32003D0170

2003/170/GAI: Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 12/03/2003 pag. 0027 - 0030


Decisione 2003/170/GAI del Consiglio

del 27 febbraio 2003

relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) I ministri riuniti in sede di Consiglio "Giustizia e affari interni" il 3 dicembre 1998 hanno adottato il piano di azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia(3), il cui punto 48 recita: "Entro cinque anni dall'entrata in vigore del trattato dovranno essere prese misure per promuovere la cooperazione e le iniziative comuni in settori quali la formazione, lo scambio di ufficiali di collegamento, il comando di funzionari, l'uso di attrezzature, la ricerca in campo criminologico".

(2) Il Consiglio europeo di Vienna, l'11 e 12 dicembre 1998, ha avallato nella conclusione 83 il piano di azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e nella conclusione 89 ha sollecitato un potenziamento dell'azione di lotta alla criminalità organizzata sulla base delle nuove possibilità offerte dal trattato di Amsterdam.

(3) Il Consiglio europeo di Tampere, il 15 e 16 ottobre 1999, ha invitato il Consiglio e la Commissione, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, a promuovere l'attuazione piena e immediata del trattato di Amsterdam, sulla base del piano d'azione adottato dai ministri riuniti in sede di Consiglio "Giustizia e affari interni" il 3 dicembre 1998 e avallato dal Consiglio europeo a Vienna l'11 e 12 dicembre 1998, e degli orientamenti politici e degli obiettivi concreti di approfondimento della cooperazione di polizia ai fini della lotta contro la criminalità transfrontaliera approvati nella riunione di Tampere.

(4) Il Consiglio europeo di Helsinki, il 10 e 11 dicembre 1999, ha invitato l'Unione europea a intensificare gli sforzi a livello internazionale attraverso il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi nel settore della riduzione della domanda e dell'offerta di droga e in quello della giustizia e degli affari interni. Nel contempo il Consiglio europeo ha rilevato che saranno necessari gli sforzi congiunti di tutte le autorità interessate, con un ruolo particolare per l'Europol.

(5) Il Consiglio europeo di Laeken, il 14 e 15 dicembre 2001, ha riaffermato nella conclusione 37 gli orientamenti e gli obiettivi definiti a Tampere e ha rilevato che sono necessari nuovi impulsi e orientamenti al fine di recuperare il ritardo accumulato in taluni settori.

(6) Il Consiglio ha adottato, il 14 ottobre 1996, l'azione comune 96/602/GAI recante un quadro di orientamento comune per le iniziative degli Stati membri in tema di ufficiali di collegamento(4).

(7) Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione dell'azione comune e delle disposizioni del trattato di Amsterdam in materia di lotta alla criminalità transfrontaliera, occorre un rafforzamento e un ulteriore sviluppo della cooperazione tra Stati membri nel campo dei compiti assegnati nonché del distacco di ufficiali di collegamento in paesi terzi e presso organizzazioni internazionali.

(8) L'Europol instaurerà e manterrà, qualora ciò sia utile per svolgere le funzioni definite nella convenzione Europol(5), rapporti di collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

(9) L'Europol ha istaurato e intende continuare a istaurare e mantenere rapporti di collaborazione con una lunga serie di paesi terzi e organizzazioni internazionali.

(10) Occorre dare all'Europol il necessario sostegno e la possibilità di funzionare efficacemente come punto focale della cooperazione europea fra polizie. Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Europol ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda la cooperazione tra le autorità degli Stati membri nelle indagini sulla criminalità transfrontaliera, tramite il sostegno alla prevenzione della criminalità, all'analisi e alle indagini a livello di Unione.

(11) Occorre che l'Europol abbia la possibilità di servirsi in ampia misura degli ufficiali di collegamento degli Stati membri in paesi terzi, per potenziare così la sua funzione di sostegno operativo rispetto alle autorità nazionali di polizia.

(12) Gli Stati membri riconoscono che esiste già un'ampia cooperazione tra gli ufficiali di collegamento distaccati dagli Stati membri per le loro esigenze nazionali in paesi terzi e presso organizzazioni internazionali. Occorre tuttavia potenziare certi aspetti della cooperazione tra questi ufficiali di collegamento, per sfruttare nel miglior modo possibile le risorse degli Stati membri.

(13) Occorre rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri in questo campo per facilitare lo scambio di informazioni in vista della lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera.

