31.12.2002   

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 358/59


REGOLAMENTO (CE) N. 2371/2002 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2002

relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio (3) istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura. A norma di questo regolamento il Consiglio decide in merito ad eventuali adeguamenti entro il 31 dicembre 2002.

(2)

Il campo d'applicazione della politica comune della pesca è esteso alla conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive e all'acquacoltura così come alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, tenendo presenti le disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

(3)

A fronte del progressivo esaurimento di numerosi stock ittici è necessario potenziare la politica comune della pesca per garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca mediante uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive basato su pareri scientifici attendibili e sull'approccio precauzionale che si fonda sulle stesse considerazioni del principio precauzionale di cui all'articolo 174 del trattato.

(4)

La politica comune della pesca dovrebbe perseguire pertanto l'obiettivo di garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e dell'acquacoltura nell'ambito di uno sviluppo sostenibile, tenendo conto in modo equilibrato degli aspetti ambientali, economici e sociali.

(5)

Occorre che la gestione della politica comune della pesca s'ispiri al principio di buona «governance» e che le misure adottate siano compatibili tra di loro e coerenti con le altre politiche comunitarie.

(6)

Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca che preveda piani di gestione pluriennali per gli stock che si trovano ai limiti biologici di sicurezza o al di sopra di tali limiti. L'adozione di piani di ricostituzione pluriennali costituisce una priorità assoluta per gli stock scesi al di sotto dei limiti biologici di sicurezza. Per tali stock può essere necessario decidere, in base ai pareri scientifici, forti riduzioni dello sforzo di pesca.

(7)

Occorre che questi piani pluriennali stabiliscano gli obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock interessati, prevedano le norme di sfruttamento che fissano le modalità per il calcolo delle limitazioni annue delle catture e/o dello sforzo di pesca e stabiliscano altre misure di gestione specifiche, tenendo in considerazione anche l'impatto su altre specie.

(8)

Il contenuto dei piani pluriennali dovrebbe essere commisurato con lo stato di conservazione degli stock, l'urgenza della loro ricostituzione e le caratteristiche di tali stock nonché le attività di pesca con le quali sono catturati.

(9)

Lo sfruttamento sostenibile degli stock per i quali non è stato adottato alcun piano pluriennale va garantito mediante la definizione di limiti di cattura e/o di sforzo.

(10)

È necessario prevedere l'adozione di misure di emergenza da parte degli Stati membri o della Commissione qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse o per l'ecosistema marino tale da richiedere un intervento immediato.

(11)

È opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci purché le misure adottate, qualora si applichino ai pescherecci di altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare e purché la Comunità non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per tale zona.

(12)

Occorre ridimensionare la flotta comunitaria per adeguarla alle risorse disponibili e adottare provvedimenti specifici per conseguire tale obiettivo, compresa la determinazione di livelli di riferimento da non superare per la capacità di pesca, una misura comunitaria speciale di aiuto alla demolizione dei pescherecci e regimi nazionali di entrata e di uscita.

(13)

È necessario che ogni Stato membro tenga un registro nazionale dei pescherecci e che tale registro sia a disposizione della Commissione, per poter controllare le dimensioni delle flotte nazionali.

(14)

Le norme in vigore, che limitano l'accesso alle risorse nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri, hanno funzionato adeguatamente favorendo la conservazione con la limitazione dello sforzo di pesca nella parte più sensibile delle acque comunitarie e preservando le attività di pesca tradizionali dalle quali dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di talune comunità costiere. È pertanto opportuno continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2012.

(15)

Sebbene sia opportuno mantenere per il momento le altre restrizioni in materia di accesso contenute nella legislazione comunitaria, esse debbono essere riconsiderate per verificare se sono necessarie ai fini di una pesca sostenibile.

(16)

Considerata la precaria situazione economica del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, con l'assegnazione a ciascuno di loro di una quota prevedibile degli stock.

(17)

La stabilità, d'altro canto, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare le particolari esigenze delle regioni in cui le popolazioni locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976, concernente taluni aspetti esterni dell'istituzione nella Comunità, a decorrere dal 1o gennaio 1977, di una zona di pesca che si estende fino a 200 miglia (4), in particolare nell'allegato VII.

(18)

Pertanto il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere inteso in tal senso.

(19)

Nell'intento di garantire l'effettiva attuazione della politica comune della pesca è necessario rafforzare il sistema comunitario di controllo e di esecuzione per la pesca, definendo con maggiore chiarezza la ripartizione di competenze tra le autorità degli Stati membri e la Commissione. A tal fine occorre inserire nel presente regolamento le principali disposizioni in materia di controllo, d'ispezione e di esecuzione delle norme della politica comune della pesca, una parte delle quali è già contenuta nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (5). Tale regolamento deve restare in vigore fino a quando saranno state adottate tutte le necessarie modalità di applicazione.

(20)

Le disposizioni in materia di controllo, ispezione ed esecuzione riguardano, da un lato, gli obblighi dei comandanti dei pescherecci e degli operatori della catena di commercializzazione, e dall'altro, la definizione precisa delle competenze degli Stati membri e della Commissione.

(21)

Qualora uno Stato membro abbia superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, è opportuno che la Comunità possa imporgli detrazioni delle possibilità di pesca. Se è accertato che un altro Stato membro ha subito un danno a seguito del superamento delle possibilità di pesca da parte dello Stato membro, le detrazioni dovrebbero essere assegnate, interamente o in parte, a tale Stato membro.

(22)

È necessario imporre agli Stati membri l'obbligo di adottare misure immediate per porre fine a violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (6).

(23)

È opportuno che la Commissione sia in grado di adottare misure preventive immediate qualora si sia constatato che le attività di pesca possono costituire una seria minaccia per la conservazione delle risorse acquatiche vive.

(24)

È necessario conferire alla Commissione i poteri necessari affinché possa assolvere al proprio obbligo di controllare e valutare l'attuazione della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.

