32002R2368

Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

Gazzetta ufficiale n. L 358 del 31/12/2002 pag. 0028 - 0048


Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio

del 20 dicembre 2002

relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro i movimenti ribelli della Sierra Leone e dell'Angola e contro il governo della Liberia, che vietano, a determinate condizioni, di importare diamanti grezzi dalla Liberia, dall'Angola e dalla Sierra Leone, non sono riuscite a fermare il flusso di diamanti insanguinati verso commercio legittimo o ad arrestare i conflitti.

(2) Il Consiglio europeo di Göteborg del giugno 2001 ha approvato un programma per la prevenzione dei conflitti violenti in cui si afferma, tra l'altro, che gli Stati membri e la Commissione affronteranno il problema del commercio illegale di beni preziosi, tra l'altro cercando il modo per spezzare il legame tra diamanti grezzi e conflitti violenti e attraverso il sostegno al processo di Kimberley.

(3) Il regolamento (CE) n. 303/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone(1), vieta, in determinate condizioni, l'importazione di diamanti grezzi nella Comunità.

(4) È necessario integrare le misure esistenti con controlli efficaci del commercio internazionale di diamanti grezzi per impedire che il commercio dei diamanti insanguinati contribuisca al finanziamento dei movimenti ribelli o dei loro alleati, che mirano a indebolire i governi legittimi. Controlli efficaci contribuiranno a preservare la pace e la sicurezza internazionali e tuteleranno inoltre i redditi derivanti dalle esportazioni di diamanti grezzi, indispensabili per lo sviluppo dei paesi produttori africani.

(5) I negoziati del processo di Kimberley, a cui la Comunità partecipa insieme ai paesi interessati alla produzione e al commercio, che rappresentano in pratica la quasi totalità del commercio internazionale di diamanti grezzi, all'industria dei diamanti e a rappresentanti della società civile, sono stati avviati per sviluppare un efficace sistema di controllo e hanno portato all'introduzione di un sistema di certificazione.

(6) Tutti i partecipanti hanno accettato i risultati dei negoziati come base per l'attuazione di misure nell'ambito delle rispettive competenze.

(7) Nella risoluzione 56/263 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha accolto con favore il sistema di certificazione elaborato nell'ambito del processo di Kimberley e ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'iniziativa.

(8) L'attuazione del sistema di certificazione richiede che le importazioni e le esportazioni di diamanti grezzi nel o dal territorio della Comunità siano soggette a detto sistema, incluso il rilascio dei pertinenti certificati da parte dei partecipanti.

(9) Ciascuno Stato membro può designare l'autorità o le autorità responsabili dell'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento all'interno del proprio territorio e può limitarne il numero.

(10) La validità dei certificati che accompagnano i diamanti grezzi importati dovrebbe essere adeguatamente verificata dalle autorità competenti della Comunità.

(11) La conformità al presente regolamento non dovrebbe essere considerata equivalente né costituire un'alternativa all'osservanza di altri eventuali requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

(12) Per garantire maggiore efficacia al sistema di certificazione, occorre impedire le elusioni o i tentativi di elusione del medesimo. Analogamente, i fornitori di servizi sussidiari o direttamente collegati dovrebbero vigilare con la dovuta diligenza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

(13) I certificati di esportazione per i diamanti grezzi dovrebbero essere rilasciati e convalidati soltanto se esistono prove inconfutabili che i diamanti sono stati importati sulla scorta di un certificato.

(14) In determinate circostanze, l'autorità competente del paese d'importazione partecipante dovrebbe confermare a quella del paese d'esportazione partecipante l'avvenuta importazione delle spedizioni di diamanti grezzi.

(15) Le prove inconfutabili richieste potrebbero essere fornite più facilmente grazie a un sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria del tipo proposto dai rappresentanti dell'industria dei diamanti grezzi partecipanti al processo di Kimberley.

(16) Dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire l'esportazione dei diamanti grezzi importati prima dell'applicabilità dei controlli specifici in materia di importazioni previsti dal presente regolamento.

(17) Ciascuno Stato membro dovrebbe fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento.

(18) Le disposizioni del presente regolamento relative all'importazione e all'esportazione di diamanti grezzi non dovrebbero applicarsi ai diamanti grezzi che transitano nella Comunità per essere esportati in un altro paese partecipante.

(19) Ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione, la Comunità europea dovrebbe partecipare al sistema di certificazione del processo di Kimberley. Alle riunioni dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley la Comunità europea dovrebbe essere rappresentata dalla Commissione europea.

(20) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2).

(21) Bisognerebbe creare un forum per consentire alla Commissione e agli Stati membri di esaminare le questioni relative all'applicazione del presente regolamento.

(22) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione, ma le disposizioni sui controlli in materia d'importazione e d'esportazione dovrebbero essere sospese fino alla data concordata nell'ambito del processo di Kimberley per la contemporanea attuazione dei controlli da parte di tutti i partecipanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di certificazione e di controlli all'importazione e all'esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

Ai fini del sistema di certificazione, la Comunità è considerata un'entità unica senza frontiere interne.

Il regolamento non pregiudica né sostituisce le disposizioni in vigore relative alle formalità e ai controlli doganali.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "processo di Kimberley": la sede in cui i partecipanti hanno elaborato un sistema di certificazione internazionale per i diamanti grezzi;

b) "sistema di certificazione del processo di Kimberley" (qui di seguito denominato "sistema di certificazione PK"): il sistema di certificazione internazionale negoziato dal processo di Kimberley quale indicato nell'allegato I;

c) "partecipante": un partecipante al sistema di certificazione PK di cui all'allegato II;

d) "certificato": un documento debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità competente di un partecipante, che attesta la conformità di una spedizione di diamanti grezzi con i requisiti del sistema di certificazione PK;

e) "autorità competente": l'autorità designata da un partecipante per rilasciare, convalidare o verificare un certificato;

f) "autorità comunitaria": l'autorità competente designata da uno Stato membro e indicata nell'allegato III;

g) "certificato comunitario": un certificato corrispondente al modello di cui all'allegato IV e rilasciato da un'autorità comunitaria;

h) "diamanti insanguinati": i diamanti grezzi definiti nel sistema di certificazione PK;

i) "diamanti grezzi": diamanti non lavorati o semplicemente tagliati, sfaldati o sbozzati e classificabili ai codici ex 7102 10, 7102 21 e 7102 31 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in appresso "codice SA");

j) "importazione": l'ingresso materiale o l'introduzione di un bene in una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;

k) "esportazione": l'uscita materiale o il ritiro di un bene da una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;

l) "spedizione": una o più partite;

m) "partita": uno o più diamanti imballati insieme;

n) "partita di origine mista": una partita che contiene diamanti grezzi provenienti da due o più paesi d'origine;

o) "territorio della Comunità": il territorio degli Stati membri in cui è applicabile il trattato alle condizioni stabilite dal medesimo;

p) "stock certificato": uno stock di diamanti grezzi al quale si applica il presente regolamento e di cui uno Stato membro abbia efficacemente controllato ubicazione, volume, valore e eventuali modifiche;

q) "transito doganale": transito nell'accezione degli articoli da 91 a 97 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(3).

CAPITOLO II REGIME D'IMPORTAZIONE

Articolo 3

L'importazione di diamanti grezzi nella Comunità è consentita soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i diamanti grezzi sono corredati di un certificato convalidato dall'autorità competente di un partecipante;

b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti dal partecipante in questione al momento dell'esportazione sono integri;

c) il certificato identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

Articolo 4

1. I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e appena possibile alla verifica di un'autorità comunitaria dello Stato membro di importazione o di destinazione, così come indicato nei documenti di accompagnamento.