(14) Gli Stati membri attribuiscono particolare importanza alla cooperazione nella lotta alla criminalità transfrontaliera, in quanto ritengono che il potenziamento della cooperazione nello scambio di informazioni rafforzerà le possibilità di una lotta efficace alla criminalità da parte delle autorità nazionali. In questo contesto gli Stati membri ritengono che l'Europol dovrebbe svolgere un ruolo cruciale.

(15) Obiettivo della presente decisione è disciplinare le questioni attinenti alla lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera.

(16) Le disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(6) (in prosieguo denominata "convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen"), che riguardano l'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento, dovrebbero essere ulteriormente sviluppate in vista di un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri nella lotta alla criminalità transfrontaliera.

(17) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ad eccezione dell'articolo 8, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla associazione di detti due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(7), che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto H della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo(8).

(18) Il Regno Unito sta partecipando alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(9).

(19) L'Irlanda sta partecipando alla presente decisione ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(10).

(20) Pertanto si dovrebbero abrogare l'azione comune 96/602/GAI e la disposizione di cui all'articolo 47, paragrafo 4, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen,

DECIDE:

Articolo 1

Definizione

1. Ai fini della presente decisione si intende per "ufficiale di collegamento" un rappresentante di uno degli Stati membri distaccato all'estero, in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge per stabilire e mantenere contatti con le autorità di tali paesi o organizzazioni al fine di contribuire alla prevenzione e all'accertamento dei reati.

2. La presente decisione lascia impregiudicate le funzioni degli ufficiali di collegamento degli Stati membri nel quadro delle loro competenze e nel rispetto della legge nazionale, delle esigenze nazionali e di eventuali accordi più favorevoli con lo Stato di accoglienza o con l'organizzazione internazionale.

Articolo 2

Funzioni degli ufficiali di collegamento

1. Ogni Stato membro provvede affinché i rispettivi ufficiali di collegamento stabiliscano e mantengano contatti diretti con le autorità competenti dello Stato di accoglienza o dell'organizzazione internazionale al fine di favorire ed accelerare la raccolta e lo scambio di informazioni.

2. Gli ufficiali di collegamento di ciascuno Stato membro concorrono altresì alla raccolta ed allo scambio di informazioni, che possono essere usate nella lotta contro forme gravi di criminalità transfrontaliera, incluse le informazioni agevolanti la conoscenza dei sistemi giuridici e dei metodi operativi utilizzabili negli Stati o nelle organizzazioni internazionali in questione.

3. Gli ufficiali di collegamento svolgono le loro funzioni nel quadro delle loro competenze e nel rispetto delle disposizioni, incluse quelle sulla protezione dei dati di carattere personale, previste dalle leggi nazionali e da eventuali accordi con gli Stati di accoglienza o con le organizzazioni internazionali.

Articolo 3

Notifica dell'invio di ufficiali di collegamento

1. Ogni anno gli Stati membri si informano delle rispettive intenzioni circa il distacco di ufficiali di collegamento presso paesi terzi e organizzazioni internazionali e informano il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (in prosieguo "segretariato generale") del distacco di ufficiali di collegamento nonché delle loro funzioni e degli accordi di cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda il distacco di ufficiali di collegamento.

2. Il segretariato generale redige un sommario annuale da inviare agli Stati membri e all'Europol concernente il distacco di ufficiali di collegamento degli Stati membri nonché le loro funzioni e gli accordi di cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda il distacco di ufficiali di collegamento.

Articolo 4

Reti di ufficiali di collegamento nei paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli ufficiali di collegamento degli Stati membri distaccati nello stesso paese terzo o nella stessa organizzazione internazionale si incontrino periodicamente o, se necessario, per procedere allo scambio delle pertinenti informazioni. Lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento prendano l'iniziativa di convocare tali riunioni. Se lo Stato membro che esercita la presidenza non è rappresentato nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale, il rappresentante della prossima presidenza o di quella successiva procederà alla convocazione della riunione. La Commissione e l'Europol sono invitati, se appropriato, a tali riunioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento distaccati nello stesso paese terzo o presso la medesima organizzazione internazionale si prestino reciprocamente assistenza nei contatti con le autorità dello Stato di accoglienza. Ove opportuno, gli Stati membri possono convenire che i loro ufficiali di collegamento si ripartiscano i compiti tra loro.

3. Gli Stati membri possono convenire a livello bilaterale o multilaterale che gli ufficiali di collegamento distaccati da uno Stato membro in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale si curino altresì degli interessi di uno o più Stati membri.