(25)

Occorre rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le varie autorità competenti per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in particolare mediante lo scambio di ispettori nazionali, obbligando gli Stati membri a considerare i rapporti d'ispezione redatti dagli ispettori comunitari, dagli ispettori di un altro Stato membro o dagli ispettori della Commissione equivalenti ai propri rapporti d'ispezione ai fini dell'accertamento dei fatti.

(26)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(27)

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca occorre istituire consigli consultivi regionali affinché questa politica possa avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza dei pescatori interessati e di altre parti in gioco, tenendo conto delle diverse situazioni nelle acque comunitarie.

(28)

Per garantire che la politica comune della pesca possa beneficiare dei pareri scientifici, tecnici ed economici più attendibili, è opportuno che la Commissione sia assistita da un apposito comitato.

(29)

È necessario e opportuno adottare norme in materia di conservazione e di sfruttamento delle risorse acquatiche vive, nell'intento di conseguire l'obiettivo fondamentale di uno sfruttamento sostenibile di queste risorse. Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(30)

A fronte del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio. è inoltre opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 101/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (8), che non contiene più disposizioni di rilievo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1.   La politica comune della pesca riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

2.   La politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano:

a)

la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive;

b)

il contenimento dell'impatto ambientale della pesca;

c)

le condizioni di accesso alle acque e alle risorse;

d)

la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta;

e)

il controllo e l'esecuzione;

f)

l'acquacoltura;

g)

l'organizzazione comune dei mercati;

h)

le relazioni internazionali.

Articolo 2

Obiettivi

1.   La politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale.

A tal fine la Comunità applica l'approccio precauzionale adottando le misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sui sistemi ecomarini. L'obiettivo è di attuare progressivamente una gestione della pesca basata sugli ecosistemi. Si intende inoltre contribuire a promuovere un'attività di pesca efficiente nell'ambito di un settore della pesca e dell'acquacoltura economicamente redditizio e competitivo, garantendo un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca e tenendo conto degli interessi dei consumatori.

2.   La politica comune della pesca si ispira ai seguenti principi di buona «governance»:

a)

chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale;

b)

procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili che forniscano risultati tempestivi;

c)

ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elaborazione fino all'attuazione;

d)

coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, regionale, di sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«acque comunitarie»: le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

b)

«risorse acquatiche vive»: le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome o catadrome durante la loro vita in mare;

c)

«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;

d)

«peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;

e)

«sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni tali che il suo sfruttamento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi marini;

f)

«tasso di mortalità per pesca»: la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile durante tale periodo;

g)

«stock»: una risorsa acquatica che vive in una determinata zona di gestione;

h)

«sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutte le navi del gruppo;

i)

«approccio precauzionale di gestione della pesca»: la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

j)

«valori di riferimento limite»: i valori dei parametri relativi alla popolazione di stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) che dovrebbero essere evitati in quanto associati a dinamiche sconosciute della popolazione, collasso degli stock o ripopolamento indebolito;

k)

«valori di riferimento per la conservazione»: i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio rispetto ad un livello accettabile di rischio biologico o al livello desiderato di resa;

l)

«limiti biologici di sicurezza»: gli indicatori dello stato di uno stock o del suo sfruttamento entro i quali il rischio di superare alcuni valori di riferimento limite è basso;

m)

«limite di cattura»: un limite quantitativo per gli sbarchi di uno stock o gruppi di stock durante un certo periodo a meno che non sia altrimenti stabilito nella normativa comunitaria;

n)

«capacità di pesca»: la stazza di una nave in GT e la sua potenza motrice in kW, secondo le definizioni contenute negli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (9). Per alcuni tipi di attività di pesca, la capacità può essere definita dal Consiglio utilizzando, ad esempio, il numero e/o dimensioni degli attrezzi di pesca della nave;

o)

«uscita dalla flotta»: la radiazione di una nave da pesca dal registro della flotta peschereccia di uno Stato membro, a condizione che sia rispettato l'articolo 15, paragrafo 1;

p)

«entrata nella flotta»: la registrazione nel registro della flotta peschereccia di uno Stato membro di una nave da pesca;

q)

«possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato;

r)

«possibilità di pesca comunitarie»: le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle zone di pesca comunitarie, cui è aggiunto il totale delle possibilità di pesca per la Comunità al di fuori delle zone di pesca comunitarie e dalle quali sono detratte le possibilità di pesca assegnate ai paesi terzi.

CAPITOLO II

CONSERVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

Articolo 4

Tipi di misure

1.   Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali di cui all'articolo 31. Si può trattare, in particolare, di misure relative ai singoli stock o gruppi di stock volte a limitare la mortalità per pesca e l'impatto ambientale delle attività di pesca mediante:

a)

l'adozione dei piani di ricostituzione di cui all'articolo 5;

b)

l'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 6;

c)

la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock;

d)

la limitazione delle catture;

e)

la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare;

f)

il contenimento dello sforzo di pesca;

g)

l'adozione di misure tecniche, tra cui:

i)

misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi di pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;

ii)

la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone «nursery»;

iii)

la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati;

iv)

misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio;

h)

l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto;

i)

l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

Articolo 5

Piani di ricostituzione

1.   Il Consiglio adotta in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza.

2.   Obiettivo dei piani di ricostituzione è assicurare la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza.

Essi includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutata la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza.

Gli obiettivi sono espressi in termini di:

a)

entità della popolazione e/o;

b)

rendimenti a lungo termine e/o;

c)

tasso di mortalità per la pesca e/o;

d)

stabilità delle catture.

I piani di ricostituzione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.

Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di ricostituzione precisano l'ordine di priorità di tali obiettivi.

3.   I piani di ricostituzione sono elaborati sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.

Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca.

I piani di ricostituzione hanno carattere pluriennale e indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

4.   I piani di ricostituzione possono includere qualsiasi misura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da c) a h), nonché le norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura.

I piani di ricostituzione comprendono limitazioni dello sforzo di pesca a meno che ciò non sia necessario per realizzarne l'obiettivo. Le misure da includere nei piani di ricostituzione sono proporzionate alla finalità, agli obiettivi e al calendario previsto e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori:

a)

lo stato di conservazione dello stock o degli stock;

b)

le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;

c)

le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;

d)

l'impatto economico delle misure sulla attività di pesca interessate.

