32003R1059

Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 21/06/2003 pag. 0001 - 0041


Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 26 maggio 2003

relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) Gli utenti delle statistiche manifestano una sempre maggiore necessità di armonizzazione, al fine di disporre di dati comparabili in tutta l'Unione europea. Per funzionare, il mercato interno necessita di standard statistici applicabili alla raccolta, alla trasmissione e alla pubblicazione di statistiche nazionali e comunitarie, in modo da fornire a tutti gli operatori del mercato unico dati statistici comparabili. In tale contesto le classificazioni costituiscono uno strumento importante per la rilevazione, la compilazione e la diffusione di statistiche comparabili.

(2) Le statistiche regionali sono un elemento fondamentale del sistema statistico europeo. Esse sono utilizzate per molteplici scopi. Per molti anni le statistiche regionali europee sono state rilevate, compilate e diffuse in base a una classificazione regionale comune detta "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica" (in seguito denominata NUTS). È opportuno che tale classificazione regionale sia ora fissata in un quadro giuridico e siano stabilite regole chiare per le sue future modifiche. La classificazione NUTS non dovrebbe precludere l'esistenza di altre suddivisioni e classificazioni.

(3) Di conseguenza, tutte le statistiche che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, suddivise in unità territoriali, dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS, ove opportuno.

(4) Per l'analisi e la diffusione la Commissione dovrebbe ricorrere alla classificazione NUTS per tutte le statistiche classificate per unità territoriali, ove opportuno.

(5) Per le statistiche regionali sono necessari vari livelli, a seconda della finalità per cui sono elaborate a livello nazionale ed europeo. È quindi opportuno disporre di almeno tre livelli gerarchici di dettaglio nella classificazione regionale europea NUTS. Gli Stati membri potrebbero disporre di ulteriori livelli di dettaglio relativi alla NUTS, nei casi in cui lo ritengano necessario.

(6) Le informazioni relative all'attuale composizione territoriale delle regioni NUTS di livello 3 sono necessarie per una corretta gestione della classificazione NUTS e dovrebbero quindi essere trasmesse regolarmente alla Commissione.

(7) I criteri oggettivi sono necessari per la definizione delle regioni e al fine di garantire l'imparzialità nella compilazione e nell'uso delle statistiche regionali.

(8) Gli utenti delle statistiche regionali dovrebbero disporre di una nomenclatura stabile nel tempo. Per tale motivo la classificazione NUTS non dovrebbe essere modificata troppo spesso. L'esistenza di questo regolamento garantirà una maggiore stabilità delle regole nel tempo.

(9) Per garantire la comparabilità delle statistiche regionali, la popolazione delle regioni deve essere di entità comparabile. Per raggiungere tale obiettivo le modifiche della classificazione NUTS dovrebbero rendere la struttura regionale più omogenea in termini di dimensione della popolazione.

(10) Deve inoltre essere rispettata l'attuale situazione politica, amministrativa ed istituzionale. Le unità non amministrative devono rispecchiare circostanze economiche, sociali, storiche, culturali, geografiche o ambientali.

(11) Occorrerebbe fare riferimento alla definizione di "popolazione" sulla quale si basa la classificazione.

(12) La classificazione NUTS è limitata al territorio economico degli Stati membri e non copre completamente il territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. Il suo utilizzo per scopi comunitari dovrà pertanto essere valutato caso per caso. Il territorio economico di ogni paese, secondo la definizione contenuta nella decisione 91/450/CEE della Commissione(5) comprende anche un territorio extraregionale, costituito da parti del territorio economico che non possono essere annesse ad una determinata regione (spazio aereo, acque territoriali e piattaforma continentale, enclave, in particolare ambasciate, consolati e basi militari, depositi di petrolio, gas naturale, ecc. in acque internazionali, al di fuori della piattaforma continentale, gestiti da unità residenti). La classificazione NUTS deve anche prevedere la possibilità di statistiche per questo territorio extraregionale.

(13) Le modifiche della classificazione NUTS saranno apportate dopo aver consultato accuratamente gli Stati membri.

(14) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire l'armonizzazione delle statistiche regionali, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

(15) La classificazione NUTS oggetto del presente regolamento dovrebbe sostituire la "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)" istituita finora dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali. Di conseguenza, tutti i riferimenti alla "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)" negli atti comunitari andrebbero intesi come riferimenti alla classificazione NUTS oggetto del presente regolamento.