2. Nel caso in cui i diamanti grezzi sono importati in uno Stato membro sprovvisto di un'autorità comunitaria, essi sono presentanti all'autorità comunitaria competente dello Stato membro di destinazione. Qualora né lo Stato membro di importazione né quello di destinazione siano provvisti di un'autorità comunitaria, i diamanti sono presentati all'autorità comunitaria competente di un altro Stato membro.

3. Lo Stato membro d'importazione dei diamanti grezzi ne garantisce la presentazione all'autorità comunitaria competente di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine può essere concesso il transito doganale. In tal caso, la verifica prevista dal presente articolo è sospesa fino all'arrivo dei diamanti presso l'autorità comunitaria competente.

4. L'importatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.

5. Per verificare che la merce conservata in un contenitore corrisponda ai dati riportati sul corrispondente certificato, l'autorità comunitaria opta per uno dei seguenti metodi:

a) apertura di ciascun contenitore ai fini della suddetta verifica; oppure

b) identificazione dei contenitori da aprire ai fini della suddetta verifica sulla base di un'analisi dei rischi o altro sistema equivalente che tenga debitamente conto delle spedizioni di diamanti grezzi.

6. L'autorità comunitaria completa la verifica senza indugio.

Articolo 5

1. Se l'autorità comunitaria stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 3:

a) sono soddisfatte, essa convalida il certificato originale e trasmette all'importatore una copia autenticata non falsificabile del certificato convalidato. Tale procedura di convalida è espletata entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione del certificato;

b) non sono soddisfatte, trattiene la spedizione.

2. Se l'autorità comunitaria accerta che il mancato rispetto delle condizioni non è consapevole o intenzionale ovvero è da ascrivere a un'altra autorità che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni, essa può procedere alla convalida e svincolare la spedizione, dopo che sono state prese le necessarie misure correttive per assicurare il rispetto delle condizioni.

3. Entro il termine di un mese, l'autorità comunitaria notifica eventuali inosservanze delle condizioni alla Commissione e all'autorità competente del paese partecipante che si presume abbia rilasciato o convalidato il certificato della spedizione in questione.

Articolo 6

1. Fino alla data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3, uno Stato membro può certificare stock di diamanti grezzi importati o presenti nel territorio della Comunità anteriormente alla suddetta data. Dopo tale data, i diamanti grezzi di stock certificati sono considerati conformi alle condizioni previste all'articolo 3.

2. In tutti gli altri casi, l'autorità comunitaria può rilasciare una convalida attestante che essa considera i diamanti grezzi in questione conformi alle condizioni previste all'articolo 3 se ha accertato che, a partire dalla suddetta data, essi erano legalmente presenti nella Comunità.

Articolo 7

In deroga alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, l'autorità comunitaria può autorizzare l'importazione di diamanti grezzi se l'importatore fornisce prove inconfutabili che i diamanti in questione erano destinati all'importazione nella Comunità e sono stati esportati al massimo 5 giorni prima della data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

In tali casi, l'autorità comunitaria in questione rilascia all'importatore una convalida di importazione legale attestante che i diamanti in causa sono da considerarsi conformi alle condizioni previste all'articolo 3.

Articolo 8

1. La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma all'autorità competente del paese d'esportazione partecipante che ha convalidato il certificato dell'avvenuta importazione nel territorio della Comunità.

2. In base a queste consultazioni la Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli orientamenti per la compilazione di detta conferma.

Articolo 9

La Commissione fornisce a tutte le autorità comunitarie i modelli autenticati dei certificati dei partecipanti, i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle autorità che rilasciano e/o convalidano i certificati nei paesi partecipanti, i modelli autenticati dei timbri e delle firme che comprovano il rilascio o la convalida legittimi di un certificato, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione ai certificati.

Articolo 10

1. Le autorità comunitarie trasmettono mensilmente alla Commissione una relazione su tutti i certificati sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 4.

Nella relazione sono riportati per ciascun certificato almeno:

a) il numero di certificato unico;

b) il nome dell'autorità che lo ha rilasciato e convalidato;

c) la data di rilascio e di convalida;

d) la data di scadenza della validità;

e) il paese di provenienza;

f) il paese di origine, se noto;

g) il codice o i codici SA;

h) il peso in carati;

i) il valore;

j) l'autorità comunitaria responsabile per la verifica;

k) la data della verifica.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può decidere la struttura della relazione per agevolare il monitoraggio del funzionamento del sistema di certificazione.

2. L'autorità comunitaria conserva per almeno tre anni gli originali dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 3, lettera a), sottoposti a verifica. Essa garantisce alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l'accesso ai certificati originali, soprattutto per risolvere questioni sollevate nel quadro del sistema di certificazione PK.

CAPITOLO III REGIME DI ESPORTAZIONE

Articolo 11

L'esportazione di diamanti grezzi dalla Comunità è consentita soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) i diamanti grezzi sono corredati di un corrispondente certificato comunitario rilasciato e convalidato da un'autorità comunitaria;

b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione sigillati in conformità dell'articolo 12.

Articolo 12

1. L'autorità comunitaria può rilasciare un certificato comunitario ad un esportatore qualora abbia accertato che:

a) l'esportatore ha dimostrato in modo inconfutabile che i diamanti grezzi per la cui esportazione si richiede il certificato sono stati importati legalmente in conformità delle disposizioni dell'articolo 3;

b) le altre informazioni richieste sul certificato sono corrette;

c) i diamanti grezzi sono effettivamente destinati al territorio di un paese partecipante; e

d) i diamanti grezzi sono trasportati in un contenitore a prova di manomissione.

2. L'autorità comunitaria convalida il certificato comunitario soltanto dopo aver verificato che la merce conservata nel contenitore corrisponda ai dati riportati sul corrispondente certificato e che il contenitore a prova di manomissione contenente i diamanti grezzi sia stato successivamente sigillato sotto la responsabilità di tale autorità.

3. Per verificare che la merce conservata in un contenitore corrisponda ai dati riportati sul certificato l'autorità comunitaria opta per uno dei seguenti metodi:

a) verifica la merce dei singoli contenitori; o

b) identifica i contenitori la cui merce sarà verificata sulla base di un'analisi dei rischi o altro sistema equivalente che tenga debitamente conto delle spedizioni di diamanti grezzi.

4. L'autorità comunitaria consegna all'esportatore una copia autenticata non falsificabile del certificato comunitario convalidato. L'esportatore conserva ogni copia accessibile per un periodo di almeno tre anni.

5. Il certificato comunitario è valido ai fini dell'esportazione per un periodo non superiore a due mesi dalla data del rilascio. Qualora i diamanti grezzi non siano esportati entro tale periodo, il certificato comunitario è rinviato all'autorità comunitaria di rilascio.

Articolo 13

Se l'esportatore è membro di un'organizzazione che si occupa di commercio di diamanti elencata nell'allegato V, l'autorità comunitaria può accettare, come prova inconfutabile dell'importazione legittima nella Comunità, un'apposita dichiarazione firmata dall'esportatore. Nella dichiarazione figurano almeno le informazioni richieste all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per le fatture.

Articolo 14

1. Se l'autorità comunitaria accerta che una spedizione di diamanti grezzi per la quale si richiede un certificato comunitario non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 11, 12 o 13, tale autorità trattiene la spedizione.

2. Se l'autorità comunitaria constata che il mancato rispetto delle condizioni non è consapevole o intenzionale ovvero è da ascrivere ad un'altra autorità che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni, essa può svincolare la spedizione e procedere al rilascio e alla convalida del certificato comunitario, dopo che sono state prese le necessarie misure correttive per assicurare il rispetto delle condizioni.