5.   La Commissione riferisce in merito all'efficacia dei piani di ricostituzione nel raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 6

Piani di gestione

1.   Il Consiglio adotta piani di gestione in funzione delle necessità per mantenere gli stock entro limiti biologici di sicurezza per le attività di pesca che sfruttano gli stock nel rispetto che si trovano ai limiti biologici di sicurezza o al di sopra di essi.

2.   I piani di gestione includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutato il mantenimento degli stock entro i limiti prescritti. È d'applicazione l'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d).

I piani di gestione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini.

Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di gestione precisano l'ordine di priorità di tali obiettivi.

3.   I piani di gestione sono elaborati sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili.

Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock, e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca.

I piani di gestione hanno carattere pluriennale ed indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

4.   I piani di gestione possono includere qualsiasi misura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da d) a i), nonché norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura.

Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi ed al calendario previsto, e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori:

a)

lo stato di conservazione dello stock o degli stock;

b)

le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;

c)

le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;

d)

l'impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

5.   La Commissione riferisce in merito all'efficacia dei piani di gestione nel raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 7

Misure di emergenza adottate dalla Commissione

1.   Se è stato constatato un grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l'ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, decidere misure di emergenza che hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione può decidere di prorogare le misure di emergenza per un periodo non superiore a sei mesi.

2.   Lo Stato membro trasmette la richiesta al tempo stesso alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati. Questi possono presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.

3.   Le misure di emergenza prendono immediatamente effetto. Esse sono notificate agli Stati membri interessati e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

4.   Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notificazione.

5.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

Articolo 8

Misure di emergenza adottate dallo Stato membro

1.   Se è stato constatato un grave e imprevisto rischio per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.

2.   Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza notificano la propria intenzione alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati trasmettendo un progetto delle misure in questione, assieme ad una relazione, prima di adottarle.

3.   Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica. La Commissione conferma, annulla o modifica la misura entro quindici giorni lavorativi dalla data della notifica.

4.   La decisione della Commissione è notificata agli Stati membri interessati. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5.   Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.

6.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

Articolo 9

Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

1.   Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e per ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché la Comunità non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.

Quando le misure che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere delle conseguenze sulle navi di un altro Stato membro, queste misure sono adottate solamente previa consultazione della Commissione, dello Stato membro e dei consigli consultivi regionali interessati su un progetto di misure, corredato di una relazione.

2.   Per le misure applicabili ai pescherecci di altri Stati membri valgono le procedure di cui all'articolo 8, paragrafi da 3 a 6.

Articolo 10

Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi che battono la loro bandiera

Gli Stati membri possono adottare misure per la conservazione e la gestione degli stock nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali misure:

a)

si applichino unicamente alle navi da pesca che battono la bandiera dello Stato membro interessato registrate nella Comunità o, nel caso delle attività di pesca che non sono condotte da una nave da pesca, a persone stabilite nello Stato membro interessato;

b)

siano compatibili con gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e perlomeno non altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.

CAPITOLO III

ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI PESCA

Articolo 11

Adeguamento della capacità di pesca

1.   Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità di pesca di cui all'articolo 12 e al paragrafo 4 del presente articolo non vengano superati.

3.   Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale è definita al regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio (10), ed eventualmente dei permessi di pesca, quali sono definiti nei rispettivi regolamenti. La capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita.

4.   La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento.

5.   Sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché l'ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento di cui al presente articolo e all'articolo 12 sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13.

Le modalità e le condizioni specifiche per tali misure possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 12

Livelli di riferimento per le flotte pescherecce

1.   La Commissione stabilisce per ogni Stato membro, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti la bandiera di tale Stato membro.

I livelli di riferimento corrispondono alla somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 stabiliti per il 31 dicembre 2002 relativamente ad ogni segmento, in applicazione della decisione 97/143/CE del Consiglio (11).

2.   Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 13

Piano di entrata/uscita e riduzione globale della capacità

1.   Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, a decorrere dal 1o gennaio 2003:

a)

l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica;

b)

l'entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1o gennaio 2003 sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici:

i)

di una capacità almeno identica per l'entrata di nuove navi di stazza pari o inferiore a 100 GT, ovvero

ii)

di una capacità pari almeno a 1,35 volte tale capacità per l'entrata di nuove navi di stazza superiore a 100 GT.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2004 ciascuno Stato membro che scelga di approvare nuovi aiuti pubblici per il rinnovo della flotta dopo il 31 dicembre 2002 consegue una riduzione della capacità globale della propria flotta pari al 3 % per l'intero periodo rispetto ai livelli di riferimento di cui all'articolo 12.

3.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 14

Scambio di informazioni

1.   Ogni anno la Commissione presenta una sintesi dei risultati degli sforzi degli Stati membri per raggiungere un equilibrio sostenibile tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca. Tale sintesi si basa su una relazione annuale trasmessa da ciascuno Stato membro alla Commissione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La sintesi della Commissione, corredata delle relazioni degli Stati membri, è trasmessa prima della fine dell'anno al Parlamento europeo e al Consiglio, insieme ai pareri del CSTEP e del Comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.

2.   Le modalità di applicazione relative a tali scambi possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 15

Registri della flotta peschereccia

1.   Ogni Stato membro tiene un registro dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera nel quale figurano le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività della nave che sono necessarie per la gestione delle misure decise a livello comunitario.

2.   Ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione istituisce un registro comunitario delle navi da pesca che contiene le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2 e lo mette a disposizione degli Stati membri. Esso deve essere conforme alle disposizioni comunitarie relative alla protezione dei dati personali.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le relative procedure di trasmissione di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 16

Condizionalità dell'assistenza finanziaria comunitaria e riduzione dello sforzo di pesca

1.   L'assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (12), fatti salvi i fondi per la demolizione dei pescherecci, può essere concessa esclusivamente se uno Stato membro si è conformato alle disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 del presente regolamento e ha fornito le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione (13).

Al riguardo la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di esporre le sue ragioni e in misura proporzionale all'inadempienza, sospende l'assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio per lo Stato membro interessato.