(16) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie(6), costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento.

(17) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7).

(18) A norma dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(8) è stato consultato il comitato del programma statistico istituito dalla suddetta decisione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento mira ad istituire una classificazione statistica comune delle unità territoriali, in seguito denominata "NUTS", al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nella Comunità.

2. La classificazione NUTS di cui all'allegato I sostituisce la "Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS)" elaborata dall'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti statistici nazionali degli Stati membri.

Articolo 2

Struttura

1. La classificazione NUTS suddivide il territorio economico degli Stati membri, come definito dalla decisione 91/450/CEE in unità territoriali. Essa attribuisce a ogni unità territoriale un nome ed un codice specifici.

2. La classificazione NUTS è gerarchica. Ogni Stato membro è suddiviso in unità territoriali di livello NUTS 1, ognuna delle quali è suddivisa in unità territoriali di livello NUTS 2, a loro volta suddivise in unità territoriali di livello NUTS 3.

3. Tuttavia, una determinata unità territoriale può essere classificata a vari livelli NUTS.

4. Allo stesso livello NUTS due unità territoriali diverse nello stesso Stato membro non possono essere identificate dallo stesso nome. Se due unità territoriali in Stati membri diversi hanno lo stesso nome, al nome delle unità territoriali è aggiunto l'identificatore del paese.

5. In ogni Stato membro possono sussistere ulteriori livelli gerarchici di dettaglio, decisi dallo Stato membro, che suddividono il livello NUTS 3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, previa consultazione degli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sull'opportunità di istituire norme su scala europea per livelli più particolareggiati nella classificazione NUTS.

Articolo 3

Criteri di classificazione

1. Le unità amministrative esistenti all'interno degli Stati membri costituiscono il primo criterio di definizione delle unità territoriali.

A tal fine, per "unità amministrativa" si intende una zona geografica in cui un'autorità amministrativa ha la competenza di prendere decisioni amministrative o politiche per tale zona, all'interno del quadro giuridico e istituzionale dello Stato membro.

2. Per stabilire in quale livello NUTS debba essere classificata una determinata classe di unità amministrative di uno Stato membro, si considera la dimensione media della classe di unità amministrative dal punto di vista della popolazione facendo riferimento alla tabella seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Se la popolazione di un intero Stato membro è inferiore al limite minimo per un determinato livello NUTS, l'intero Stato membro costituisce una unità territoriale NUTS per tale livello.

3. Ai fini del presente regolamento, la popolazione di un'unità territoriale comprende le persone che risiedono abitualmente in questa zona.

4. Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono elencate nell'allegato II. Gli emendamenti dell'allegato II sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

5. Se, per un determinato livello NUTS, nello Stato membro non esistono unità amministrative di dimensione opportuna, in conformità dei criteri elencati nel paragrafo 2, il livello NUTS sarà costituito aggregando un numero adeguato di unità amministrative contigue esistenti di dimensione minore. L'aggregazione terrà conto di pertinenti criteri quali le circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali.

Le unità risultanti dall'aggregazione sono definite in seguito "unità non amministrative". La dimensione delle unità non amministrative in uno Stato membro per un determinato livello NUTS deve rientrare nei limiti indicati dalla tabella di cui al paragrafo 2.

Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, singole unità non amministrative possono tuttavia non rientrare nei suddetti limiti in determinate circostanze geografiche, socio-economiche, storiche, culturali o ambientali specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche.

Articolo 4

Componenti della NUTS

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica l'elenco dei componenti di ogni unità territoriale NUTS di livello 3, ovvero l'elenco delle unità amministrative più piccole di cui all'allegato III, trasmessole dagli Stati membri.

Gli emendamenti dell'allegato III sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Entro il primo semestre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i cambiamenti dei componenti per l'anno precedente, che possano avere effetti sui confini del livello NUTS 3, rispettando in tal modo il formato elettronico dei dati richiesto dalla Commissione.