3. Entro il termine di un mese, l'autorità comunitaria notifica eventuali inosservanze delle condizioni alla Commissione e all'autorità competente del paese partecipante che si presume abbia rilasciato o convalidato il certificato della spedizione in questione.

Articolo 15

1. Le autorità comunitarie presentano alla Commissione una relazione mensile su tutti i certificati comunitari da esse rilasciati e convalidati.

Nella relazione sono riportati per ciascun certificato almeno:

a) il numero di certificato unico;

b) il nome dell'autorità che lo ha rilasciato e convalidato;

c) la data di rilascio e di convalida;

d) la data di scadenza della validità;

e) il paese di provenienza;

f) il paese di origine se noto;

g) il codice o i codici SA;

h) il peso in carati e il valore.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può decidere la struttura della relazione per agevolare il monitoraggio del funzionamento del sistema di certificazione.

2. Le autorità comunitarie conservano per almeno tre anni le copie autenticate di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e le informazioni ricevute da un esportatore per giustificare il rilascio e la convalida di un certificato comunitario.

Esse garantiscono alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l'accesso alle copie autenticate e alle informazioni suddette, soprattutto per risolvere questioni sollevate nel quadro del sistema di certificazione PK.

Articolo 16

1. La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma dell'avvenuta importazione di diamanti grezzi esportati dalla Comunità per cui l'autorità comunitaria ha convalidato il certificato.

2. In base a queste consultazioni la Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli orientamenti per la compilazione di detta conferma.

CAPITOLO IV AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INDUSTRIA

Articolo 17

1. Le organizzazioni dei commercianti di diamanti grezzi che, ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione PK, hanno istituito un sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria possono chiedere alla Commissione europea di essere inserite, direttamente o tramite l'autorità comunitaria appropriata, nell'elenco di cui all'allegato V.

2. All'atto della richiesta, l'organizzazione:

a) fornisce prove inconfutabili che sono stati adottati norme e regolamenti in virtù dei quali i suoi membri, che si occupano del commercio di diamanti grezzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, si impegnano al più tardi a decorrere dalla data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3:

i) a vendere soltanto diamanti acquistati da fonti legittime in conformità delle disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del sistema di certificazione del processo di Kimberley e a garantire per iscritto sulla fattura allegata a ciascuna vendita di diamanti grezzi che, in base alle informazioni in loro possesso e/o alle garanzie scritte del fornitore, i diamanti venduti non sono diamanti insanguinati;

ii) a allegare a ciascuna vendita di diamanti grezzi una fattura, contenente la summenzionata garanzia firmata, che consenta l'identificazione certa del venditore, dell'acquirente e delle loro sedi, che indichi la partita IVA del venditore, se del caso, la quantità/il peso, la natura delle merci vendute, il valore della transazione e la data di consegna;

iii) a non acquistare diamanti grezzi provenienti da fonti sospette o sconosciute e/o originari di paesi non partecipanti al sistema di certificazione PK;

iv) a non acquistare diamanti grezzi da fornitori a carico dei quali è stata dimostrata, a seguito di un processo giusto e giuridicamente vincolante, la violazione di norme e regolamenti governativi sul commercio dei diamanti insanguinati;

v) a non acquistare diamanti grezzi in o provenienti da determinate regioni, se un'autorità di governo o del sistema di certificazione PK ha riconosciuto in una circolare che in quelle regioni sono venduti o da quelle aree provengono diamanti insanguinati;

vi) a non acquistare, vendere o assistere terzi nell'acquisto o nella vendita di diamanti insanguinati in modo consapevole;

vii) ad assicurarsi che tutti i dipendenti che acquistano o vendono diamanti grezzi siano bene informati sulle misure commerciali e sui regolamenti governativi che limitano il commercio dei diamanti insanguinati;

viii) a creare e a conservare per almeno tre anni le registrazioni delle fatture ricevute dai fornitori e rilasciate ai clienti;

ix) a chiedere ad un revisore indipendente di certificare che dette registrazioni sono state effettuate e conservate accuratamente e che non sono state individuate transazioni non conformi agli impegni di cui ai punti da i) a viii) o che tutte le transazioni non conformi a detti impegni sono state debitamente notificate all'autorità comunitaria appropriata;

e

b) fornisce prove inconfutabili che sono stati adottati norme e regolamenti che la obbligano:

i) ad espellere qualsiasi membro ritenuto colpevole, dopo un'inchiesta interna, di avere violato gravemente gli impegni summenzionati;

ii) a rendere nota l'espulsione del membro e a notificarla alla Commissione;

iii) ad informare tutti i suoi membri di tutte le norme, i regolamenti e gli orientamenti concernenti i diamanti insanguinati applicati a livello governativo e nell'ambito del sistema di certificazione PK e a divulgare i nomi delle persone fisiche o giuridiche dichiarate colpevoli, dopo un processo giusto e giuridicamente vincolante, della violazione di dette norme e regolamenti;

e

c) fornisce alla Commissione e all'autorità comunitaria appropriata un elenco completo di tutti i suoi membri che si occupano del commercio di diamanti grezzi, inclusi i nomi, gli indirizzi, la residenza e altre informazioni utili per evitare errori d'identità.

3. Le organizzazioni contemplate dal presente articolo notificano immediatamente alla Commissione e all'autorità comunitaria dello Stato membro in cui risiedono o sono stabilite ogni cambiamento relativo ai propri membri, successivo alla richiesta di inserimento nell'elenco.

4. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione inserisce nell'allegato V tutte le organizzazioni che soddisfano i requisiti del presente articolo e notifica alle autorità comunitarie i nomi dei membri delle organizzazioni elencate ed altre informazioni pertinenti, nonché ogni relativo cambiamento.

5. a) Le organizzazioni elencate o i loro membri garantiscono alla pertinente autorità comunitaria l'accesso alle informazioni che possono essere necessarie per valutare l'adeguato funzionamento del sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria. Se le circostanze lo giustificano, tale autorità comunitaria può chiedere garanzie supplementari sulla capacità delle organizzazioni di assicurare un sistema credibile.

b) L'autorità comunitaria appropriata riferisce annualmente alla Commissione sulla sua valutazione.

6. Qualora l'autorità comunitaria di uno Stato membro, nel corso del monitoraggio dell'adeguato funzionamento del sistema, ottenga informazioni attendibili secondo cui un'organizzazione elencata di cui al presente articolo, residente o stabilita in tale Stato membro, o uno dei suoi membri, residente o stabilito nel medesimo Stato membro, violano le disposizioni del presente articolo, essa svolge un'inchiesta al riguardo per verificare se le disposizioni in questione siano state effettivamente violate.

7. a) Qualora la Commissione disponga di informazioni attendibili secondo cui un'organizzazione elencata o uno dei suoi membri violano le disposizioni del presente articolo, essa chiede all'autorità comunitaria dello Stato membro in cui tale organizzazione o il suo membro risiedono o sono stabiliti di procedere alla valutazione della situazione. In seguito a tale richiesta, l'autorità comunitaria pertinente svolge rapidamente un'inchiesta al riguardo e informa debitamente la Commissione sulle sue conclusioni.

b) Qualora la Commissione concluda, sulla base di relazioni, valutazioni o altre informazioni pertinenti, che un sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria non funziona correttamente e la questione non sia stata adeguatamente trattata, essa adotta le necessarie misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

8. Se un'inchiesta dimostra che un'organizzazione viola le disposizioni del presente articolo, l'autorità comunitaria dello Stato membro in cui l'organizzazione risiede o è stabilita notifica immediatamente il fatto alla Commissione. Dal canto suo, la Commissione adotta le misure appropriate, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, al fine di escludere l'organizzazione dall'elenco di cui allegato V.