2.   La Commissione, se ritiene, in base alle informazioni disponibili, che la capacità della flotta di uno Stato membro superi la capacità che è tenuto a rispettare ai sensi degli articoli 11, 13 e 15, ne dà comunicazione allo Stato membro interessato. Quest'ultimo riduce immediatamente il suo sforzo di pesca al livello che avrebbe avuto se si fosse conformato agli articoli 11, 13 e 15, fatti salvi gli obblighi derivanti da tali articoli. Lo Stato membro interessato comunica il suo piano di riduzione alla Commissione affinché questa verifichi, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, se la riduzione è equivalente al superamento della capacità.

CAPITOLO IV

NORME IN MATERIA DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE

Articolo 17

Norme generali

1.   I pescherecci comunitari hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque comunitarie ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 2 e subordinatamente alle misure adottate conformemente al capitolo II.

2.   Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2012 a limitare le attività di pesca di quelle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci comunitari battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all'interno delle fasce costiere di altri Stati membri dove si svolgono le attività di pesca e le specie interessate.

Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità stabilite nel presente paragrafo. Entro il 31 dicembre 2012 il Consiglio decide le disposizioni che faranno seguito alle modalità summenzionate.

Articolo 18

Shetland Box

1.   Nella regione di cui all'allegato II, per le specie che vi rivestono particolare importanza in quanto sono biologicamente sensibili a causa delle caratteristiche specifiche del loro sfruttamento, l'attività di pesca dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza tra perpendicolari non inferiore ai 26 metri, che pescano specie demersali diverse dalla busbana norvegese e dal melù, è disciplinata da un sistema di autorizzazioni preventive, conformemente alle modalità stabilite dal presente regolamento e, in particolare, dall'allegato II.

2.   Le modalità d'applicazione e le procedure per l'attuazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 19

Revisione delle norme di accesso

1.   Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme di accesso alle acque e alle risorse previste dalla normativa comunitaria e diverse da quelle di cui all'articolo 17, paragrafo 2, nella quale si valuta l'opportunità di queste norme rispetto agli obiettivi di conservazione e di sfruttamento sostenibile.

2.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e in considerazione del principio stabilito dall'articolo 17, paragrafo 1, il Consiglio decide, entro il 31 dicembre 2004, in merito alla necessità di apportare eventuali adeguamenti a queste norme.

Articolo 20

Ripartizione delle possibilità di pesca

1.   Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca e alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, nonché in merito alle condizioni associate a tali limiti. Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

2.   Quando la Comunità stabilisce nuove possibilità di pesca, il Consiglio ne decide la ripartizione, tenendo conto degli interessi di ogni Stato membro.

3.   Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca ad esso assegnate conformemente alla normativa comunitaria. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.

4.   Il Consiglio stabilisce le possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi nelle acque comunitarie e le assegna a ciascuno di essi.

5.   Gli Stati membri possono, dopo averne dato notifica alla Commissione, procedere allo scambio, in parte o per intero, delle possibilità di pesca loro assegnate.

CAPITOLO V

SISTEMA COMUNITARIO DI CONTROLLO E DI ESECUZIONE

Articolo 21

Obiettivi

Obiettivo del sistema comunitario di controllo e di esecuzione è controllare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 e garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 22

Condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di commercializzazione dei prodotti della pesca

1.   È vietato esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca, se non sono rispettati i seguenti requisiti:

a)

il peschereccio ha a bordo la licenza di pesca ed eventualmente il permesso di pesca;

b)

a bordo del peschereccio è installato un sistema funzionante che consente di localizzare e individuare la nave mediante sistemi di controllo a distanza. Tale requisito si applica alle navi di lunghezza superiore a 18 metri fuori tutto a decorrere dal 1o gennaio 2004 ed alle navi di lunghezza superiore a 15 metri fuori tutto a decorrere dal 1o gennaio 2005;

c)

il comandante registra e comunica tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi. Copia delle registrazioni è messa a disposizione delle autorità. Il Consiglio deciderà nel 2004 riguardo all'obbligo di trasmettere tali registrazioni per via elettronica. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, realizzano progetti pilota anteriormente al 1o giugno 2004;

d)

il comandante accetta la presenza a bordo di ispettori e coopera con loro; ove sia previsto un sistema di osservatori, il comandante accetta inoltre la presenza a bordo di osservatori e collabora con loro;

e)

il comandante rispetta le condizioni e le restrizioni relative a sbarchi, trasbordi, operazioni di pesca in comune, attrezzi da pesca, reti e marcatura e identificazione delle navi.

2.   La commercializzazione dei prodotti della pesca è soggetta ai seguenti requisiti:

a)

i prodotti della pesca sono venduti esclusivamente da una nave da pesca ad acquirenti registrati o a centri d'asta registrati;

b)

l'acquirente di prodotti della pesca da una nave da pesca alla prima vendita è registrato presso le autorità;

c)

l'acquirente di prodotti della pesca alla prima vendita presenta alle autorità le fatture o note di vendita, tranne qualora la vendita avvenga presso un centro d'asta registrato che è tenuto a presentare le fatture o le note di vendita alle autorità;

d)

tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità per i quali non sono state presentate alle autorità né fatture né note di vendita e che sono trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o d'importazione sono accompagnati, fino al momento della prima vendita, da un documento redatto dal trasportatore;

e)

i responsabili dei locali o dei veicoli di trasporto accettano la presenza di ispettori e collaborano con loro;

f)

qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti.

L'acquirente di prodotti della pesca che non sono successivamente commercializzati bensì utilizzati esclusivamente per il consumo privato è esonerato dal rispetto dei requisiti del presente paragrafo.

3.   Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Dette modalità possono prevedere, in particolare, obblighi in materia di documentazione, registrazione, notifica e informazione per gli Stati membri, i comandanti e le eventuali altre persone fisiche e giuridiche impegnate in attività disciplinate dall'articolo 1.

Le suddette modalità possono inoltre prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le esenzioni siano giustificate dall'impatto trascurabile sulle risorse acquatiche vive o dall'onere sproporzionato che tali obblighi creerebbero rispetto all'importanza economica dell'attività.

