32003R0045

Regolamento (CE) n. 45/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0060 - 0060


Regolamento (CE) n. 45/2003 della Commissione

del 10 gennaio 2003

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

(1) Il testo della versione italiana dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1651/2001(4), non è corretto. La versione italiana deve quindi essere rettificata.

(2) Secondo quanto disposto nell'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1274/91, i metodi di allevamento possono essere indicati su tutte le uova e non soltanto sulle uova di categoria "A". Occorre quindi rettificare la versione svedese.

(3) I metodi di allevamento possono essere indicati su tutti gli imballaggi contenenti uova e non soltanto sui piccoli imballaggi. Occorre quindi rettificare la versione olandese.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è rettificato come segue:

1) soltanto per la versione italiana:

all'articolo 12, paragrafo 4, i termini tra parentesi "(entro un raggio di 20 km dal centro di imballaggio e)" sono soppressi;

2) soltanto per la versione svedese:

all'articolo 18, paragrafo 1, terza riga, i termini "av klass 'A' e 'sådana'" sono soppressi;

3) soltanto per la versione olandese:

all'articolo 18, paragrafo 1, terza riga, il termine

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kleine" è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5.

(2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 1.

(3) GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11.

(4) GU L 220 del 15.8.2001, pag. 5.