Articolo 5

Cooperazione tra gli Stati membri concernente lo scambio di informazioni attraverso gli ufficiali di collegamento nei paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro ufficiali di collegamento nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali forniscano, in conformità della legislazione nazionale e degli strumenti internazionali pertinenti, e fermo restando il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, alle rispettive autorità nazionali le informazioni concernenti le minacce criminali gravi per altri Stati membri non rappresentati dai propri ufficiali di collegamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di cui trattasi. Le autorità nazionali valutano, in conformità della legislazione nazionale e in funzione della gravità delle minacce, se sia necessario informare gli Stati membri interessati.

2. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso organizzazioni internazionali possono, conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti e, fermo restando il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, fornire informazioni relative a gravi minacce criminali per altri Stati membri direttamente agli ufficiali di collegamento dello Stato membro in questione, se tale Stato membro è rappresentato nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale.

3. Conformemente alla legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti, gli Stati membri che non hanno ufficiali di collegamento in un paese terzo o presso un'organizzazione internazionale possono chiedere ad un altro Stato membro che dispone di ufficiali di collegamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale di procedere allo scambio delle pertinenti informazioni.

4. Gli Stati membri valutano la richiesta di cui al paragrafo 3 conformemente alla rispettiva legislazione nazionale e agli strumenti internazionali pertinenti, e indicano il più presto possibile se tale richiesta possa essere soddisfatta.

5. Gli Stati membri possono permettere che si proceda allo scambio di informazioni direttamente tra ufficiali di collegamento nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali e autorità di altri Stati membri, fermo restando il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.

6. L'esercizio delle funzioni descritte nei paragrafi 1 e 2 non deve pregiudicare l'assolvimento dei compiti originali assegnati agli ufficiali di collegamento.

Articolo 6

Seminari comuni per gli ufficiali di collegamento

1. Al fine di intensificare la cooperazione tra ufficiali di collegamento in uno o più paesi terzi o presso organizzazioni internazionali, ove vi siano particolari esigenze di conoscenze e di interventi nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale, gli Stati membri possono organizzare seminari comuni sulle tendenze criminali e sulle più efficaci metodologie di lotta contro la criminalità transfrontaliera, tenendo in debito conto l'acquis dell'UE. La Commissione e l'Europol sono invitati ai seminari.

2. La partecipazione ai seminari di cui al paragrafo 1 non deve pregiudicare l'assolvimento dei compiti originali assegnati agli ufficiali di collegamento.

Articolo 7

Autorità nazionali competenti

1. Gli Stati membri designano i punti di contatto presso le rispettive autorità competenti per facilitare l'esecuzione dei compiti previsti nella presente decisione e provvedono affinché i punti di contatto nazionali siano in grado di assolvere i propri compiti in modo efficace e rapido.

2. Gli Stati membri informano il segretariato generale, per iscritto, dei punti di contatto presso le rispettive autorità competenti e di qualsiasi successiva modifica conformemente alla presente decisione. Il segretariato generale pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni nazionali in vigore, in particolare per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra le diverse autorità e servizi degli Stati membri interessati.

Articolo 8

Europol

1. Gli Stati membri facilitano, conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, il processo delle richieste dell'Europol per ottenere informazioni dagli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali in cui l'Europol non è rappresentato. Le richieste dell'Europol sono rivolte alle unità nazionali degli Stati membri che, conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol, prendono una decisione su tali richieste. Le informazioni degli ufficiali di collegamento degli Stati membri nei paesi terzi o presso le organizzazioni internazionali sono trasmesse all'Europol conformemente alla legislazione nazionale e alla convenzione Europol.

2. Nello stabilire i compiti dei loro ufficiali di collegamento, gli Stati membri tengono conto, se del caso, dei compiti affidati all'Europol ai sensi della convenzione Europol.

Articolo 9

Applicazione a Gibilterra

La presente decisione si applica a Gibilterra.

Articolo 10

Valutazione

Il Consiglio valuta l'applicazione della presente decisione entro due anni dalla sua adozione.

Articolo 11

Abrogazione

1. L'azione comune 96/602/GAI è abrogata.

2. All'articolo 47 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen il paragrafo 4 è abrogato.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore quattordici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Chrisochoïdis

(1) GU C 176 del 24.7.2002, pag. 8.

(2) Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

(4) GU L 268 del 19.10.1996, pag. 2.

(5) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(6) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(8) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(9) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(10) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.