Articolo 23

Competenze degli Stati membri

1.   Tranne qualora sia altrimenti specificato nella normativa comunitaria, gli Stati membri garantiscono l'efficacia dei controlli e delle ispezioni nonché l'esecuzione delle norme della politica comune della pesca.

2.   Gli Stati membri controllano le attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Essi controllano inoltre l'accesso alle acque e alle risorse e le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da navi comunitarie battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini. Essi sono responsabili dell'invio di osservatori a bordo dei pescherecci e dell'adozione delle decisioni appropriate, compreso il divieto di attività di pesca.

3.   Gli Stati membri adottano le misure, mettono a disposizione le risorse finanziarie e umane e creano la struttura tecnico-amministrativa necessarie per garantire l'efficacia delle attività di controllo, d'ispezione e di esecuzione, ricorrendo anche ai sistemi di controllo via satellite. Il Consiglio decide nel 2004 sull'obbligo di istituire un sistema di telerilevamento. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, realizzano progetti pilota anteriormente al 1o giugno 2004. In ogni Stato membro vi è un'unica autorità competente che coordina la raccolta e la verifica dei dati sulle attività di pesca, e che trasmette questi dati alla Commissione e collabora con essa.

4.   La Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, procede ad una detrazione delle possibilità di pesca future di tale Stato membro.

Se, come conseguenza diretta del superamento da parte di uno Stato membro delle possibilità di pesca ad esso assegnate, un altro Stato membro non ha potuto esaurire le proprie possibilità di pesca, possibilità di pesca equivalenti a quelle detratte conformemente al primo comma possono essere ridistribuite integralmente o in parte a detto Stato membro. La ridistribuzione è decisa tenendo conto dell'interesse di preservare le risorse e dell'interesse del risarcimento dei due Stati membri interessati.

Le decisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

5.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, anche per quanto riguarda la designazione da parte degli Stati membri dell'autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e le regole in materia di invio, responsabilità, compiti e costo degli osservatori.

Articolo 24

Ispezione e misure di esecuzione

Gli Stati membri adottano le misure di ispezione e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca nel proprio territorio o nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Essi adottano inoltre le misure di esecuzione per quanto riguarda le attività di pesca esercitate al di fuori delle acque comunitarie da pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e dai propri cittadini.

Queste misure comprendono:

a)

controlli sul posto e ispezioni sui pescherecci, nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca;

b)

avvistamenti dei pescherecci;

c)

indagini e procedure giudiziarie per perseguire le infrazioni e relative sanzioni conformemente all'articolo 25;

d)

misure di prevenzione conformemente all'articolo 25, paragrafo 5;

e)

fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, misure atte a prevenire il coinvolgimento dei propri cittadini in attività di pesca che non rispettano le misure di conservazione e gestione applicabili.

Le misure adottate sono adeguatamente documentate. Esse sono effettive, dissuasive e proporzionali.

Le modalità d'applicazione del presente articolo, compresa un'analisi comparativa, possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 25

Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni

1.   In caso di inosservanza delle norme della politica comune della pesca gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di procedure amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili.

2.   Le procedure avviate ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo.

3.   Le sanzioni derivanti dalle procedure di cui al paragrafo 2 possono comprendere, in particolare, a seconda della gravità dell'infrazione:

a)

pene pecuniarie;

b)

il sequestro di attrezzi e catture vietati;

c)

il sequestro della nave;

d)

l'immobilizzazione temporanea della nave;

e)

la sospensione della licenza;

f)

il ritiro della licenza.

4.   Fermi restando gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il Consiglio stabilisce, in base all'elenco riportato nel paragrafo 3, una serie di misure che gli Stati membri debbono applicare alle violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999. La serie di misure lascia impregiudicata la scelta degli Stati membri di attuare tali misure mediante l'avvio di procedure amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, come previsto dal paragrafo 1.

5.   Gli Stati membri prendono misure immediate per impedire a navi o persone fisiche o giuridiche colte in flagrante delicto mentre perpetravano gravi violazioni, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999, di continuare a commettere tali violazioni.

Articolo 26

Competenze della Commissione

1.   Fatte salve le competenze attribuitele dal trattato, la Commissione valuta e controlla l'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri, agevolando il coordinamento e la cooperazione tra questi.

2.   Ove sussista la prova dell'inosservanza delle norme della politica comune della pesca in materia di conservazione, di controllo, di ispezione o di esecuzione e del fatto che ciò potrebbe rappresentare una minaccia grave per la conservazione delle risorse acquatiche vive o all'efficacia del sistema comunitario di controllo e di esecuzione tali da richiedere un intervento urgente, la Commissione informa per iscritto lo Stato membro interessato dell'esito degli accertamenti e stabilisce un termine di almeno quindici giorni lavorativi perché questo possa dimostrare che le norme sono rispettate e formulare le proprie osservazioni. La Commissione tiene conto delle osservazioni degli Stati membri nelle eventuali misure prese a norma del paragrafo 3.

3.   Ove sussista la prova dell'esistenza di un rischio che le attività di pesca esercitate in una determinata zona geografica possano comportare una minaccia grave per la conservazione delle risorse acquatiche vive, la Commissione può adottare misure preventive.

Tali misure sono proporzionate al rischio rappresentato da una minaccia grave per la conservazione delle risorse acquatiche vive.

Esse non superano le tre settimane. Possono essere prorogate fino ad un periodo massimo di sei mesi, nella misura necessaria per la conservazione delle risorse acquatiche vive, con decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Le misure sono revocate non appena la Commissione accerta che non esiste più alcun rischio.

4.   Qualora si ritenga che il contingente o la quota assegnata o disponibile per uno Stato membro siano esauriti, la Commissione può, sulla base delle informazioni disponibili, sospendere immediatamente le attività di pesca.

5.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, la Commissione controlla le attività di pesca nelle acque comunitarie esercitate da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, se tali controlli sono previsti dalla normativa comunitaria. A tal fine la Commissione e gli Stati membri interessati cooperano tra di loro e coordinano le proprie azioni.