9. Qualora un'organizzazione elencata o uno o più dei suoi membri risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro che non abbia designato un'autorità comunitaria ai fini del presente articolo, la Commissione funge da autorità comunitaria per tale organizzazione o per tali membri.

10. Per quanto riguarda le organizzazioni o i loro membri contemplati dal presente articolo che operano sul territorio di un partecipante diverso dalla Comunità, si considera che essi ottemperino alle disposizioni del presente articolo se si sono conformati alle norme e ai regolamenti stabiliti da tale partecipante ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

CAPITOLO V TRANSITO

Articolo 18

Le disposizioni degli articoli 4, 11, 12 e 14 non si applicano ai diamanti grezzi che entrano nel territorio della Comunità unicamente per il transito verso un partecipante diverso dalla Comunità, a condizione che né il contenitore originale in cui sono trasportati i diamanti grezzi, né il certificato originale allegato, rilasciato da un'autorità competente di un paese partecipante, siano stati manomessi all'ingresso e all'uscita dal territorio della Comunità, e che la finalità del transito sia chiaramente indicata sul certificato allegato.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

1. Gli Stati membri possono designare, nel loro territorio, una o più autorità come autorità comunitarie affidando loro vari compiti.

2. Gli Stati membri che designano un'autorità comunitaria forniscono alla Commissione le informazioni che dimostrano che le autorità comunitarie designate possono svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace ed adeguata i compiti previsti nel presente regolamento.

3. Gli Stati membri possono limitare il numero di sedi dove possono essere espletate le formalità contemplate dal presente regolamento e ne informano la Commissione. Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione stabilisce nell'allegato III un elenco delle autorità comunitarie, la loro ubicazione e specifica i compiti ad esse affidati.

4. Le autorità comunitarie possono chiedere a un operatore economico di corrispondere un diritto per la stesura, il rilascio e/o la convalida di un certificato e per un'ispezione fisica ai sensi degli articoli 4 e 14. In nessun caso, però, l'importo da versare supera i costi sostenuti dall'autorità competente per l'operazione in questione. Non sono dovuti imposte o dazi analoghi per le operazioni suddette.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'opzione da essi prescelta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 e le successive modifiche.

6. La Commissione può modificare le specifiche del certificato comunitario per migliorarne la sicurezza, il trattamento e la funzionalità ai fini del sistema di certificazione PK.

Articolo 20

In base alle informazioni pertinenti fornite dal presidente del processo di Kimberley e/o dai partecipanti, la Commissione può modificare l'elenco dei partecipanti e delle autorità competenti da lei incaricate del rilascio e della convalida dei loro certificati di cui all'allegato II.

Articolo 21

1. La Comunità è un partecipante al sistema di certificazione del processo di Kimberley.

2. La Commissione, che rappresenta la Comunità nel sistema di certificazione del processo di Kimberley, si adopera per assicurare un'attuazione ottimale del sistema di certificazione PK, segnatamente attraverso la cooperazione con i partecipanti. A tal fine, essa scambia con i partecipanti informazioni sul commercio internazionale dei diamanti grezzi, collabora alle attività di monitoraggio, se del caso, e alla composizione di eventuali controversie.

Articolo 22

1. Nell'esercizio delle funzioni in virtù degli articoli 8, 10, 15, 16, 17 e 19, la Commissione è assistita da un comitato (designato in appresso come il "Comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 10 giorni lavorativi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23

Il comitato di cui all'articolo 22 può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento. Dette questioni possono essere sollevate sia dal presidente, sia da un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 24

1. Le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi direttamente o indirettamente collegati alle attività contemplate dagli articoli 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17 o 18 verificano con la debita diligenza se le attività per le quali forniscono servizi rispettano le disposizioni del presente regolamento.

2. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, alle attività il cui oggetto o la cui conseguenza sia l'elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni del presente regolamento.

3. Ogni informazione in merito a casi, anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento è notificata alla Commissione.

Articolo 25

Le informazioni fornite conformemente al presente regolamento sono utilizzate soltanto ai fini per i quali sono state fornite.

Le informazioni di natura riservata o trasmesse su base riservata sono coperte dall'obbligo del segreto professionale. La Commissione non può rivelarle senza l'espressa autorizzazione della persona che le ha fornite.

La loro comunicazione è tuttavia permessa se la Commissione è obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione a procedimenti legali. Detta comunicazione deve tenere conto dell'interesse legittimo della persona interessata alla segretezza delle sue operazioni commerciali.

Il presente articolo non pregiudica la possibilità da parte della Commissione di divulgare informazioni di carattere generale. Tale divulgazione non è consentita qualora risulti incompatibile con il fine originario di detta informazione.

In caso di violazione della riservatezza, la persona interessata può ottenere che l'informazione sia cancellata, ignorata o rettificata, a seconda dei casi.

Articolo 26

Il rispetto del presente regolamento non esonera le persone fisiche o giuridiche dall'osservanza, totale o parziale di qualsiasi altro obbligo ai sensi della normativa comunitaria o della legislazione nazionale.

Articolo 27

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e far sì che i responsabili della violazione non ottengano nessun beneficio economico dalla loro azione.

In attesa dell'eventuale adozione di norme a tal fine, le sanzioni da istituire in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se pertinenti, quelle stabilite dagli Stati membri per attuare l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 303/2002.

Articolo 28

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, o a bordo degli aeromobili e dei natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

b) ai cittadini di uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 29

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. La Commissione riferisce annualmente o in qualsiasi altro momento, se necessario, al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento e sulla necessità di un suo riesame, o della sua abrogazione.

3. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 è sospesa fino a quando il Consiglio ne deciderà l'applicazione in base a una proposta della Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. Espersen

(1) GU L 47 del 19.2.2002, pag. 8.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

ALLEGATO I

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO DI KIMBERLEY

PREAMBOLO

I PARTECIPANTI,

- RICONOSCENDO che il commercio dei diamanti insanguinati è un grave problema internazionale, che può contribuire ad alimentare direttamente i conflitti armati, le attività di movimenti ribelli volte ad indebolire o rovesciare governi legittimi, il traffico illecito e la proliferazione degli armamenti, in particolare armi portatili e di piccolo calibro,

- RICONOSCENDO ALTRESÌ gli effetti devastanti dei conflitti alimentati dal commercio dei diamanti insanguinati sulla pace e sulla sicurezza delle popolazioni dei paesi colpiti, nonché le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate durante questi conflitti,

- TENENDO PRESENTI l'impatto negativo di questi conflitti sulla stabilità regionale e gli obblighi imposti agli Stati dalla Carta delle Nazioni Unite per preservare la pace e la sicurezza internazionali,

- CONSAPEVOLI che sono necessarie urgenti misure internazionali per impedire che il problema dei diamanti insanguinati incida negativamente sul commercio legittimo dei diamanti, il quale ha un ruolo importante nelle economie dei numerosi Stati, soprattutto paesi in via di sviluppo, che producono, lavorano, esportano e importano diamanti,

- RAMMENTANDO tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel quadro del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, incluse le pertinenti disposizioni delle risoluzioni 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000), e 1343 (2001), e decisi a sostenere l'attuazione delle misure ivi previste,

- SOTTOLINEANDO la risoluzione 55/56 (2000) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul legame tra commercio di diamanti insanguinati e guerre, nella quale si chiede alla comunità internazionale di intervenire con urgenza e attenzione onde adottare misure efficaci e concrete per la soluzione del problema,

