32003L0065

Direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 16/09/2003 pag. 0032 - 0033


Direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 22 luglio 2003

che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Comunità della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(4) (in prosieguo denominata "la convenzione").

(2) Lo strumento di attuazione della suddetta convenzione è rappresentato dalla direttiva 86/609/CEE del Consiglio(5), che comprende gli stessi obiettivi della convenzione.

(3) L'allegato II della direttiva 86/609/CEE contenente le linee di indirizzo per la cura ed il ricovero degli animali riprende l'appendice A della convenzione. Le disposizioni contenute nell'appendice A della suddetta convenzione e negli allegati della direttiva sono di natura tecnica.

(4) È necessario adeguare gli allegati della direttiva 86/609/CEE ai più recenti sviluppi scientifici e tecnici e ai risultati della ricerca nei settori interessati. Attualmente le modifiche degli allegati possono essere adottate solo nell'ambito della lunga procedura di codecisione; ne consegue che il loro contenuto non è adeguato agli sviluppi più recenti nel settore.

(5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(6) La direttiva 86/609/CEE dovrebbe pertanto essere modificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 86/609/CEE sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 24 bis

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati di seguito sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2.

- Allegati della presente direttiva.

Articolo 24 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 16 settembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 536.

(2) GU C 94 del 18.4.2002, pag. 5.

(3) Parere del Parlamento europeo del 2 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 marzo 2003 (GU C 113 E del 13.5.2003, pag. 59) e decisione del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29.

(5) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.