6.   Le modalità d'applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 27

Valutazione e controllo da parte della Commissione

1.   Ai fini della valutazione e del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri, la Commissione può, di propria iniziativa e con i propri mezzi, avviare ed eseguire azioni di audit, indagini, verifiche ed ispezioni sull'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri. Essa può verificare in particolare:

a)

l'attuazione e l'applicazione di queste norme da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;

b)

la conformità alle norme delle procedure amministrative nazionali, nonché delle attività di ispezione e sorveglianza;

c)

l'esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;

d)

le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo e di esecuzione.

A tal fine la Commissione può eseguire ispezioni sulle navi e nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca ed ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti necessari per l'esercizio delle sue competenze. Le ispezioni della Commissione intraprese di propria iniziativa e senza l'assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato si svolgono soltanto sui pescherecci e nei luoghi di primo sbarco o di prime vendite e si limitano alle zone o agli stock oggetto di un programma di controllo specifico deciso a norma dell'articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Gli ispettori della Commissione esibiscono un'autorizzazione scritta in cui sono indicate le loro identità e qualifica. Gli ispettori della Commissione non sono investiti di poteri maggiori da quelli degli ispettori nazionali e non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge; in particolare, un'ispezione della Commissione senza l'assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato non può aver luogo in caso di opposizione della parte ispezionata.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria per l'espletamento di questi compiti.

2.   I rapporti d'ispezione sono messi a disposizione dello Stato membro interessato.

La Commissione dà allo Stato membro interessato la possibilità di formulare osservazioni sulle conclusioni del rapporto, nel rispetto delle disposizioni comunitarie sulla protezione dei dati di carattere personale.

Quando la Commissione svolge un'ispezione di propria iniziativa, senza essere accompagnata dagli ispettori nazionali dello Stato membro interessato, essa ne informa lo Stato membro entro un giorno dal termine dell'ispezione e mette a disposizione dello stesso, entro un mese, un rapporto d'ispezione.

Gli Stati membri non hanno l'obbligo di procedere contro le persone sulla base dell'esito degli accertamenti del suddetto rapporto d'ispezione.

3.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

4.   La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle azioni di cui al paragrafo 1 e sull'applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri sono informati ogni anno del numero delle ispezioni di cui al paragrafo 1 svolte dalla Commissione in ogni Stato membro, suddivise per tipo di ispezione.

Articolo 28

Cooperazione e coordinamento

1.   Gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. A tal fine essi forniscono agli altri Stati membri e ai paesi terzi l'assistenza necessaria per garantire l'osservanza di tali norme.

2.   Per quanto riguarda il controllo e l'ispezione delle attività di pesca transfrontaliere, gli Stati membri provvedono a coordinare le iniziative previste dal presente capitolo. A tal fine essi procedono allo scambio di ispettori.

3.   Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro costiero, gli Stati membri sono autorizzati a ispezionare i pescherecci comunitari battenti la loro bandiera in tutte le acque comunitarie al di fuori delle acque poste sotto la sovranità di un altro Stato membro.

Conformemente alle norme della politica comune della pesca relative alle attività di pesca, gli Stati membri sono altresì autorizzati a procedere a ispezioni sui pescherecci, in tutte le acque comunitarie al di fuori della loro sovranità soltanto:

a)

previa autorizzazione dello Stato membro costiero interessato oppure

b)

laddove sia stato adottato un programma di controllo specifico, conformemente all'articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Gli Stati membri sono autorizzati a ispezionare nelle acque internazionali i pescherecci comunitari che battono bandiera di un altro Stato membro.

Nei casi non previsti nel presente paragrafo, gli Stati membri possono autorizzare gli altri Stati membri a procedere a ispezioni conformemente alle norme della politica comune della pesca.

4.   In base ai nominativi trasmessi dagli Stati membri la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, un elenco degli ispettori, nonché delle navi, degli aeromobili di ispezione e degli altri mezzi di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni a norma del presente capitolo nelle acque comunitarie e sui pescherecci comunitari.

5.   I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori comunitari o da ispettori di un altro Stato membro o da ispettori della Commissione costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri.

6.   Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

I paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano solo dopo che sono state stabilite le modalità d'applicazione.

CAPITOLO VI

PROCEDURE DECISIONALI E CONSULTAZIONE

Articolo 29

Procedura decisionale

Salvo qualora il presente regolamento disponga altrimenti, il Consiglio decide secondo la la procedura di cui all'articolo 37 del trattato.

Articolo 30

Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 20 giorni lavorativi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 60 giorni lavorativi.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 31

Consigli consultivi regionali

1.   Sono istituiti consigli consultivi regionali, con il compito di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ed in particolare di fornire consulenza alla Commissione su aspetti della gestione della pesca in alcune zone marittime o zone di pesca.

2.   I consigli consultivi regionali sono composti principalmente di pescatori e altri rappresentanti di interessi su cui incide la politica comune della pesca, quali i rappresentanti dei settori della pesca e dell'acquacoltura e di gruppi di difesa dell'ambiente e dei consumatori e di esperti scientifici di tutti gli Stati membri che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata.

3.   I rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata hanno il diritto di partecipare ai consigli consultivi regionali in qualità di membri o osservatori. La Commissione può essere presente alle loro riunioni.

4.   La Commissione può consultare i consigli consultivi regionali sulle proposte relative alle misure, quali i piani di ricostituzione o gestione pluriennali, da adottare in base all'articolo 37 del trattato che essa intende presentare e che riguardano in particolare [...] le attività di pesca della zona interessata. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Queste consultazioni lasciano impregiudicata la facoltà di consultare il CSTEP e il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

5.   I consigli consultivi regionali possono:

a)

presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, raccomandazioni e suggerimenti su aspetti relativi alla gestione della pesca;

b)

informare la Commissione o lo Stato membro interessato in merito ai problemi di attuazione delle norme comunitarie e presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti per affrontare tali problemi;

c)

svolgere qualsiasi altra attività necessaria per l'espletamento delle loro funzioni.