- SOTTOLINEANDO INOLTRE la raccomandazione formulata nel quadro della risoluzione 55/56 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, affinché la comunità internazionale elabori proposte particolareggiate per lo sviluppo di un sistema semplice ed efficace di certificazione internazionale per i diamanti grezzi basato essenzialmente sui sistemi di certificazione nazionali e su standard minimi concordati a livello internazionale,

- RAMMENTANDO che il processo di Kimberley, creato per trovare una soluzione al problema internazionale dei diamanti insanguinati, mirava a coinvolgere tutte le parti interessate, cioè gli Stati produttori, esportatori ed importatori di diamanti, l'industria dei diamanti e la società civile,

- CONVINTI che il legame fra diamanti insanguinati e guerre può essere spezzato introducendo un sistema di certificazione per i diamanti grezzi inteso ad escludere i diamanti insanguinati dal commercio legittimo,

- RAMMENTANDO che il processo di Kimberley è giunto alla conclusione che un sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi, basato sulle norme e sulle prassi nazionali e su standard minimi concordati a livello internazionale, sarà il modo più efficace per affrontare il problema dei diamanti insanguinati,

- PRENDENDO ATTO delle importanti iniziative già adottate per trovare una soluzione al problema, in particolare dai governi dell'Angola, della Repubblica democratica del Congo, della Guinea e della Sierra Leone e da altri paesi produttori, esportatori e importatori di diamanti, nonché dall'industria dei diamanti, in particolare dal "World Diamond Council", e dalla società civile,

- PLAUDENDO alle iniziative di autoregolamentazione su base volontaria annunciate dall'industria dei diamanti, e consapevoli che un sistema di questo tipo contribuirà ad assicurare un efficace controllo interno sui diamanti grezzi conforme al sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi,

- RICONOSCENDO che un siffatto sistema sarà credibile soltanto se tutti i partecipanti avranno istituito sistemi interni di controllo per eliminare i diamanti insanguinati dalla catena di produzione, esportazione e importazione di diamanti grezzi nei loro territori, pur tenendo presente che le differenze a livello di metodi di produzione, pratiche commerciali e controlli istituzionali potrebbero richiedere l'applicazione di metodi diversi per conformarsi agli standard minimi,

- CONSAPEVOLI altresì che il sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi deve rispettare la normativa in materia di commercio internazionale,

- RICONOSCENDO che occorre rispettare la sovranità nazionale e i principi di uguaglianza, vantaggi reciproci e consenso,

RACCOMANDANO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I Definizioni

Ai fini del sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi (qui di seguito denominato "il sistema di certificazione"), si intende per:

DIAMANTI INSANGUINATI: i diamanti grezzi utilizzati dai movimenti ribelli o dai loro alleati per finanziare i conflitti volti a rovesciare governi legittimi, come indicato nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in vigore, o in altre analoghe risoluzioni che potrebbero essere adottate in futuro dal Consiglio di sicurezza, e come indicato e riconosciuto nella risoluzione 55/56 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o in altre analoghe risoluzioni che potrebbero essere adottate in futuro dall'Assemblea generale,

PAESE DI ORIGINE: il paese in cui è stata estratta una spedizione di diamanti grezzi,

PAESE DI PROVENIENZA: l'ultimo partecipante dal quale è stata esportata una spedizione di diamanti grezzi, come indicato nella documentazione d'importazione,

DIAMANTE: un minerale naturale di forma isometrica costituito essenzialmente da carbonio cristallizzato puro, la cui durezza sulla scala di Mohs (incisione) è pari a 10, il cui peso specifico è pari a circa 3,52 e il cui indice di rifrazione è pari a 2,42,

ESPORTAZIONE: l'uscita materiale o il ritiro di un bene da una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante,

AUTORITÀ DI ESPORTAZIONE: le autorità o gli organismi designati da un partecipante dal cui territorio è esportata una spedizione di diamanti grezzi, e che sono autorizzati a convalidare il certificato del processo di Kimberley,

ZONA DI LIBERO SCAMBIO: una parte del territorio di un partecipante in cui le merci introdotte sono di solito considerate, per quanto riguarda imposte e dazi all'importazione, come poste al di fuori del territorio doganale,

IMPORTAZIONE: l'ingresso materiale o l'introduzione di un bene in una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante,

AUTORITÀ DI IMPORTAZIONE: le autorità o gli organismi designati da un partecipante nel cui territorio è importata una spedizione di diamanti grezzi e incaricati di espletare tutte le formalità previste per l'importazione, in particolare la verifica dei certificati,

CERTIFICATO DEL PROCESSO DI KIMBERLEY: un documento non falsificabile, di formato particolare, che attesta che una spedizione di diamanti grezzi è conforme ai requisiti richiesti dal sistema di certificazione,

OSSERVATORE: un rappresentante della società civile, dell'industria dei diamanti, delle organizzazioni internazionali e dei governi non partecipanti invitato a partecipare alle riunioni plenarie,

PARTITA: uno o più diamanti imballati insieme,

PARTITA DI ORIGINE MISTA: una partita che contiene diamanti grezzi provenienti da due o più paesi d'origine,

PARTECIPANTE: uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica per i quali opera il sistema di certificazione,

ORGANIZZAZIONE REGIONALE D'INTEGRAZIONE ECONOMICA: un'organizzazione costituita da Stati sovrani che hanno trasferito a questa organizzazione le competenze relative al sistema di certificazione,

DIAMANTI GREZZI: diamanti non lavorati o semplicemente tagliati, sfaldati o sbozzati e classificabili ai codici 7102 10 00, 7102 21 00 e 7102 31 00 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci,

SPEDIZIONE: l'importazione o l'esportazione fisica di una o più partite,

TRANSITO: il passaggio fisico sul territorio di un partecipante o non partecipante, con o senza trasbordo, deposito o variazione di modo di trasporto, se tale passaggio rappresenta soltanto una parte del tragitto completo, che ha inizio e termina al di là della frontiera del partecipante o non partecipante attraverso il cui territorio transita la spedizione.

SEZIONE II Certificato del processo di Kimberley

Ciascun partecipante dovrebbe assicurarsi che:

a) ogni spedizione di diamanti grezzi destinata all'esportazione sia corredata di un certificato del processo di Kimberley (qui di seguito denominato "il certificato");

b) le procedure per il rilascio dei certificati siano conformi agli standard minimi del processo di Kimberley stabiliti nella sezione IV;

c) i certificati siano conformi ai requisiti minimi indicati nell'allegato I. Una volta assicurato il rispetto di questi requisiti, i partecipanti possono aggiungere a loro discrezione altri elementi ai propri certificati, per esempio la forma, dati supplementari o caratteristiche di sicurezza;

d) ai fini della convalida, le caratteristiche dei certificati, come indicato nell'allegato I, siano notificate, tramite il presidente, a tutti gli altri partecipanti.

SEZIONE III Impegni in relazione al commercio internazionale dei diamanti grezzi

Ciascun partecipante deve:

a) per quanto riguarda le esportazioni di diamanti grezzi in un partecipante, chiedere che ogni spedizione sia corredata di un certificato debitamente convalidato;

b) per quanto riguarda i diamanti grezzi importati da un partecipante:

- richiedere un certificato debitamente convalidato,

- inviare rapidamente l'avviso di ricevimento alla competente autorità d'esportazione. La conferma dovrebbe riguardare almeno il numero del certificato, il numero di partite, il peso in carati e i dati relativi all'importatore e all'esportatore,

- decidere che l'originale del certificato sia conservato e sia facilmente accessibile per un periodo non inferiore a tre anni;

c) assicurarsi che nessuna spedizione di diamanti grezzi sia importata da o esportata verso un non partecipante;

d) riconoscere che i partecipanti attraverso il cui territorio transitano le spedizioni non sono tenuti a conformarsi agli obblighi di cui alle lettere a) e b) e alla sezione II, lettera a), purché le autorità competenti del partecipante in questione garantiscano che la spedizione lascia il suo territorio nelle stesse condizioni in cui vi è entrata (cioè, chiusa e non manomessa).

