32003H0203

Raccomandazione della Commissione, del 20 marzo 2003, relativa all'armonizzazione della fornitura dell'accesso R-LAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 25/03/2003 pag. 0012 - 0013


Raccomandazione della Commissione

del 20 marzo 2003

relativa all'armonizzazione della fornitura dell'accesso R-LAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/203/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)(1), (di seguito denominata "direttiva quadro"), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha invitato ad incentivare le piattaforme multiple di accesso a banda larga per i servizi della Società dell'informazione, sottolineando la necessità di completare il mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica.

(2) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva quadro, il comitato per le comunicazioni ha espresso un parere favorevole il 24 gennaio 2003.

(3) Poiché si deve utilizzare il sistema di autorizzazione meno oneroso possibile per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)(2) (di seguito denominata "direttiva autorizzazioni"), la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 5 della direttiva medesima, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale.

(4) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva autorizzazioni, ogniqualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l'uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d'uso individuali. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4 della direttiva 2002/77/CE della Commissione(3), gli Stati membri non emanano o mantengono misure che limitano il numero di imprese autorizzate a fornire servizi o ad utilizzare radiofrequenze a meno che non si tratti di misure improntate a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione.

(5) Ai sensi degli obiettivi generali e dei principi dell'attività di regolamentazione definiti all'articolo 8 della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione adottano tutte le misure ragionevolmente possibili per promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, promuovendo l'innovazione, incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze. Le autorità nazionali di regolamentazione devono inoltre eliminare gli ostacoli che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo.

(6) Le reti locali per la trasmissione dati con tecnica a dispersione di spettro (Radio Local Area Network - R-LAN) rappresentano uno strumento innovativo per fornire un accesso a banda larga e senza filo a Internet e alle reti Intranet aziendali non solo in locali privati ma anche in aree aperte al pubblico quali aeroporti, stazioni ferroviarie e centri commerciali.

(7) Nella maggior parte degli Stati membri l'accesso R-LAN del pubblico alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica, su base commerciale e non, è già autorizzato. Vista l'importanza delle R-LAN come piattaforma alternativa di accesso a banda larga ai servizi della Società dell'informazione, è ora auspicabile promuovere un approccio armonizzato per fornire tale accesso R-LAN al pubblico in tutta la Comunità. Occorre operare una distinzione tra fornitura di servizi ed uso dello spettro radio. L'offerta commerciale di accesso R-LAN alle reti e ai servizi pubblici di comunicazioni elettroniche deve essere autorizzata secondo le modalità meno onerose, ossia, nella misura del possibile, senza condizioni specifiche per il settore.

(8) I sistemi R-LAN possono utilizzare la banda di frequenze 2400,0-2483,5 MHz (di seguito denominata "banda 2,4 GHz") o le bande di frequenze 5150-5350 MHz e 5470-5725 MHz (di seguito denominata "bande 5 GHz"). Attualmente parti di tali bande potrebbero non essere interamente disponibili per le R-LAN in taluni Stati membri. Potrebbe pertanto essere necessario procedere ad un'ulteriore armonizzazione di tali bande di frequenza nell'ambito della decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)(4).

(9) Il rischio di interferenze tra i diversi utilizzatori della banda 2,4 GHz e tra i sistemi R-LAN coesistenti è accettato dalle parti interessate e, a condizione che gli utenti delle R-LAN non creino interferenze dannose ad eventuali utilizzatori protetti nelle stesse bande di frequenza, l'uso delle bande 2,4 GHz e 5 GHz non deve essere soggetto a diritti individuali né, nella misura del possibile, a condizioni di autorizzazione generale diverse da quelle stabilite al punto 17 dell'allegato della direttiva autorizzazioni. L'apertura della banda 5 GHz ai servizi di accesso R-LAN del pubblico dovrebbe inoltre ridurre la pressione sulla banda 2,4 GHz.

(10) Per ridurre al minimo il rischio di interferenze dannose, è possibile imporre condizioni di autorizzazione generale se giustificato ed effettuato in maniera proporzionata. Tali autorizzazioni generali possono contenere requisiti pertinenti, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(5) (direttiva R& TTE). La loro armonizzazione potrà essere realizzata ai sensi della decisione spettro radio e della direttiva R& TTE.

(11) Conformemente alle norme comunitarie sulla concorrenza, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva quadro introduce il principio della regolamentazione tecnologicamente neutrale. Non devono pertanto esistere discriminazioni tra i vari sistemi R-LAN e le altre tecnologie che danno accesso alle reti e ai servizi di comunicazione.

(12) Le condizioni di accesso alla proprietà pubblica e privata da parte dei fornitori di servizi di accesso R-LAN del pubblico sono subordinate alle norme in materia di concorrenza stabilite dal trattato e, ove pertinente, alle disposizioni della direttiva quadro.

(13) Attualmente gli aspetti della sicurezza e della riservatezza sono disciplinati dagli articoli 4 e 5 della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni(6). A seguito della prossima abrogazione della direttiva in questione, a partire dal 1o novembre 2003 tali disposizioni saranno sostituite dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche(7),

RACCOMANDA:

1. Nell'applicare le misure necessarie per conformarsi alle direttive 2002/20/CE e 2002/21/CE, gli Stati membri devono autorizzare l'offerta di accesso R-LAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nelle bande di frequenze 2,4 GHz e 5 GHz disponibili, possibilmente senza imporre condizioni specifiche per il settore e in ogni caso soltanto mediante un'autorizzazione generale.

2. Gli Stati membri non devono subordinare l'uso delle bande di frequenza 2,4 GHz o 5 GHz disponibili per il funzionamento dei sistemi R-LAN ad alcun diritto individuale.

3. Gli Stati membri non devono limitare la scelta delle apparecchiature R-LAN utilizzate dai fornitori di servizi, sempreché queste rispondano ai requisiti della direttiva 1999/5/CE.

4. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai requisiti degli articoli 4 e 5 della direttiva 97/66/CE e alle equivalenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE, che disciplinano gli aspetti legati alla sicurezza e alla riservatezza delle reti e dei servizi.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(3) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002, pag. 21).

(4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(5) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(6) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(7) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.