32002R2042

Regolamento (CE) n. 2042/2002 della Commissione, del 18 novembre 2002, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 19/11/2002 pag. 0003 - 0008


Regolamento (CE) n. 2042/2002 della Commissione

del 18 novembre 2002

relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara periodica.

(2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(4), in particolare i titoli II e III.

(3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara.

(4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.

(6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(7) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000 dellaCommissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2001(6).

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento:

- 3000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,

- 3000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,

- 3000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,

- 3000 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,

- 3000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,

- 3000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,

- 400 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese,

- 3000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,

- 3000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,

- 67 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese,

- 3000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,

- 3542 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,

- 341 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,

- 4700 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,

- 1097 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano,

- 144 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

a) 25 novembre 2002;

b) 9 dicembre 2002;

c) 13 gennaio 2003;

d) 27 gennaio 2003;

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,

- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

4. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

5. Per ogni gara sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento nonché la data della gara di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.

8. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante fax a ciascun concorrente.

2. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione(7) tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

(3) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

(4) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

(5) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

(6) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 14.

(7) DG Agricoltura, D2: numero di fax (32-2) 295 36 13.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Postfach 180203 D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel. (49-69) 1564-704/772; Telex 411727; Fax (49-69) 1564-790/985

DANMARK

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for Fødevare Erhverv Kampmannsgade 3 DK - 1780 København V Tlf. (45) 33 95 80 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 95 80 34

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia, 8 E - 28005 Madrid Teléfono: (0034) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (0034) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL 80, avenue des Terroirs de France F - 75607 Paris Cedex 12 Téléphone: (33-1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33-1) 44 68 52 33

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) Via Palestro 81 I - 00185 Roma Tel. (00 39) 06 449 49 91; telex 61 30 03; fax (00 39) 06 445 39 40/444 19 58

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij p/a LASER Roermond Slachthuisstraat 71 Postbus 965 6040 AZ Roermond Tel. (31-475) 35 54 44; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agramarkt Austria Dresdner Straße 70 A - 1201 Wien Tel. (43-1) 33 15 12 20; Fax (43-1) 33 15 12 97