SEZIONE IV Controlli interni

Impegni dei partecipanti

Ciascun partecipante dovrebbe:

a) istituire un sistema di controlli interni inteso ad eliminare i diamanti insanguinati dalle spedizioni di diamanti grezzi importati nel e esportati dal proprio territorio;

b) designare una o più autorità di importazione e di esportazione;

c) assicurarsi che i diamanti grezzi siano importati ed esportati in contenitori in grado di resistere alle manomissioni;

d) se necessario, modificare o adottare leggi o regolamenti per attuare il sistema di certificazione e applicare sanzioni dissuasive e proporzionate in caso di trasgressioni;

e) raccogliere e conservare dati ufficiali relativi alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni e scambiarli conformemente alle disposizioni della sezione V;

f) all'atto dell'istituzione di un sistema di controlli interni, tenere conto, se necessario, delle opzioni e delle raccomandazioni relative ai controlli interni indicate nell'allegato II.

Principi di autoregolamentazione dell'industria

I partecipanti si rendono conto che un sistema volontario di autoregolamentazione dell'industria, quale indicato nel preambolo del presente documento, comprenderà un sistema di garanzie basato sui controlli di revisori indipendenti di singole società e sulle sanzioni interne fissate dall'industria, in modo da rendere rintracciabili le transazioni di diamanti grezzi da parte delle autorità di governo.

SEZIONE V Cooperazione e trasparenza

I partecipanti dovrebbero:

a) scambiarsi, tramite la presidenza, informazioni relative alle autorità o agli organismi designati responsabili per l'attuazione delle disposizioni del presente sistema di certificazione. Ciascun partecipante dovrebbe fornire, tramite la presidenza, agli altri partecipanti informazioni, preferibilmente per via elettronica, sulla normativa, sui regolamenti, sulle norme, sulle procedure e sulle pratiche da esso applicati e, eventualmente, aggiornarle. Tra le informazioni dovrebbe essere inclusa una sintesi in inglese dei punti fondamentali;

b) raccogliere e mettere a disposizione di tutti gli altri partecipanti, tramite la presidenza, dati statistici conformemente ai principi stabiliti nell'allegato III;

c) scambiarsi periodicamente informazioni ed altri dati pertinenti, inclusi quelli sull'autovalutazione, per determinare le migliori pratiche nelle varie circostanze;

d) considerare favorevolmente le richieste di assistenza di altri partecipanti per migliorare il funzionamento del sistema di certificazione nei loro territori;

e) informare un altro partecipante, tramite la presidenza, se ritengono che la normativa, i regolamenti, le norme, le procedure o le prassi applicate dal suddetto partecipante non garantiscono l'assenza di diamanti insanguinati nelle sue esportazioni;

f) cooperare con gli altri partecipanti per la soluzione di problemi che possono nascere da circostanze non volute e che potrebbero comportare l'inosservanza dei requisiti minimi per il rilascio o l'accettazione dei certificati e informare tutti gli altri partecipanti dei problemi riscontrati e delle soluzioni trovate;

g) favorire, attraverso le autorità competenti, una più stretta collaborazione tra le agenzie incaricate dell'applicazione della normativa e le autorità doganali dei paesi partecipanti.

SEZIONE VI Questioni amministrative

RIUNIONI

1. I partecipanti e gli osservatori si incontrano annualmente in riunione plenaria e, se lo ritengono necessario, in altre occasioni, per discutere sull'efficacia del sistema di certificazione.

2. Durante la prima riunione plenaria i partecipanti dovrebbero adottare il regolamento interno per le riunioni.

3. Le riunioni si tengono nel paese in cui risiede il presidente, a meno che un partecipante o un'organizzazione internazionale non proponga di ospitare una riunione e l'offerta venga accettata. Il paese ospitante dovrebbe semplificare le formalità di ingresso per i partecipanti alle riunioni.

4. Al termine di ogni riunione plenaria, viene eletto un presidente incaricato di presiedere tutte le riunioni plenarie e le riunioni dei gruppi di lavoro ad hoc, fino alla conclusione della successiva riunione plenaria annuale.

5. I partecipanti decidono all'unanimità. Se non c'è unanimità, il presidente deve avviare consultazioni.

SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

6. Per garantire un'efficace gestione del sistema di certificazione, sarà necessario un sostegno amministrativo. Le modalità e le funzioni di questo sostegno dovrebbero essere discusse durante la prima riunione plenaria, previa approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

7. Il sostegno amministrativo potrebbe comprendere le seguenti funzioni:

a) permettere la comunicazione, lo scambio d'informazioni e le consultazioni tra i partecipanti per tutte le questioni indicate nel presente documento;

b) conservare e mettere a disposizione di tutti i partecipanti una raccolta delle leggi, dei regolamenti, delle norme, delle procedure, delle prassi e delle statistiche forniti conformemente alla sezione V;

c) elaborare documenti e fornire sostegno amministrativo per le riunioni plenarie e per quelle dei gruppi di lavoro;

d) svolgere gli altri compiti che potrebbero essere indicati durante le riunioni plenarie, o durante le riunioni dei gruppi di lavoro delegati dalle riunioni plenarie.

PARTECIPAZIONE

8. La partecipazione al sistema di certificazione è aperta su base mondiale non discriminatoria a tutti i richiedenti che intendano e siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal sistema.

9. I richiedenti che intendano partecipare al sistema di certificazione dovrebbero manifestare il proprio interesse rivolgendosi alla presidenza attraverso canali diplomatici. Nella notifica, che dovrebbe essere trasmessa entro un mese a tutti i partecipanti, dovrebbero figurare le informazioni previste alla sezione V, lettera a).

10. I partecipanti intendono invitare i rappresentanti della società civile, dell'industria dei diamanti, dei governi non partecipanti e delle organizzazioni internazionali alle riunioni plenarie in qualità di osservatori.

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

11. Prima delle riunioni plenarie annuali del Processo di Kimberley, i partecipanti devono preparare e mettere a disposizione degli altri partecipanti le informazioni richieste alla lettera a) della sezione V spiegando come gli obblighi previsti dal sistema di certificazione sono attuati nelle rispettive giurisdizioni.

12. L'ordine del giorno della riunione plenaria annuale deve prevedere il riesame delle informazioni di cui alla lettera a) della sezione V e permettere ai partecipanti, su richiesta dell'assemblea, di fornire ulteriori particolari sui rispettivi sistemi.

13. Qualora siano necessari ulteriori chiarimenti, su raccomandazione della presidenza i partecipanti alle riunioni plenarie possono individuare e decidere misure di verifica supplementari. Tali misure devono essere attuate conformemente alle normative nazionali e internazionali applicabili e possono comprendere, tra l'altro:

a) la richiesta di informazioni e chiarimenti supplementari ai partecipanti;

b) missioni di riesame da parte di altri partecipanti o di loro rappresentanti, qualora sussistano indicazioni verosimili di gravi inosservanze del sistema di certificazione.

14. Le missioni di riesame devono essere effettuate in modo analitico, con competenza e imparzialità e con il consenso del partecipante interessato. Il numero, la composizione, il mandato e la durata delle missioni variano in funzione delle circostanze e sono decisi dalla presidenza, d'intesa con il partecipante interessato, e previa consultazione di tutti gli altri partecipanti.

