Regolamento (CE) n. 45/2003 della Commissione, del 10 gennaio 2003, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova
Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0060 - 0060
Regolamento (CE) n. 45/2003 della Commissione del 10 gennaio 2003 che rettifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4, considerando quanto segue: (1) Il testo della versione italiana dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1651/2001(4), non è corretto. La versione italiana deve quindi essere rettificata. (2) Secondo quanto disposto nell'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1274/91, i metodi di allevamento possono essere indicati su tutte le uova e non soltanto sulle uova di categoria "A". Occorre quindi rettificare la versione svedese. (3) I metodi di allevamento possono essere indicati su tutti gli imballaggi contenenti uova e non soltanto sui piccoli imballaggi. Occorre quindi rettificare la versione olandese. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è rettificato come segue: 1) soltanto per la versione italiana: all'articolo 12, paragrafo 4, i termini tra parentesi "(entro un raggio di 20 km dal centro di imballaggio e)" sono soppressi; 2) soltanto per la versione svedese: all'articolo 18, paragrafo 1, terza riga, i termini "av klass 'A' e 'sådana'" sono soppressi; 3) soltanto per la versione olandese: all'articolo 18, paragrafo 1, terza riga, il termine ">SPAZIO PER TABELLA> kleine" è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. (2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 1. (3) GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11. (4) GU L 220 del 15.8.2001, pag. 5.