32003F0577

Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 02/08/2003 pag. 0045 - 0055


Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio

del 22 luglio 2003

relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera a) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo, riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, ha approvato il principio del reciproco riconoscimento che dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale.

(2) Tale principio dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze preprocessuali, in particolare a quelle che consentono alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili.

(3) Il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato, conformemente alle conclusioni di Tampere, un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, stabilendo come prima priorità (misure 6 e 7) l'adozione di uno strumento volto ad applicare il principio del reciproco riconoscimento al blocco dei beni e al sequestro probatorio.

(4) La cooperazione tra Stati membri, basata sul principio del riconoscimento reciproco e dell'immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie, presuppone la sicurezza che le decisioni da riconoscere e attuare saranno sempre adottate in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità.

(5) I diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede dovrebbero essere salvaguardati.

(6) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di mettere sotto sequestro un bene che forma oggetto di un provvedimento di blocco o sequestro qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

TITOLO I CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Essa non ha come effetto quello di modificare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali ed i principi giuridici fondamentali enunciati all'articolo 6 del trattato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

a) "Stato di emissione": lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria, quale definita nel diritto interno dello Stato di emissione, ha preso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

b) "Stato di esecuzione": lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene o la prova;

c) "provvedimento di blocco o di sequestro": qualsiasi provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni che potrebbero essere oggetto di confisca o costituire una prova;

d) "bene": ogni bene, in qualsiasi modo descritto, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ritiene che:

- sia il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o sia equivalente, in tutto o in parte, al valore di tale prodotto, oppure

- costituisca lo strumento o l'oggetto di tali reati;

e) "prova": gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali riguardanti un reato di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Figure di reato

1. La presente decisione quadro si applica ai provvedimenti di blocco o di sequestro emessi:

a) a fini probatori; oppure

b) per la successiva confisca dei beni.

2. I seguenti reati, quali definiti dalla legislazione dello Stato di emissione e se sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno tre anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità:

- partecipazione a un'organizzazione criminale,

- terrorismo,

- tratta di esseri umani,

- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

- corruzione,

- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

- riciclaggio di proventi di reato,

- falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro,

- criminalità informatica,

- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

- omicidio volontario, lesioni personali gravi,

- traffico illecito di organi e tessuti umani,

- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

- razzismo e xenofobia,

- furti organizzati o con l'uso di armi,

- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

- truffa,

- racket e estorsioni,

- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

- falsificazione di mezzi di pagamento,

- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

- traffico di veicoli rubati,

- stupro,

- incendio volontario,

- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

- dirottamento di aereo/nave,

- sabotaggio.

3. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione che la Commissione gli sottopone ai sensi dell'articolo 14 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

4. Per quanto riguarda i casi non elencati nel paragrafo 2, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso per fini di cui al paragrafo 1, lettera a), alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legge di tale Stato indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

Per quanto riguarda i casi non elencati nel paragrafo 2, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso per fini di cui al paragrafo 1, lettera b), alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legge di tale Stato, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione.

TITOLO II PROCEDURA DI ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO O DI SEQUESTRO

Articolo 4

Trasmissione dei provvedimenti di blocco o di sequestro

1. Il provvedimento di blocco o di sequestro ai sensi della presente decisione quadro, corredato del certificato di cui all'articolo 9, è trasmesso dall'autorità giudiziaria che l'ha adottato direttamente all'autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità.

2. Il Regno Unito e l'Irlanda possono, anteriormente alla data di cui all'articolo 14, paragrafo 1, specificare in una dichiarazione che il provvedimento di blocco o di sequestro, corredato del certificato, deve essere trasmesso attraverso l'autorità centrale precisata nella rispettiva dichiarazione. Tale dichiarazione può essere modificata da un'ulteriore dichiarazione o ritirata in qualsiasi momento. La dichiarazione, o il relativo ritiro, è depositata presso il segretariato generale del Consiglio e comunicata alla Commissione. Tali Stati membri possono in qualsiasi momento limitare, con una dichiarazione successiva, la portata della suddetta dichiarazione per dare un effetto più ampio al paragrafo 1. Potranno farlo nel momento in cui entreranno in vigore in essi le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria della convenzione di attuazione dell'accordo di Schengen.

3. Qualora l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione non sia nota, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione sollecita con ogni mezzo lo Stato di esecuzione, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea(3), affinché fornisca informazioni al riguardo.

4. Qualora l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che riceve un provvedimento di blocco o di sequestro non sia competente a riconoscerlo e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, il provvedimento di blocco o di sequestro all'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione e ne informa l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione.

Articolo 5

Riconoscimento ed esecuzione immediata

1. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione riconoscono un provvedimento di blocco o di sequestro, trasmesso a norma dell'articolo 4, senza che siano necessarie altre formalità e adottano senza indugio le misure necessarie alla sua esecuzione immediata alla stessa stregua di un provvedimento di blocco o di sequestro emanato da un'autorità dello Stato membro di esecuzione, a meno che tale autorità non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 7 o uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 8.

Ogniqualvolta sia necessario garantire che la prova ottenuta sia valida e sempre che le formalità e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione osserva inoltre le formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro.

L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza indugio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro con qualsiasi mezzo che produca una traccia scritta.

2. Ogni ulteriore provvedimento coercitivo reso necessario dal provvedimento di blocco o di sequestro è deciso secondo le norme procedurali applicabili dello Stato di esecuzione.

3. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione decidono e comunicano al più presto la decisione relativa ad un provvedimento di blocco o di sequestro e, quando possibile, entro 24 ore dal ricevimento del provvedimento di blocco o di sequestro.

