32003D0912

2003/912/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, per quanto riguarda la proroga della sua validità

Gazzetta ufficiale n. L 345 del 31/12/2003 pag. 0112 - 0112


Decisione del Consiglio

del 17 dicembre 2003

che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, per quanto riguarda la proroga della sua validità

(2003/912/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi(1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/408/CE scade il 31 dicembre 2003.

(2) La proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano(2) ("regolamento per l'organizzazione dei controlli ufficiali") prevede una nuova procedura per stabilire gli elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi destinata a sostituire le norme fissate nella decisione 95/408/CE.

(3) È opportuno prorogare la validità della decisione 95/408/CE per coprire il periodo di tempo compreso tra la data di scadenza di detta decisione e l'entrata in vigore del regolamento per l'organizzazione dei controlli ufficiali.

(4) La decisione 95/408/CE deve quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 della decisione 95/408/CE, la data del "31 dicembre 2003" è sostituita dalla data del "31 dicembre 2005".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Lombardi

(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/95 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU C 262 E del 29.10.2002, pag 449.