003 le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia ed elencati nell'allegato I sono esenti da dazi e da altre imposizioni di effetto analogo.

Articolo 2

1. Le importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia ed elencati nell'allegato II sono esenti da dazi e da altre imposizioni di effetto analogo ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari annuali di cui all'allegato.

2. Le quantità di merci soggette ai contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2057/2001 e immesse in libera pratica dal 1o gennaio al 30 giugno 2003 saranno esattamente raffrontate alle quantità previste nei contingenti tariffari corrispondenti di cui all'allegato II.

Articolo 3

In forza del regolamento (CE) n. 1520/2000, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato ed esportati in Slovenia non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione.

Articolo 4

Per i prodotti agricoli trasformati che non rientrano nell'allegato I e nell'allegato II o per i quali i contingenti di cui all'allegato II sono esauriti continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dal protocollo n. 3.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 2057/2001 continua ad essere d'applicazione per il contingente tariffario aperto al N. di ordine 09.1758 per i prodotti con codice NC 2001 90 96.

Articolo 6

La Commissione può sospendere i provvedimenti stabiliti agli articoli 1, 2 e 3 in caso di mancata applicazione delle preferenze reciproche concesse dalla Slovenia conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 7

I contingenti tariffari di cui all'allegato II sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308a, 308b e 308c del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93(7) del Consiglio del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, nel seguito denominato "il comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. Drys

(1) GU L 51 del 26.2.1999, pag. 1.

(2) GU L 37 del 7.2.2002, pag. 10.

(3) GU L 277 del 20.10.2001, pag. 17.

(4) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 (GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1).

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

ALLEGATO I

Prodotti agricoli trasformati alla cui importazione non si applicano dazi e restituzioni all'esportazione

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Contingenti esenti da dazi per importazioni nella Comunità europea originarie della Slovenia

>SPAZIO PER TABELLA>