15. Una relazione sui risultati delle misure di verifica deve essere trasmessa alla presidenza e al partecipante interessato entro tre settimane dalla conclusione della missione. Le osservazioni del partecipante e la relazione devono figurare nella sezione ad accesso limitato di un sito web ufficiale del sistema di certificazione entro tre settimane dalla presentazione della relazione al partecipante interessato. I partecipanti e gli osservatori dovrebbero impegnarsi alla massima riservatezza in relazione alle questioni e alle discussioni sulla conformità al sistema di certificazione.

CONFORMITÀ E PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE

16. Qualora si ponga un problema relativo alla conformità di un partecipante o qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del sistema, il partecipante interessato ne informa la presidenza, la quale a sua volta informa senza indugio tutti i partecipanti e avvia un dialogo per risolvere il problema. I partecipanti e gli osservatori si impegnano alla massima riservatezza in relazione alle questioni e alle discussioni relative alla conformità al sistema di certificazione.

MODIFICHE

17. Il presente documento può essere modificato con decisione unanime dei partecipanti.

18. Ciascun partecipante può proporre modifiche. Tali proposte dovrebbero essere trasmesse per iscritto alla presidenza, almeno 90 giorni prima della successiva riunione plenaria, salvo diversa indicazione.

19. La presidenza deve comunicare senza indugio a tutti i partecipanti e agli osservatori le modifiche proposte e porle all'ordine del giorno della successiva riunione plenaria annuale.

MECCANISMO DI RIESAME

20. I partecipanti desiderano che il sistema di certificazione sia oggetto di un riesame periodico, per consentire ai partecipanti un'analisi approfondita di tutti gli elementi che lo costituiscono. Il riesame dovrebbe permettere anche la valutazione della pertinenza di un siffatto sistema, visto che i partecipanti e le organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, ritengono che i diamanti insanguinati costituiscano una minaccia costante. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro tre anni dalla data effettiva di entrata in vigore del sistema di certificazione. La riunione di riesame dovrebbe coincidere con la riunione plenaria annuale, salvo diversa indicazione.

INIZIO DELL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA

21. Il sistema di certificazione dovrebbe essere istituito alla riunione ministeriale di Interlaken del 5 novembre 2002 del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi.

Allegato I all'allegato I

Certificati

A. Requisiti minimi per i certificati

I certificati devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- su ciascun certificato dovrebbero figurare il titolo "Certificato del processo di Kimberley", il logo e la seguente dichiarazione. "I diamanti grezzi contenuti in questa spedizione sono stati lavorati conformemente alle disposizioni del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi",

- paese di origine per le spedizioni di partite di origine unica (cioè, di provenienza unica),

- i certificati possono essere rilasciati in qualsiasi lingua, purché sia inclusa una traduzione in inglese,

- numerazione unica con il codice per paese Alpha 2, conformemente alla norma ISO 3166-1,

- protezione contro manomissioni e falsificazioni,

- data di rilascio,

- data di scadenza,

- autorità che rilascia il certificato,

- identità dell'esportatore e dell'importatore,

- peso in carati/massa,

- valore in USD,

- numero di partite per spedizione,

- sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci,

- convalida del certificato da parte dell'autorità di esportazione.

B. Elementi facoltativi

Sono facoltativi i seguenti elementi:

- caratteristiche particolari (per esempio, la forma, i dati supplementari o gli elementi relativi alla sicurezza),

- l'indicazione della qualità dei diamanti grezzi che fanno parte della spedizione,

- nella ricevuta d'importazione dovrebbero figurare i seguenti elementi:

paese destinatario

identità dell'importatore

peso in carati e valore in USD

sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

data di ricevimento da parte dell'autorità d'importazione

vidimazione da parte dell'autorità d'importazione

C. Procedure facoltative

I diamanti grezzi possono essere spediti in contenitori di sicurezza trasparenti.

Il numero di certificato unico può essere riprodotto sul contenitore.

Allegato II all'allegato I

Raccomandazioni di cui alla sezione IV, lettera f)

Raccomandazioni generali

1. I partecipanti possono nominare uno o più coordinatori incaricati dell'attuazione del sistema di certificazione.

2. I partecipanti possono valutare l'opportunità di integrare e/o migliorare la raccolta e la pubblicazione delle statistiche di cui all'allegato III in base al contenuto dei certificati del processo di Kimberley.

3. I partecipanti sono invitati a conservare le informazioni e i dati richiesti alla sezione V in una base di dati informatica.

4. I partecipanti sono invitati a trasmettere e a ricevere messaggi elettronici per promuovere il sistema di certificazione.

5. I paesi partecipanti produttori di diamanti, che sospettano gruppi ribelli di estrarre diamanti nei loro territori, sono invitati ad individuare le aree di attività dei ribelli e a trasmettere l'informazione a tutti gli altri partecipanti. Questi dati devono essere aggiornati periodicamente.

6. I partecipanti sono invitati a rendere noti, tramite la presidenza, a tutti gli altri partecipanti i nomi dei singoli o delle società colpevoli di attività illecite ai fini del sistema di certificazione.

7. I partecipanti sono invitati a fare in modo che tutti gli acquisti di diamanti grezzi effettuati in contanti siano conclusi attraverso le banche ufficiali e accompagnati da documentazione verificabile.

8. I paesi partecipanti produttori di diamanti dovrebbero analizzare la loro produzione per quanto riguarda:

- le caratteristiche dei diamanti estratti,

- la produzione effettiva.

Raccomandazioni per il controllo sulle miniere di diamanti

9. I partecipanti sono invitati ad assicurarsi che tutte le miniere di diamanti abbiano una licenza e che solamente le miniere autorizzate estraggano diamanti.

10. I partecipanti sono invitati ad assicurarsi che le società che si occupano di prospezione e di estrazione mineraria osservino standard di sicurezza efficaci per fare in modo che i diamanti insanguinati non contaminino il commercio legittimo.

Raccomandazioni per i paesi partecipanti che hanno miniere su piccola scala

11. Tutte le miniere di diamanti artigianali e informali dovrebbero avere una licenza e soltanto alle persone autorizzate dovrebbe essere concesso di estrarre diamanti.

12. Sulle licenze dovrebbero essere indicati almeno: il nome, l'indirizzo, la nazionalità e/o la residenza e l'area in cui viene autorizzata l'attività di estrazione dei diamanti.

Raccomandazioni per gli acquirenti, i rivenditori e gli esportatori di diamanti grezzi

13. Gli acquirenti, i venditori, gli esportatori, gli agenti e le società interessate al trasporto dei diamanti grezzi devono essere registrati e devono ottenere una licenza dalle autorità competenti di ciascun paese partecipante.

14. Sulle licenze dovrebbero essere indicati almeno: il nome, l'indirizzo e la nazionalità e/o la residenza.

15. Gli acquirenti, i venditori e gli esportatori dei diamanti grezzi dovrebbero, a norma di legge, conservare per cinque anni le scritture contabili giornaliere relative agli acquisti, alle vendite o alle esportazioni con l'elenco dei nomi dei clienti, compratori o venditori, il loro numero di licenza e la quantità e il valore dei diamanti venduti, esportati o acquistati.

16. Le informazioni di cui al paragrafo 14 dovrebbero essere inserite in una base di dati informatica, per facilitare la presentazione di informazioni particolareggiate relative all'attività dei singoli acquirenti e venditori di diamanti grezzi.

Raccomandazioni per le esportazioni

17. L'esportatore dovrebbe presentare la spedizione di diamanti grezzi alle competenti autorità d'esportazione.

18. L'autorità d'esportazione è invitata, prima di convalidare un certificato, a chiedere all'esportatore una dichiarazione in cui si attesta che i diamanti grezzi da esportare non sono diamanti insanguinati.

