32003R0693

Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune

Gazzetta ufficiale n. L 099 del 17/04/2003 pag. 0008 - 0014


Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio

del 14 aprile 2003

che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro dei preparativi per l'adesione di nuovi Stati membri la Comunità dovrebbe tener conto delle situazioni particolari che possono prodursi in seguito all'allargamento e prevedere in proposito una disciplina adeguata, onde evitare in futuro problemi relativi all'attraversamento delle frontiere esterne.

(2) La Comunità dovrebbe in particolare affrontare la nuova situazione dei cittadini di paesi terzi che devono necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue.

(3) Per questo caso specifico di transito per via terrestre dovrebbero essere istituiti un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document - FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document - FRTD).

(4) L'FTD/FRTD dovranno costituire documenti con valore di visti di transito che autorizzano i loro titolari ad entrare per transitare attraverso i territori degli Stati membri ai sensi delle disposizioni dell'acquis di Schengen relativo all'attraversamento delle frontiere esterne.

(5) Le condizioni e le procedure per il rilascio di tali documenti dovrebbero essere agevolate in linea con le disposizioni dell'acquis di Schengen.

(6) In caso di abuso del regime al titolare dell'FTD/FRTD dovrebbero essere comminate le sanzioni contemplate dal diritto nazionale.

(7) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire il riconoscimento dell'FTD/FRTD rilasciato da uno Stato membro da parte degli altri Stati membri, vincolati dalle disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di attraversamento delle frontiere esterne, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare tali misure in forza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suddetto obiettivo.

(8) Il regolamento (CE) n. 694/2003(3) istituisce un modello uniforme per l'FTD e l'FRTD.

(9) L'istruzione consolare comune(4) e il manuale comune(5) dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(6), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo(7).

(12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(8). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(13) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(9). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(14) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione e diventerà pertanto applicabile soltanto dopo la soppressione dei controlli alle frontiere interne,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Il presente regolamento istituisce un documento di transito agevolato (Facilitated Transit Document - FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Document - FRTD) ai fini del transito agevolato.

2. Per transito agevolato s'intende il transito specifico e diretto per via terrestre di un cittadino di un paese terzo che deve necessariamente attraversare il territorio di uno o più Stati membri, per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue.

Articolo 2

Autorizzazione particolare (FTD/FRTD)

1. L'FTD è un'autorizzazione particolare che consente un transito agevolato; esso può essere rilasciato dagli Stati membri per una pluralità d'ingressi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto terrestre.

2. L'FRTD è un'autorizzazione particolare che consente un transito agevolato; esso può essere rilasciato dagli Stati membri per un unico viaggio di andata e ritorno per ferrovia.

3. L'FTD/FRTD è rilasciato utilizzando un modello uniforme ai sensi del regolamento (CE) n. 694/2003.

Articolo 3

Campo d'applicazione e validità

1. L'FTD e l'FRTD hanno lo stesso valore dei visti di transito e hanno una validità territoriale limitata allo Stato membro che li ha rilasciati e agli altri Stati membri attraverso i quali il transito agevolato viene effettuato.

2. L'FTD è valido per un periodo massimo di tre anni. Un transito effettuato con l'FTD non può superare ventiquattro ore.

3. L'FRTD è valido per un periodo massimo non superiore a tre mesi. Un transito effettuato con l'FRTD non può superare sei ore.

CAPO II

RILASCIO DI UN FTD/FRTD

Articolo 4

Condizioni

Per ottenere un FTD/FRTD il richiedente deve:

a) essere in possesso di un documento valido che lo autorizza ad attraversare le frontiere esterne, quali definite ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990(10);

b) non essere segnalato ai fini della non ammissione;

c) non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tuttavia, in relazione all'FRTD, non si applica la consultazione preliminare a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;

d) per l'FTD, giustificare la necessità di effettuare frequenti viaggi tra le due zone del territorio del suo paese.

Articolo 5

Procedura per la domanda

1. La domanda di un FTD è presentata alle autorità consolari di uno Stato membro che ha comunicato la sua decisione di rilasciare l'FTD/FRTD a norma dell'articolo 12. Se la decisione di rilasciare l'FTD/FRTD è comunicata da più di uno Stato membro, la domanda è presentata alle autorità consolari dello Stato membro del primo ingresso. Questa procedura prevede la presentazione, se del caso, di una documentazione che attesti la necessità di viaggi frequenti, in particolare documenti comprovanti legami familiari o giustificazioni sociali, economiche o di altro tipo.

2. Nel caso di un FRTD uno Stato membro può di norma accettare che le domande siano trasmesse tramite altre autorità o tramite terzi.