I consigli consultivi regionali informano della loro attività il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 32

Procedura per la creazione dei consigli consultivi regionali

Il Consiglio decide in merito alla creazione di un consiglio consultivo regionale. Ogni consiglio consultivo regionale è competente per le zone marittime poste sotto la giurisdizione di almeno due Stati membri. Il consiglio consultivo regionale adotta il suo regolamento interno.

Articolo 33

Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca

1.   È istituito un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Il CSTEP è consultato, a intervalli regolari, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici.

2.   Nel presentare le proposte relative alla gestione della pesca nell'ambito del presente regolamento la Commissione tiene conto del parere del CSTEP.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Abrogazione

1.   I regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CEE) n. 101/76 sono abrogati.

2.   I riferimenti alle disposizioni dei regolamenti abrogati di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 35

Riesame

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento della politica comune della pesca con riguardo ai capitoli II e III entro la fine del 2012.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL


(1)  GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 284.

(2)  Parere reso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

(4)  GU C 105 del 7.5.1981, pag. 1.

(5)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).

(6)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 5.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 20 del 28.1.1976, pag. 19.

(9)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(10)  GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93.

(11)  GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2002/70/CE (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77).

(12)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 179/2002 (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 25).

(13)  GU L 55 del 24.2.2001, pag. 3.


ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2

1.   ACQUE COSTIERE DEL REGNO UNITO

A.   ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1.

Berwick-upon-Tweed east

Coquet Island east

Aringa

Illimitato

2.

Flamborough Head east

Spurn Head east

Aringa

Illimitato

3.

Lowestoft east

Lymle Regis south

Tutte le specie

Illimitato

4.

Lyme Regis south

Eddystone south

Demersali

Illimitato

5.

Eddystone south

Lingships south-west

Demersali

Illimitato

Cappasanta

Illimitato

Astici

Illimitato

Aragoste

Illimitato

6.

Longships south-west

Hartland Point north-west

Demersali

Illimitato

Aragoste

Illimitato

Astici

Illimitato

7.

Da Hartland Point fino ad una linea tracciata dal nord di Lundy Island

Demersali

Illimitato

8.

Da una linea tracciata da Lundy Island verso ovest fino a Cardigan Harbour

Tutte le specie

Illimitato

9.

Point Lynas North

Morecambe Light Vessel east

Tutte le specie

Illimitato

10.

County Down

Demersali

Illimitato

11.

New Island north-east

Sanda Island south-west

Tutte le specie

Illimitato

12.

Port Stewart north

Barra Head west

Tutte le specie

Illimitato

13.

Latitudine 57° 40' N

Butt of Lewis west

Tutte le specie,

crostacei e molluschi esclusi

Illimitato

14.

St Kilda, Flannan Islands

Tutte le specie

Illimitato

15.

Ad ovest della linea che unisce il faro di Butt of Lewis al punto 59° 30' N-5° 45' O

Tutte le specie

Illimitato

B.   ACCESSO PER L'IRLANDA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1.

Point Lynas north

Mull of Galloway south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

2.

Mull of Oa west

Barra Head west

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

C.   ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1.

Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumbrugh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan

Aringa

Illimitato

2.

Berwick-upon-Tweed east Whitby High lighthouse east

Aringa

Illimitato

3.

North Foreland lighthouse east Dungeness new lighthouse south

Aringa

Illimitato

4.

Zona interna a St Kilda

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

5.

Butt of Lewis lighthouse west fino alla linea che congiunge il faro di Butt of Lewis col punto 59° 30' N-5° 45' O

Aringa

Illimitato

6.

Zona interna a Nord Rona e a Sulisker (Sulasgeir)

Aringa

Illimitato

D.   ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1.

Ad est delle Shetland e Fair Isle entro le linee tracciate verso sud-est dal faro di Sumburgh Head, verso nord-est dal faro di Skroo e verso sud-ovest dal faro di Skadan

Aringa

Illimitato

2.

Berwick upon Tweed east Flamborough Head east

Aringa

Illimitato

3.

North Foreland east Dungeness new lighthouse south

Aringa

Illimitato

E.   ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Regno Unito (6-12 miglia nautiche)

1.

Berwick upon Tweed east

Coquer Island east

Aringa

Illimitato

2.

Cromer north

North Foreland east

Demersali

Illimitato

3.

North Foreland east

Dungeness new lighthouse south

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

4.

Dungeness new lighthouse south Selsey Bill south

Demersali

Illimitato

5.

Straight Point south-east South Bishop north-west

Demersali

Illimitato

2.   ACQUE COSTIERE DELL'IRLANDA

A.   ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1.

Erris Head north-west

Sybil Point west

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

2.

Mizen Head south

Stags south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

Sgombro

Illimitato

3.

Stags south

Cork south

Demersali

Illimitato

Scampi

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

4.

Cork south Carnsore Point south

Tutte le specie

Illimitato

5.

Carnsore Point south Haulbowline south-east

Tutte le specie,

crostacei e molluschi esclusi

Illimitato

B.   ACCESSO PER IL REGNO UNITO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1.

Mine Head south'

Hook Point

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

2.

Hook Point

Carlingford Lough

Demersali

Illimitato

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Scampi

Illimitato

Cappasanta

Illimitato

C.   ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1.

Stags south

Carnsore Point south

Aringa

Illimitato

Sgombro

Illimitato

D.   ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1.

Old Head of Kinsale south

Carnsore Point south

Aringa

Illimitato

2.

Cork south

Carnsore Point south

Sgombro

Illimitato

E.   ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)

1.

Cork south

Carnsore Point south

Demersali

Illimitato

2.