19. I diamanti grezzi dovrebbero essere sigillati in un contenitore a prova di manomissione insieme al certificato o a una copia debitamente autenticata. L'autorità d'esportazione dovrebbe quindi inviare un messaggio e-mail particolareggiato alla competente autorità d'importazione con indicazione del peso in carati, del valore, del paese d'origine o di provenienza, dell'importatore e del numero di serie del certificato.

20. L'autorità d'esportazione dovrebbe registrare tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di dati informatica.

Raccomandazioni per l'importazione

21. L'autorità d'importazione dovrebbe ricevere un messaggio e-mail prima o all'arrivo di una spedizione di diamanti grezzi. Nel messaggio dovrebbero figurare particolari quali il peso in carati, il valore, il paese di origine o di provenienza, l'esportatore e il numero di serie del certificato.

22. L'autorità d'importazione dovrebbe ispezionare la spedizione di diamanti grezzi per verificare se i sigilli e il contenitore siano stati manomessi e se l'esportazione sia stata effettuata conformemente al sistema di certificazione.

23. L'autorità d'importazione dovrebbe aprire e ispezionare il contenuto della spedizione per verificare la veridicità dei dati dichiarati sul certificato.

24. Quando previsto e su richiesta, l'autorità d'importazione dovrebbe rinviare alla competente autorità d'esportazione il tagliando di ricevuta o il talloncino che conferma l'avvenuta importazione.

25. L'autorità d'importazione dovrebbe registrare tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di dati informatica.

Raccomandazioni relative alle spedizioni destinate a e provenienti da zone di libero scambio

26. Le spedizioni di diamanti grezzi destinate a e provenienti da zone di libero scambio dovrebbero essere esaminate dalle autorità competenti.

Allegato III all'allegato I

Statistiche

Riconoscendo che la disponibilità di dati affidabili e comparabili sulla produzione e sul commercio internazionale di diamanti grezzi è essenziale per attuare in modo effettivo il sistema di certificazione, in particolare per individuare irregolarità o anomalie che potrebbero rivelare la presenza di diamanti insanguinati nel commercio legittimo, i partecipanti, pur tenendo conto della necessità di proteggere informazioni sensibili in campo commerciale, sostengono con convinzione i seguenti principi:

a) conservare e pubblicare, entro due mesi dall'inizio del periodo di riferimento e in un formato standard, statistiche trimestrali globali sulle esportazioni e sulle importazioni di diamanti grezzi, nonché sul numero di certificati vidimati per l'esportazione e sulle importazioni corredate di certificati;

b) conservare e pubblicare statistiche sulle esportazioni e sulle importazioni per origine e provenienza, se possibile; per peso in carati e valore; e secondo i codici 7102 10, 7102 21 e 7102 31 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;

c) conservare e pubblicare, su base semestrale ed entro due mesi dall'inizio del periodo di riferimento, statistiche sulla produzione di diamanti grezzi per peso in carati e per valore. Se un paese partecipante non può pubblicare queste statistiche, dovrebbe notificarlo immediatamente al presidente;

d) raccogliere e pubblicare queste statistiche basandosi in primo luogo sulle procedure e metodologie nazionali già applicate;

e) mettere queste statistiche a disposizione di organismi intergovernativi o di un altro meccanismo appropriato indicato dai partecipanti per 1) la compilazione e la pubblicazione trimestrale dei dati relativi alle esportazioni e alle importazioni, e 2) la compilazione e la pubblicazione semestrale dei dati relativi alla produzione. Queste statistiche devono essere messe a disposizione delle parti interessate e dei partecipanti, singolarmente o collettivamente, per poter essere analizzate in base ai parametri stabiliti dai partecipanti;

f) esaminare le informazioni statistiche relative al commercio internazionale e alla produzione di diamanti grezzi durante le riunioni plenarie annuali, per affrontare le questioni connesse e favorire l'attuazione effettiva del sistema di certificazione.

ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate di cui agli articoli 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20.

ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19.

ALLEGATO IV

Certificato comunitario di cui all'articolo 2

Il certificato comunitario di cui all'articolo 2 consta degli elementi indicati in appresso. Gli Stati membri assicurano che i certificati da essi rilasciati siano identici e, a tal fine, sottopongono alla Commissione modelli di certificati da rilasciare.

Gli Stati membri provvedono alla stampa dei certificati CE, che possono essere stampati da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni certificato CE deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni certificato CE figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. La tipografia deve essere una tipografia ad alta sicurezza per la stampa di banconote. La tipografia dovrebbe fornire opportune referenze di clienti governativi e commerciali.

La Commissione europea mette a disposizione delle autorità CE modelli dei certificati CE originali.

Materiale

- Dimensioni: A4 (210 mm x 297 mm).

- Filigrana con fibre visibili (blu europeo) e invisibili (giallo/verde) alla luce UV.

- Carta di sicurezza: le fibre visibili sono colorate in "blu europeo".

- Opacità agli UV (gli elementi del documento appaiono nettamente se illuminati da una lampada UV).

- Peso della carta: 100 g/m2.

Stampa

- Stampa di fondo iridescente (sensibile ai solventi) (definizione del colore: blu-rosa Pantone);

- La stampa di fondo iridescente non è visibile in fotocopia.

- Gli inchiostri utilizzati devono essere "sensibili ai solventi", in modo da proteggere il documento dall'attacco di prodotti chimici impiegati per alterare il testo, per es. uno sbiancante.

- Stampa di fondo monocromatica (permanente e fotostabile);

- Garantire la stampa di un'iride secondaria per impedire che la luce del sole danneggi i certificati.

- Procedimento invisibile agli UV (stelle della bandiera UE);

- Nella stampa di sicurezza dovrebbe essere applicata la quantità esatta di inchiostro per garantire che l'elemento UV sia invisibile alla luce normale.

- Bandiera UE: stampata in giallo oro e blu europeo.

- Bordo in calcografia;

- l'inchiostro della calcografia percettibile al tatto è uno degli elementi più importanti del documento.

- Rabescatura a microstampa: "Certificato del processo di Kimberley".

- Immagine latente: KP.

- Elemento "MELT" con l'acronimo KPCS.

- Il documento deve incorporare elementi anticopia ("Medaglione") nella rabescatura ad alta sicurezza.

Numerazione

- Ogni certificato CE ha un numero di serie unico preceduto dal codice: CE.

- La Commissione attribuisce i numeri di serie agli Stati membri che intendono rilasciare certificati CE.

- Dovrebbero esserci due tipi di numerazione accoppiata: visibile e invisibile:

- Tipo 1: numero sequenziale a 6 cifre, una volta su tutte le parti del documento, stampato in nero (che reagisce in verde alla luce UV).

- La tipografia dovrebbe essere interamente responsabile della numerazione dei certificati.

- La tipografia dovrebbe anche tenere una base di dati di tutta la numerazione.

- Il numero a destra e il numero a sinistra devono essere allineati orizzontalmente.

- Tipo 2: numero sequenziale a 6 cifre, stampato invisibile (accoppiato a quello summenzionato), che reagisce in rosso alla luce UV (allineato verticalmente con i numeri visibili sopra di esso).

Lingua

Inglese e, se del caso, lingua (lingue) dello Stato membro interessato.

Presentazione e finitura

Elementi obbligatori

Perforazione tratteggiata in una posizione, taglio in fogli singoli A4. 1 perforazione a 70 mm dal bordo destro.

a) lato sinistro

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b) lato destro

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ALLEGATO V

Elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell'industria di cui agli articoli 13 e 17.