32003R0812

Regolamento (CE) n. 812/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'importazione e al transito di taluni prodotti provenienti da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 13/05/2003 pag. 0019 - 0021


Regolamento (CE) n. 812/2003 della Commissione

del 12 maggio 2003

recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'importazione e al transito di taluni prodotti provenienti da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(1), modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce una revisione completa delle norme comunitarie in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, comportando tra l'altro l'introduzione di una serie di requisiti rigorosi. Prevede inoltre la possibilità di adottare le opportune misure transitorie.

(2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede l'importazione o il transito nella Comunità di alcuni prodotti trasformati che possono essere utilizzati come materie prime per mangimi, alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici, purché conformi ai requisiti prescritti dal citato regolamento. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede inoltre la compilazione di elenchi di paesi terzi o di parti di paesi terzi e di impianti dai quali possono essere provenire tali prodotti importati. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede inoltre la predisposizione di modelli di certificati sanitari che attestino che i prodotti soddisfano le condizioni pertinenti prescritte dal citato regolamento. Tali elenchi e modelli di certificati non sono stati ancora adottati.

(3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede che in attesa dell'adozione di tali elenchi e dei modelli di certificati gli Stati membri possano mantenere per i prodotti non ancora armonizzati a livello comunitario i controlli prescritti dalla direttiva 97/78/CE del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(3), nonché i certificati previsti dalla normativa nazionale vigente.

(4) È necessario prevedere misure transitorie per i paesi terzi, in attesa dell'attuazione dell'articolo 29, paragrafo 6, e dell'aggiornamento dei modelli di certificati di cui all'allegato X di detto regolamento. Di conseguenza gli Stati membri devono continuare ad autorizzare l'importazione e il transito nella Comunità dei prodotti di cui trattati, nel rispetto dei controlli stabiliti dalla direttiva 97/78/CE e anche in conformità con le norme e gli obblighi di certificazione previsti dalle decisioni vigenti della Commissione oppure nel rispetto delle normative nazionali vigenti nel caso di prodotti cui non si applichi una decisione della Commissione.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga in materia di importazione da paesi terzi

1. In deroga all'articolo 29, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002, gli Stati membri continuano ad autorizzare fino al 31 dicembre 2003 l'importazione e il transito nella Comunità dei prodotti di cui agli allegati VII e VIII del citato regolamento, fatti salvi il rispetto degli obblighi di certificazione e l'esibizione di un certificato valido redatto secondo i modelli, secondo quanto previsto:

a) nelle decisioni della Commissione elencate nell'allegato al presente regolamento per quanto concerne i prodotti cui tali decisioni si applicano;

b) nelle norme nazionali vigenti per quei prodotti cui non si applicano le decisioni della Commissione elencate nell'allegato al presente regolamento.

2. La Commissione propone norme transitorie dettagliate per i prodotti per i quali è stata fornita un'adeguata giustificazione.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o maggio 2003 al 31 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

ALLEGATO

1. Decisione 89/18/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1988, relativa alle condizioni di importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano(1).

2. Decisione 92/187/CEE della Commissione, del 28 febbraio 1992, che fissa le condizioni da rispettare all'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica, provenienti da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio(2).

3. Decisione 92/183/CEE della Commissione, del 3 marzo 1992, che stabilisce condizioni generali per l'importazione di certe materie prime destinate all'industria di trasformazione farmaceutica provenienti dai paesi terzi elencati nella decisione 79/542/CEE del Consiglio(3).

4. Decisione 92/562/CEE della Commissione, del 17 novembre 1992, relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio(4).

5. Decisione 94/143/CE della Commissione, del 1o marzo 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di siero di equidi da paesi terzi(5).

6. Decisione 94/309/CE della Commissione, del 27 aprile 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di alcuni alimenti per animali da compagnia e di alcuni prodotti eduli non conciati per animali da compagnia contenenti materiali di origine animale a basso rischio(6).

7. Decisione 94/344/CE della Commissione, del 27 aprile 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di proteine animali trasformate destinate al consumo animale, nonché di prodotti contenenti tali proteine(7).

8. Decisione 94/435/CE della Commissione, del 10 giugno 1994, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di setole di suini da paesi terzi(8).

9. Decisione 94/446/CE della Commissione, del 14 giugno 1994, che stabilisce le norme per l'importazione da paesi terzi di ossa e relativi prodotti, corna e relativi prodotti e zoccoli e relativi prodotti, escluse le farine, da sottoporre ad ulteriore trasformazione e non destinati al consumo umano o animale(9).

10. Decisione 94/860/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce le condizioni di importazione dai paesi terzi di prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati nell'apicoltura(10).

11. Decisione 95/341/CE della Commissione, del 22 luglio 1995, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di latte e di prodotti a base di latte non destinati al consumo umano(11).

12. Decisione 96/500/CE della Commissione, del 22 luglio 1996, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione o la dichiarazione ufficiale per le importazioni dai paesi terzi di trofei di caccia di volatili e ungulati che non sono stati sottoposti ad un trattamento completo di tassidermia(12).

13. Decisione 97/168/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati o le dichiarazioni ufficiali necessari per l'importazione di pelli di ungulati dai paesi terzi(13).

14. Decisione 97/735/CE della Commissione, del 21 ottobre 1997, relativa a talune misure di protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi(14).

15. Decisione 2001/25/CE della Commissione, del 27 dicembre 2000, che vieta l'impiego di determinati sottoprodotti di origine animale nei mangimi per animali(15).

16. Decisione 94/278/CE, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio(16).

(1) GU L 8 dell'11.1.1989, pag. 17.

(2) GU L 87 del 2.4.1992, pag. 20.

(3) GU L 84 del 31.3.1992, pag. 33.

(4) GU L 359 del 9.12.1992, pag. 23. Decisione come modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU L 62 del 5.3.1994, pag. 41.

(6) GU L 137 dell'1.6.1994, pag. 62. Decisione modificata dalla decisione 97/199/CEE (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 44).

(7) GU L 154 del 21.6.1994, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 97/198/CEE (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 36).

(8) GU L 180 del 14.7.1994, pag. 40.

(9) GU L 183 del 19.7.1994, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 97/197/CEE (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 32).

(10) GU L 352 del 31.12.1994, pag. 69.

(11) GU L 200 del 24.8.1995, pag. 42.

(12) GU L 203 del 13.8.1996, pag. 13.

(13) GU L 67 del 7.3.1997, pag. 19.

(14) GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7. Decisione modificata dalla decisione 1999/534/CEE del Consiglio (GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37).

(15) GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16.

(16) GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 98/597/CEE (GU L 286 del 23.10.1998, pag. 59).