2003/32/CE: Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2002, sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio
Gazzetta ufficiale n. L 011 del 16/01/2003 pag. 0026 - 0026
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2002 sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (2003/32/CE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto l'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(1), in particolare il punto 3, visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea(2), vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A seguito delle disastrose inondazioni verificatesi nell'agosto e nel settembre 2002 in alcuni Stati membri e paesi candidati la cui adesione all'Unione europea è attualmente in fase di negoziazione, l'Unione europea ha deciso di creare un Fondo di solidarietà dell'Unione europea per far fronte alle catastrofi. (2) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR. (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene una disposizione specifica in base a cui il Fondo può essere mobilizzato retroattivamente per catastrofi verificatesi a partire dall'agosto di quest'anno. (4) I paesi interessati hanno trasmesso alla Commissione la loro stima dei danni provocati dalle inondazioni dell'agosto e del settembre 2002, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2002, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea sarà mobilizzato per fornire l'importo di 728 milioni di EUR in stanziamenti di impegno. Articolo 2 La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Strasburgo, addì 21 novembre 2002. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller (1) GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1. (2) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.