Articolo 5

Emendamenti della NUTS

1. Gli Stati membri informano la Commissione di:

a) tutte le modifiche intervenute nelle unità amministrative nella misura in cui possano avere effetti sulla classificazione NUTS di cui all'allegato I o sui contenuti degli allegati II e III;

b) tutte le altre modifiche a livello nazionale che possano avere effetti sulla classificazione NUTS, secondo i criteri di classificazione di cui all'articolo 3.

2. Le modifiche dei confini del livello NUTS 3 dovute a modifiche delle unità amministrative più piccole di cui all'allegato III:

a) non sono considerate emendamenti della classificazione NUTS se comportano un trasferimento di popolazione uguale o inferiore all'1 % delle unità territoriali NUTS 3 interessate;

b) sono considerate emendamenti della classificazione NUTS, a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se comportano un trasferimento di popolazione superiore all'1 % delle unità territoriali NUTS 3 interessate.

3. Gli emendamenti della classificazione NUTS per le unità non amministrative di uno Stato membro, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 5, possono essere apportati se, al livello NUTS in questione, tale modifica riduce la deviazione media della dimensione in termini di popolazione di tutte le unità territoriali dell'Unione europea.

4. Gli emendamenti della classificazione NUTS sono adottati nel secondo semestre dall'anno civile secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, rispettando un intervallo minimo di tre anni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3. Cionostante, nel caso di una riorganizzazione sostanziale della pertinente struttura amministrativa di uno Stato membro, gli emendamenti della classificazione NUTS possono essere adottati ad intervalli inferiori a tre anni.

Le misure di attuazione della Commissione di cui al primo comma entrano in vigore, per quanto attiene alla trasmissione dei dati alla Commissione, il 1o gennaio del secondo anno dopo l'adozione.

5. Allorché è apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunica alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L'elenco delle serie e la loro durata sono specificati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali serie devono essere fornite entro due anni dall'adozione dell'emendamento della classificazione NUTS.

Articolo 6

Gestione

La Commissione adotta le misure necessarie a garantire una gestione coerente della classificazione NUTS. Tali misure possono includere, in particolare:

a) l'elaborazione e l'aggiornamento di note esplicative della NUTS;

b) l'analisi di problemi legati derivanti dall'applicazione della NUTS per la classificazione delle unità territoriali degli Stati membri.

Articolo 7

Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom (in seguito denominato "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Relazione

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Drys

(1) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 108

(2) GU C 260 del 17.9.2001, pag. 57.

(3) GU C 107 del 3.5.2002, pag. 54.

(4) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 2001 (GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 146), posizione comune del Consiglio del 9 dicembre 2002 (GU C 32 E dell'11.2.2003, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo dell'8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU L 240 del 29.8.1991, pag. 36.

(6) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO I

Classificazione NUTS (codice - nome)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Unità amministrative esistenti

A livello NUTS 1: per il Belgio "Gewesten/Régions", per la Germania "Länder", per il Portogallo "Continente", Região dos Açores and Região da Madeira, e per il Regno Unito Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Government Office Regions of England.

A livello NUTS 2: per il Belgio "Provincies/Provinces", per la Germania "Regierungsbezirke", per la Grecia "periferies", per la Spagna "comunidades y ciudades autonomas", per la Francia "régions", per l'Irlanda "regions", per l'Italia "regioni", per i Paesi Bassi "provincies" e per l'Austria "Länder".

A livello NUTS 3: per il Belgio "arrondissementen/arrondissements", per la Danimarca "Amtskommuner", per la Germania "Kreise/kreisfreie Städte", per la Grecia "nomoi", per la Spagna "provincias", per la Francia "départements", per l'Irlanda "regional authority regions", per l'Italia "province", per la Svezia "län" e per la Finlandia "maakunnat/Landskapen".

ALLEGATO III

Unità amministrative più piccole

Per il Belgio "Gemeenten/Communes", per la Danimarca "Kommuner", per la Germania "Gemeinden", per la Grecia "Demoi/Koinotites", per la Spagna "Municipios", per la Francia "Communes", per l'Irlanda "counties or county boroughs", per l'Italia "Comuni", per il Lussemburgo "Communes", per i Paesi Bassi "Gemeenten", per l'Austria "Gemeinden", per il Portogallo "Freguesias", per la Finlandia "Kunnat/Kommuner", per la Svezia "Kommuner" e per il Regno Unito "Wards".