32003D0016

2003/16/CE: Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5565]

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0091 - 0092


Decisione della Commissione

del 10 gennaio 2003

che modifica la decisione 2000/159/CE relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 5565]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(1), in particolare l'articolo 29,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di carni fresche e prodotti della carne in provenienza dai paesi terzi(2), modificata da ultimo dal regolamento (CE) 1452/2001(3), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/159/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio(4), modificata dalla decisione 2002/336/CE(5), elenca i paesi terzi che hanno presentato un piano e fissa le garanzie offerte dal paese terzo per quanto riguarda la sorveglianza dei gruppi di residui e sostanze di cui all'allegato I alla direttiva 96/23/CE.

(2) Taluni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui in ordine a prodotti e specie che non figurano originariamente nell'allegato alla decisione 2000/159/CE. La valutazioene di tali piani di sorveglianza e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione hanno fornito sufficienti garanzie sulla sorveglianza dei residui in detti paesi terzi in ordine ai prodotti e alle specie indicati.

(3) La decisione 2000/159/CE dovrebbe essere quindi modificata di conseguenza.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato della catena alimentare e della salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 2000/159/CE è modificato come indicato all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

(4) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.

(5) GU L 116 del 3.5.2002, pag. 51.

ALLEGATO

L'allegato alla decisione 2000/159/CE è modificato come segue:

Le file concernenti Belize, Estonia, Isole Falkland, Mozambico, Namibia, Nuova Caledonia, Taiwan e Venezuela sono sostituite dalle file corrispondenti:

>SPAZIO PER TABELLA>