32002R2316

Regolamento (CE) n. 2316/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 2283/2002 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di mangimi composti a base di cereali per gli animali

Gazzetta ufficiale n. L 348 del 21/12/2002 pag. 0113 - 0114


Regolamento (CE) n. 2316/2002 della Commissione

del 20 dicembre 2002

che rettifica il regolamento (CE) n. 2283/2002 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di mangimi composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 710/2002 della Commissione(3), ha fissato le restituzioni applicabili all'esportazione di mangimi composti a base di cereali e di riso.

(2) Da una verifica è emerso che l'allegato del suddetto regolamento non è conforme alle misure presentate per parere al comitato di gestione; è pertanto necessario rettificare il regolamento in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2283/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 347 del 20.12.2002, pag. 37.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

>SPAZIO PER TABELLA>

NB:

I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia.