32003D0011

2003/11/CE: Decisione della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la direttiva 85/511/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 5559]

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/2003 pag. 0082 - 0083


Decisione della Commissione

del 10 gennaio 2003

che modifica la direttiva 85/511/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica

[notificata con il numero C(2002) 5559]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/11/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La sospensione della vaccinazione sistematica contro il virus dell'afta epizootica nella Comunità nel 1991 ha reso più sensibile il patrimonio zootecnico comunitario a tale malattia. È pertanto essenziale garantire che i laboratori che manipolano il virus operino in condizioni di sicurezza, onde evitare la diffusione di virus pericolosi per il patrimonio zootecnico comunitario.

(2) La direttiva 85/511/CEE stabilisce gli elenchi dei laboratori nazionali e commerciali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica. Essa dispone che tali laboratori soddisfino i requisiti minimi fissati dall'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

(3) Taluni Stati membri hanno deciso di sospendere la manipolazione del virus dell'afta epizootica in alcuni laboratori, mentre altri hanno fornito le necessarie garanzie circa il rispetto dei pertinenti requisiti da parte dei laboratori da essi a tal fine autorizzati. Inoltre sono cambiati determinati elementi di taluni laboratori elencati nella direttiva 85/511/CEE.

(4) È quindi necessario aggiornare gli elenchi dei laboratori di cui agli allegati A e B della direttiva 85/511/CEE.

(5) La direttiva 85/511/CEE deve pertanto essere modificata in conformità.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati A e B della direttiva 85/511/CEE del Consiglio sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

ALLEGATO

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ALLEGATO A

Laboratori commerciali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO B

Laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica

>SPAZIO PER TABELLA>