3. La domanda di un FTD è presentata sul modulo standard definito nell'allegato I.

4. I dati personali da comunicare per ottenere un FRTD sono forniti mediante il modulo contenente i dati personali definito nell'allegato II. Detto modulo può essere compilato a bordo del treno prima dell'apposizione dell'FRTD e in ogni caso prima dell'entrata nel territorio dello Stato membro attraversato dal treno, a condizione che i dati personali fondamentali - di cui all'allegato II - siano trasmessi per via elettronica alle autorità dello Stato membro competente al momento della presentazione della richiesta di acquisto del biglietto ferroviario.

Articolo 6

Procedura di rilascio

1. L'FTD/FRTD è rilasciato dagli uffici consolari dello Stato membro e non è emesso alla frontiera. La decisione di rilascio dell'FRTD è presa dalle autorità consolari competenti al più tardi 24 ore dopo la trasmissione per via elettronica di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

2. Nessun FTD/FRTD è apposto su un documento di viaggio scaduto.

3. Il periodo di validità del documento di viaggio sul quale è apposto l'FTD/FRTD è più lungo di quello dell'FTD/FRTD.

4. Nessun FTD/FRTD è apposto su un documento di viaggio se tale documento non è valido per uno degli Stati membri. In questo caso esso è apposto dagli uffici consolari sul modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto, ai sensi del regolamento (CE) n. 333/2002(11). Se un documento di viaggio è valido soltanto per uno Stato membro o per alcuni Stati membri, l'FTD/FRTD è limitato allo Stato membro o agli Stati membri in questione.

Articolo 7

Costi amministrativi di un FTD/FRTD

1. I diritti corrispondenti ai costi amministrativi inerenti all'esame della domanda di FTD sono pari a 5 EUR.

2. L'FRTD è rilasciato gratuitamente.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALL'FTD/FRTD

Articolo 8

Irricevibilità della domanda

1. Qualora la rappresentanza consolare di uno Stato membro rifiuti di esaminare una domanda o di rilasciare un FTD/FRTD, la procedura e i possibili mezzi di impugnazione sono disciplinati dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

2. Qualora un FTD/FRTD sia rifiutato e la legislazione nazionale preveda la motivazione del rifiuto, tale motivazione è comunicata al richiedente.

Articolo 9

Sanzioni

In caso di abuso del regime al titolare dell'FTD/FRTD dovrebbero essere comminate le sanzioni contemplate dalla legislazione nazionale.

Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e comprendono la possibilità di annullare o revocare l'FTD/FRTD.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Fatte salve le norme specifiche stabilite nel presente regolamento, si applicano inoltre all'FTD/FRTD le disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di visti.

Articolo 11

1. L'istruzione consolare comune è modificata come segue:

a) nella parte I è aggiunto il punto seguente:

"2.5. Documenti aventi lo stesso valore di un visto, che autorizzano ad attraversare le frontiere esterne: FTD/FRTD

Per il transito agevolato può essere rilasciato un FTD o un FRTD ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003(12) e (CE) n. 694/2003(13) del Consiglio (cfr. allegato 17).";

b) il testo del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 694/2003 sono acclusi in quanto allegato 17.

2. Il manuale comune è modificato come segue:

a) nella parte I è aggiunto il punto seguente:

"3.4. DOCUMENTI AVENTI LO STESSO VALORE DI UN VISTO, CHE AUTORIZZANO AD ATTRAVERSARE LE FRONTIERE ESTERNE: FTD/FRTD

Per il transito agevolato può essere rilasciato un FTD o un FRTD ai sensi dei regolamenti (CE) n. 693/2003(14) e (CE) n. 694/2003(15) del Consiglio (cfr. allegato 15).";

b) il testo del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 694/2003 sono acclusi in quanto allegato 15.

Articolo 12

Applicazione

1. Gli Stati membri che decidono di rilasciare l'FTD e l'FRTD comunicano la loro decisione al Consiglio e alla Commissione. La decisione è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

2. Qualora decidano di non rilasciare più l'FTD e l'FRTD, gli Stati membri comunicano la loro decisione al Consiglio e alla Commissione. La decisione è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 13

Rendiconto

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regime di transito agevolato entro tre anni dall'entrata in vigore della prima decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Giannitsis

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2) Parere espresso l'8.4.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU C 313 del 16.12.2002, pag. 1. Istruzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 415/2003 (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1).

(5) GU C 313 del 16.12.2002, pag. 97.

(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(9) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(10) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione 2003/170/GAI (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27).

(11) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4.

(12) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

(13) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.

(14) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8.

(15) GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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