Articolo 6

Durata del blocco o del sequestro

1. Lo Stato di esecuzione mantiene il bene bloccato o sotto sequestro fino a quando non abbia risposto in maniera definitiva alla richiesta di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o b).

2. Lo Stato di esecuzione può, tuttavia, previa consultazione dello Stato di emissione, in conformità del diritto e delle prassi interni, imporre condizioni, adeguate alle circostanze del caso, al fine di limitare la durata del blocco o del sequestro. Qualora, conformemente a tali condizioni, intenda revocare il provvedimento, esso ne informa lo Stato di emissione e gli dà la possibilità di formulare osservazioni.

3. Le autorità giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza indugio a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tali circostanze spetta allo Stato di esecuzione revocare al più presto il provvedimento.

Articolo 7

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

1. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro solo qualora:

a) il certificato di cui all'articolo 9 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione;

b) vi siano immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che rendono impossibile l'esecuzione dello stesso;

c) dalle informazioni contenute nel certificato risulti immediatamente evidente che l'assistenza giudiziaria prestata ai sensi dell'articolo 10 per il reato per il quale è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro violerebbe il principio del ne bis in idem;

d) se, in uno dei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il fatto che è alla base del provvedimento di blocco o di sequestro non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di regolamenti in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione.

2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'autorità giudiziaria competente può:

a) imporre un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto, completato o corretto; o

b) accettare un documento equivalente; o

c) qualora si ritenga sufficientemente informata, dispensare l'autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo.

3. La decisione di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione è adottata e notificata senza indugio alle autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

4. Parimenti, è notificata senza indugio alle autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione l'impossibilità pratica di eseguire il provvedimento di blocco o di sequestro qualora, anche previa consultazione dello Stato di emissione, il bene o la prova siano scomparsi, siano stati distrutti, non si trovino nel luogo indicato nel certificato, o l'ubicazione del bene o della prova non sia stata indicata con sufficiente precisione.

Articolo 8

Motivi di rinvio dell'esecuzione

1. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione può rinviare l'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro trasmesso a norma dell'articolo 4:

a) qualora l'esecuzione dello stesso possa pregiudicare un'indagine penale in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole;

b) qualora i beni o la prova interessati abbiano già formato oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di procedimenti penali fino alla revoca di tale provvedimento;

c) qualora, nel caso di un provvedimento di blocco o di sequestro di un bene nell'ambito di procedimenti penali in vista della sua successiva confisca, tale bene sia già oggetto di un provvedimento preso nel corso di altri procedimenti nello Stato di esecuzione e sinché tale provvedimento non è sospeso. La presente lettera si applica tuttavia soltanto qualora il provvedimento abbia la precedenza su altri successivi provvedimenti di blocco o di sequestro nell'ambito di procedimenti penali a livello nazionale ai sensi del diritto interno.

2. L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza indugio del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio, con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

3. Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

4. L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione informa l'autorità competente dello Stato di emissione di ogni altro provvedimento di sequestro al quale possa essere sottoposto il bene in questione.

Articolo 9

Certificato

1. Il certificato, il cui formulario figura nell'allegato, è firmato dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione che ha ordinato il provvedimento, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.

2. Il certificato deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

3. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

Articolo 10

Successivo trattamento del bene bloccato o sotto sequestro

1. Le decisioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4:

a) sono accompagnate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione;

o

b) sono accompagnate da una richiesta di confisca che richieda l'esecuzione di un provvedimento di confisca emesso nello Stato di emissione o una confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di ciascuna di tali provvedimenti;

o

c) contengono un'istruzione nel certificato volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione in attesa della richiesta di cui alla lettera a) o b). Lo Stato di emissione indica nel certificato la data (prevista) per l'inoltro della richiesta. Si applica l'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono presentate dallo Stato di emissione e trattate dallo Stato di esecuzione ai sensi delle norme applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale e delle norme applicabili alla cooperazione internazionale in materia di confisca.

3. Tuttavia, in deroga alle norme sull'assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 2, lo Stato di esecuzione non può rifiutare le richieste di cui al paragrafo 1, lettera a), a motivo dell'assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni.

Articolo 11

Mezzi di impugnazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione senza effetto sospensivo contro i provvedimenti di blocco o di sequestro eseguiti in applicazione dell'articolo 5, a tutela dei propri legittimi interessi; l'azione è promossa dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione, ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno di questi Stati membri.

2. I motivi di merito su cui si basa il provvedimento di blocco o di sequestro possono essere contestati soltanto mediante un'azione dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

3. Se l'azione è promossa nello Stato di esecuzione, l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ne è informata, affinché possa presentare le argomentazioni che reputa necessarie. Essa è altresì informata dell'esito dell'azione.

4. Lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione prendono le misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto di intentare l'azione di cui al paragrafo 1, segnatamente fornendo le opportune informazioni alle parti interessate.

5. Lo Stato di emissione assicura che i termini entro i quali promuovere l'azione di cui al paragrafo 1 siano applicati in modo atto a garantire che le parti interessate dispongano di un mezzo giuridico effettivo.

Articolo 12

Risarcimento

1. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti di cui all'articolo 11 dall'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro che gli è stato trasmesso a norma dell'articolo 4, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 14

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 2 agosto 2005.

2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro. In base a una relazione redatta sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio esamina entro il 2 agosto 2006 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.

3. Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Alemanno

(1) GU C 75 del 7.3.2001, pag. 3.

(2) Parere espresso l'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Azione comune 98/428/GAI, del 29 giugno 1998, sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 19 del 7.7.1998, pag. 4).

ALLEGATO

CERTIFICATO PREVISTO DALL'ARTICOLO 9

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