Wicklow Head east

Carlingford Lough south-east

Demersali

Illimitato

3.   ACQUE COSTIERE DEL BELGIO

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

3-12 miglia nautiche

Paesi Bassi

Tutte le specie

Illimitato

Francia

Aringa

Illimitato

4.   ACQUE COSTIERE DELLA DANIMARCA

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm)

(6-12 miglia nautiche)

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Gamberi

Illimitato

Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk

Paesi Bassi

Pesce piatto

Illimitato

Pesce rotondo

Illimitato

Blåvands Huk fino a Bovbjerk

Belgio

Merluzzo bianco

Illimitato, solo giugno e luglio

Eglefino

Illimitato, solo giugno e luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Paesi Bassi

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Thyborøron fino a Hanstholm

Belgio

Merlano

Illimitato, solo giugno e luglio

Passera di mare

Illimitato, solo giugno e luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Spratto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Merluzzo carbonaro

Illimitato

Eglefino

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

Merlano

Illimitato

Paesi Bassi

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Skagerrak

(Hanstholm fino a Skagen)

(4-12 miglia nautiche)

Belgio

Passera di mare

Illimitato, solo giugno e luglio

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Spratto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Merluzzo carbonaro

Illimitato

Eglefino

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Aringa

Illimitato

Merlano

Illimitato

Paesi Bassi

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Sogliola

Illimitato

Kattegat

(3-12 miglia)

Germania

Merluzzo bianco

Illimitato

Pesce piatto

Illimitato

Scampi

Illimitato

Aringa

Illimitato

Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnaes

Germania

Spratto

Illimitato

Mare Baltico

(inclusi Belts, Sound, Bornholm) 3-12 miglia nautiche

Germania

Pesce piatto

Illimitato

Merluzzo bianco

Illimitato

Aringa

Illimitato

Spratto

Illimitato

Anguilla

Illimitato

Salmone

Illimitato

Merlano

Illimitato

Sgombro

Illimitato

Skagerrak

(4-12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

Kattegat

(3 (1)-12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

Mare Baltico

(3-12 miglia)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

5.   ACQUE COSTIERE DELLA GERMANIA

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa del Mare del Nord

(3-12 miglia nautiche)

tutta la costa

Danimarca

Demersali

Illimitato

Spratto

Illimitato

Cicerello

Illimitato

Paesi Bassi

Demersali

Illimitato

Gamberi

Illimitato

Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N

Danimarca

Gamberi

Illimitato

Zona intorno a Helgoland

Regno Unito

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Costa del Mar Baltico

(3-12 miglia)

Danimarca

Merluzzo bianco

Illimitato

Passera di mare

Illimitato

Aringa

Illimitato

Spratto

Illimitato

Anguilla

Illimitato

Merlano

Illimitato

Sgombro

Illimitato

6.   ACQUE COSTIERE DELLA FRANCIA E DEI DIPARTIMENTI D'OLTREMARE

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Belgio/Francia ad est del dipartimento della Manica (Estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)

Belgio

Demersali

Illimitato

Cappasanta

Illimitato

Paesi Bassi

Tutte le specie

Illimitato

Dunkerque (2° 20' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10' E)

Germania

Aringa

Illimitato solo da ottobre a dicembre

Frontiera Belgio/Francia fino a Cap d'Alprech ovest (50° 42' 30" N — 1° 33' 30" E)

Regno Unito

Tutte le specie

Illimitato

Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N

Spagna

Acciughe

Pesca specializzata, illimitato solo dal 1o marzo al 30 giugno,

Pesca con esca viva, solo dal 1o luglio al 31 ottobre,

Sardine

Illimitato solo dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 1o luglio al 31 dicembre,

Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Spagna/Capo Leucate

Spagna

Tutte le specie

Illimitato

7.   ACQUE COSTIERE DELLA SPAGNA

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)

Francia

Pelagiche

Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)

Frontiera Francia/Capo Creus

Francia

Tutte le specie

Illimitato

8.   ACQUE COSTIERE DEI PAESI BASSI

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

(3-12 miglia nautiche) Tutta la costa

Belgio

Tutte le specie

Illimitato

Danimarca

Demersali

Illimitato

Spratto

Illimitato

Cicerello

Illimitato

Suro

Illimitato

Germania

Merluzzo bianco

Illimitato

Gamberi

Illimitato

(6-12 miglia nautiche) Tutta la costa

Francia

Tutte le specie

Illimitato

Punta sud di Texel, od ovest fino alla frontiera Paesi Bassi/Germania

Regno Unito

Demersali

Illimitato

9.   ACQUE COSTIERE DELLA FINLANDIA

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Mare Baltico (4-12 miglia) (2)

Svezia

Tutte le specie

Illimitato

10.   ACQUE COSTIERE DELLA SVEZIA

Zona geografica

Stato membro

Specie

Volume o caratteristiche particolari

Skagerrak (4-12 miglia nautiche)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Kattegat (3 (3)-12 miglia)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Mare Baltico (4-12 miglia)

Danimarca

Tutte le specie

Illimitato

Finlandia

Tutte le specie

Illimitato


(1)  Misurate dalla linea costiera.

(2)  3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

(3)  Misurate dalla linea costiera.


ALLEGATO II

SHETLAND BOX

A.   Delimitazione geografica

Dal punto situato sulla costa ovest della Scozia alla latitudine da 58° 30' N a 59° 30' N- 6° 15' O

Da 59° 30' N — 5° 45' O, a 59° 30' N — 3° 45' O,

Da 59° 30' N — 5° 45' O, a 59° 30' N — 3° 45' O,

seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Orcadi

Da 59° 30' N — 5° 45' O, a 59° 30' N — 3° 45' O,

Da 61° 00' N — 3° 00' O a 61° 00' N — 0° 00' O

seguendo la linea delle 12 miglia nautiche a nord delle Shetland

Da 61° 00' N — 0° 00' O a 59° 30' N — 0° 00' O,

Da 59° 30' N — 0° 00' O a 59° 30' N — 1° 00' O,

Da 59° 30' N — 1° 00' O a 59° 00' N — 1° 00' O,

Da 59° 00' N — 1° 00' O a 59° 00' N — 2° 00' O,

Da 59° 00' N — 2° 00' O a 58° 30' N — 2° 00' O,

Da 58° 30' N — 2° 00' O a 58° 30' N — 3° 00' O,

Da 58° 30' N —3° 00' O alla costa orientale della Scozia alla latitudine 58° 30' N.

B.   Sforzo di pesca autorizzato

Numero massimo di navi aventi lunghezza tra perpendicolari superiore o pari a 26 m autorizzate a pescare specie demersali, eccettuati busbana norvegese e melù:

Stato membro

Numero di navi da pesca autorizzata

Francia

52

Regno Unito

62

Germania

12

Belgio

2