2003/900/CE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2003, recante modificazione della decisione 2001/574/CE che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante [notificata con il numero C(2003) 4607]
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/2003 pag. 0107 - 0107
Decisione della Commissione del 17 dicembre 2003 recante modificazione della decisione 2001/574/CE che introduce un marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante [notificata con il numero C(2003) 4607] (2003/900/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 2001/574/CE della Commissione(2), il prodotto identificato con il nome scientifico N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (Solvent Yellow 124) è stato scelto come marcatore fiscale comune per il gasolio e il petrolio lampante, e il livello di marcatura deve essere almeno pari a 6 mg di marcatore per litro di olio minerale. tuttavia Al fine di impedire numerosi usi fraudolenti degli oli minerali, è tuttavia necessario fissare un livello massimo di marcatura pari a 9 mg di marcatore per litro di olio minerale. (2) La decisione 2001/574/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. (3) La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato delle accise, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il secondo comma dell'articolo 1 della decisione 2001/574/CE è sostituito dal seguente:"Gli Stati membri fissano un livello di marcatura pari ad almeno 6 mg e non superiore a 9 mg di marcatore per litro di olio minerale". Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46. (2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione 2002/269/CE (GU L 93 del 10.4.2002, pag. 6).